Cassazione Penale, Sentenza n. 30812/2022 del 09/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.), sostenendo che l'esame ematico per la determinazione del tasso alcolemico fosse stato eseguito prima che gli fosse dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (art. 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione agli atti irripetibili di cui all'art. 354 cod. proc. pen.). Dagli atti risultava un'annotazione del Pronto Soccorso alle ore 7,18 recante il consenso del paziente ai prelievi, mentre l'avviso difensivo sarebbe stato dato alle ore 7,20; perciò il ricorrente chiedeva l'inutilizzabilità del risultato dell'esame ematico per violazione delle norme sul diritto di difesa.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'annotazione del consenso alle ore 7,18 attesti il momento in cui fu prestata l'autorizzazione al prelievo, ma non coincide necessariamente con il momento materiale dell'esecuzione dell'esame. I giudici di merito hanno motivato, coerentemente, che la richiesta del prelievo era stata effettuata dalla Polizia giudiziaria e che la redazione scritta del consenso e le operazioni connesse rendono compatibile la sequenza temporale con l'avviso difensivo e con l'effettiva esecuzione dell'esame. La Cassazione ha ritenuto la motivazione non viziata e ha confermato l'utilizzabilità dell'esame ematico; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 186
comma 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies
Norma sostanziale che sanziona la guida in stato di ebbrezza; la sua applicazione è stata confermata sulla base dell'esito dell'esame ematico considerato utilizzabile.
Codice di procedura penale, art. 354
Riferimento agli atti irripetibili: l'esame ematico è considerato atto irripetibile e dunque soggetto al vincolo dell'avviso difensivo, ma la Corte ha valutato la concreta cronologia documentale per accertare il rispetto del diritto di difesa.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 114
Stabilisce l'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da difensore prima degli atti irripetibili; la Corte ha ritenuto che l'avviso e la documentazione indicata non dimostrassero una violazione tale da rendere inutilizzabile l'esame, poiché l'annotazione del consenso non coincide necessariamente con il prelievo materiale.
Massime di principio
- L'annotazione sul consenso al prelievo in cartella clinica indica il momento in cui il paziente autorizza il prelievo, ma non prova di per sé che l'esame sia stato materialmente eseguito nello stesso istante.
- Per dichiarare inutilizzabile un accertamento irripetibile occorre prova che l'atto sia stato effettivamente compiuto prima che fosse reso l'avviso della facoltà difensiva; la mera sequenza di orari annotati non è sufficiente se la documentazione consente una diversa lettura coerente delle operazioni.
- Il consenso al prelievo ha natura sanitaria e riguarda la materialità dell'atto medico; non sostituisce né annulla l'obbligo dell'avviso difensivo quando l'accertamento è richiesto dalla polizia giudiziaria per scopi probatori.
- La valutazione della legittimità di accertamenti irripetibili richiede un'analisi concreta della documentazione e delle tempistiche operative (richiesta della polizia giudiziaria, annotazioni cartella clinica, redazione del modulo di consenso), non una rigidità formale basata solo su orari.
- In casi simili è fondamentale documentare chiaramente la sequenza: richiesta dell'accertamento da parte dell'autorità, momento della manifestazione del consenso, orario effettivo del prelievo e dell'avviso difensivo, per evitare contestazioni sull'utilizzabilità della prova.
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