Sentenza n. 10980/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della Sentenza n. 2119/2025, pubbl. il 19/02/2025, emessa dal Tribunale di Roma, II Sez. Lav., passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2119/2025, relativa al riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2119/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi il 4 ottobre 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, condannando il Ministero alla corresponsione della prestazione. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato, regolarmente notificata all’Amministrazione e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e, in assenza di contestazioni o chiarimenti da parte del Ministero, ha riconosciuto l’inadempimento dell’Amministrazione alla luce dei principi sull’onere della prova tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza non sono stati ritenuti sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e ha nominato il commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale è possibile procedere all’esecuzione forzata delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede il beneficio economico annuale della carta elettronica del docente, oggetto del diritto già riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve verificare il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- L’amministrazione che si limiti a costituirsi formalmente e non fornisca prova o chiarimenti sull’avvenuta esecuzione del giudicato non assolve l’onere di dimostrare l’adempimento, quando il ricorrente abbia allegato l’inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto definitivamente accertato dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurarne l’attuazione.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari all’attuazione del giudicato entro un termine ulteriore.
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