Sentenza del 24/03/2017 n. 2361 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - Plusvalenza immobiliare - Valore ai fini dell'imposta di registro - Non sufficiente - Norma di interpretazione autentica - Retroattività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva determinato una maggiore plusvalenza imponibile derivante dalla cessione di immobili o di aziende basandosi esclusivamente sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Il ricorrente ha contestato la legittimità di tale ricostruzione, sostenendo che il valore ai fini dell'imposta di registro, da solo, non fosse sufficiente a dimostrare l'effettivo corrispettivo della cessione e quindi la maggiore plusvalenza rilevante ai fini IRPEF.
La decisione
L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo perché fondato unicamente sul valore utilizzato ai fini dell'imposta di registro. La nuova disposizione normativa è stata qualificata come norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, e pertanto applicabile anche alle controversie ancora pendenti. L'Amministrazione deve quindi fornire ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare che il corrispettivo effettivamente percepito fosse superiore a quello dichiarato.
Norme richiamate
Norma sopravvenuta di interpretazione autentica in materia di plusvalenze immobiliari e cessioni di aziende
La norma chiarisce retroattivamente che il valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non costituisce, da solo, prova sufficiente del maggior corrispettivo ai fini IRPEF. La sua natura interpretativa ne consente l'applicazione anche ai giudizi pendenti.
Disciplina IRPEF delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili o aziende
La maggiore plusvalenza deve essere determinata sulla base del corrispettivo effettivamente percepito o di elementi probatori concreti; non può essere ricavata automaticamente dal solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro.
Disciplina dell'imposta di registro
Il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro può rappresentare un elemento indiziario, ma non è sufficiente, isolatamente, a dimostrare un maggior corrispettivo rilevante ai fini IRPEF.
Massime di principio
- Per accertare una maggiore plusvalenza IRPEF, l'Amministrazione non può basarsi esclusivamente sul valore attribuito al bene ai fini dell'imposta di registro.
- Il valore ai fini dell'imposta di registro può costituire un indizio, ma deve essere accompagnato da ulteriori elementi concreti e coerenti che dimostrino l'effettivo maggior corrispettivo.
- Una norma qualificata come interpretazione autentica si applica retroattivamente, anche ai procedimenti giudiziari ancora pendenti, salvo eventuali limiti espressamente previsti.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di prove ulteriori rispetto al valore di registro e distinguendo il valore fiscale presunto dal prezzo effettivamente incassato.
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