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Sentenza

Sentenza n. 981/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Rossano del 18 settembre 2024, n. 305

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente provinciale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Rossano. Il TAR ha rilevato che sia il ricorso per ottemperanza sia, a monte, il titolo esecutivo erano stati notificati a un indirizzo PEC risultante dall’indice IPA, ma non incluso nell’elenco previsto dall’art. 16, comma 12, d.l. 179/2012, richiamato dall’art. 16-ter, comma 1-ter, dello stesso decreto-legge per le notifiche degli atti processuali. Dopo il differimento della trattazione, la ricorrente non ha dimostrato di avere rinnovato la notifica del ricorso all’indirizzo PEC corretto, non ha chiesto un termine per provvedervi e non ha dimostrato neppure la corretta notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. La ricorrente non ha dimostrato la corretta notificazione del ricorso e del titolo esecutivo a un indirizzo PEC valido ai fini delle notifiche processuali. In particolare, la corretta notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto necessario dell’azione di ottemperanza, la cui omissione determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il giudice non ha pronunciato sulle spese, poiché la Provincia non si è costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il ricorso per l’ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha esaminato i presupposti processuali della domanda.

  • art. 16, comma 12, d.l. 179/2012, conv. con l. 221/2012

    Individua l’elenco degli indirizzi PEC rilevanti ai fini delle notificazioni telematiche; l’indirizzo utilizzato dalla ricorrente risultava invece soltanto dall’indice IPA.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012

    Richiama l’elenco previsto dall’art. 16, comma 12, ai fini delle notifiche degli atti processuali.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. con l. 30/1997

    La mancata corretta notificazione del titolo esecutivo rende inammissibile il ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la corretta notificazione del titolo esecutivo costituisce un presupposto necessario dell’azione; la sua omissione o invalidità comporta l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Ai fini delle notifiche processuali telematiche, non è sufficiente utilizzare un indirizzo PEC presente nell’indice IPA se tale indirizzo non è incluso nell’elenco specificamente richiamato dall’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012.
  • Quando il ricorrente non dimostra di avere rinnovato la notificazione del ricorso all’indirizzo PEC corretto, né chiede tempestivamente un termine per rinnovarla, il giudizio di ottemperanza non può essere deciso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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