Cassazione Penale, Sentenza n. 32576/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vincenzo era stato condannato per il reato di furto in abitazione (art. 624‑bis c.p.) per essersi introdotto nell'abitazione di Megale il 31/01/2017 e aver sottratto circa 500 euro in monete e 70 euro in banconote. Il ricorso in Cassazione denunciava: 1) violazioni nella computazione della prescrizione (contestando il conteggio dei giorni di sospensione e sostenendo che il termine massimo era già decorso); 2) carenza e contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello nel rifiutare l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.), nonché un presunto travisamento probatorio circa le modalità di ingresso nell'abitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato l'esito favorevole alla parte resistente. Sul piano della prescrizione, i giudici hanno condiviso il calcolo del termine massimo effettuato in base agli artt. 157, 160 e 161 c.p.: il termine di prescrizione non si è estinto prima della sentenza di appello (8/4/2025), avendo il termine massimo prorogato fino al 18/05/2025 dopo aver aggiunto i giorni di sospensione validi (322 giorni complessivi indicati dal primo giudice, escludendo il periodo di sospensione riferibile all'emergenza pandemica ritenuto invalido per le specifiche date). Sul punto della particolare tenuità, la Cassazione ha ritenuto motivata la valutazione della Corte territoriale secondo cui la tenuità doveva essere esclusa perché il fatto aveva leso la sfera intima della persona offesa e era stato posto in essere da persona della sua fiducia. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 624‑bis cod. pen. (furto in abitazione)
Fattispecie applicata al fatto contestato; alla data del fatto prevedeva pena della reclusione da 1 a 6 anni e multa. Usata anche per determinare il termine massimo di prescrizione.
artt. 157, 159, 160, 161 cod. pen. (disciplina della prescrizione)
Richiamati per il calcolo del termine massimo di prescrizione e per la determinazione degli aumenti e delle sospensioni applicabili ai reati commessi entro il 31/12/2019; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione con conseguente proroga del termine oltre la data della sentenza di appello.
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Invocato come parametro di censura: la Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi a violazione di legge e carenza di motivazione, dichiarando il ricorso inammissibile.
art. 131‑bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La Corte d'appello ha motivatamente escluso l'applicazione della particolare tenuità ritenendo che il fatto, pur di modesto disvalore, avesse colpito la sfera più intima della persona offesa e fosse stato commesso da persona di fiducia; la Cassazione ha ritenuto la motivazione esaustiva.
art. 578 cod. proc. pen. (liquidazione spese della parte civile)
Richiamato in relazione all'effetto che il riconoscimento della tenuità ha sulle spese processuali della parte civile; la Corte evidenzia che domande di tenuità possono incidere sull'interesse della parte civile a contraddire quando vi è stata già liquidazione del danno.
art. 83 d.l. n. 18/2020 e Sentenza Corte Cost. n. 140/2021
Riferimento alla disciplina di sospensione della prescrizione introdotta per l'emergenza pandemica e alla declaratoria di illegittimità costituzionale di parte della disposizione: la Corte ha escluso dalla computazione il periodo di sospensione per le specifiche date non ricomprese nei limiti indicati dalla Corte costituzionale.
Sentenza Corte Cost. n. 173/2022 e Sez. 6, n. 50235/2023 (sul rapporto tra art. 131‑bis e spese della parte civile)
Richiamate per affermare che, dopo la pronuncia della Corte costituzionale, il giudice che decide sulla tenuità deve anche pronunciarsi sulle domande di restituzione o risarcimento: l'accoglimento influisce sulla liquidazione delle spese della parte civile.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione si calcola a partire dall'ultimo atto interruttivo valido e può essere prorogato da aumenti e sospensioni previsti dal codice; in sede di cassazione il corretto computo dei giorni di sospensione/integrazione deve essere documentato e motivato.
- Le sospensioni straordinarie (es. per emergenza pandemica) sono soggette ai limiti e alle correzioni stabilite dalla Corte costituzionale: non tutti i periodi di rinvio producono automaticamente sospensione della prescrizione, occorre verificare le date e la ratio delle norme dichiarate costituzionalmente valide o invalide.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) è esclusa quando, anche se il fatto ha modesto disvalore, ricorrono circostanze che aggravano l'offesa, come la lesione dell'intimità o il comportamento posto in essere da persona di fiducia; il giudice deve motivare specificamente il rifiuto.
- Se l'imputato richiede la tenuità ma il giudice ha già proceduto alla liquidazione del danno o alla restituzione, la parte civile ha interesse a contraddire: il giudice deve considerare le relative domande quando decide sulla tenuità e sulle spese processuali.
- In Cassazione i vizi generici di travisamento probatorio sono difficilmente decisivi se la Corte territoriale fornisce una motivazione logica e congrua della valutazione probatoria; le critiche devono essere rivolte a specifici profili di violazione di legge o manifesta illogicità.
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