Cassazione Penale, Ordinanza n. 28244/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non interviene nel merito della responsabilità già affermata in appello, ma conferma indirettamente la tenuta della sentenza impugnata, ritenendo non scrutinabili o manifestamente infondate le censure proposte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso una sentenza della Corte di appello. Il primo ricorrente contestava un unico motivo relativo ai risultati delle indagini dattiloscopiche, sostenendo in sostanza che gli accertamenti tecnico-scientifici fossero erronei o inattendibili. Il secondo ricorrente deduceva, da un lato, il vizio di motivazione e la violazione di legge per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti e, dall'altro, l'erronea applicazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. in sede di determinazione della pena. La Corte rileva che le doglianze sui rilievi dattiloscopici si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato e disatteso in appello, quindi non consentita in cassazione; quanto alle attenuanti, la censura è ritenuta generica e comunque infondata, poiché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche con la sola assenza di elementi positivi; infine, la determinazione della pena viene ritenuta corretta perché il giudice di merito ha applicato una sola delle due aggravanti ad effetto speciale contestate, in conformità all'art. 63, comma quarto, cod. pen.
Norme richiamate
art. 63, comma quarto, cod. pen.
in presenza di più aggravanti ad effetto speciale, nella determinazione della pena va applicata una sola delle aggravanti contestate secondo la regola dettata dalla norma, non potendosi cumulare automaticamente gli effetti speciali.
art. 62-bis cod. pen.
attenuanti ex art. 62-bis
il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche dalla mera assenza di elementi o circostanze di segno positivo a favore dell'imputato.
cod. proc. pen.
in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una rivalutazione dell'attendibilità delle prove già esaminate dai giudici di merito.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio: quando il motivo mira solo a contrapporre una diversa lettura delle risultanze tecnico-scientifiche rispetto a quella dei giudici di merito, il ricorso è inammissibile o comunque non scrutinabile.
- Le doglianze che reiterano questioni già dedotte in appello e già motivate dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi, non superano il vaglio di ammissibilità in cassazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo anche se fondato esclusivamente sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, purché la motivazione sia coerente e non meramente apparente.
- In presenza di più aggravanti ad effetto speciale, la determinazione della pena deve rispettare la disciplina dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., applicando il corretto criterio di selezione tra le aggravanti contestate.
- La censura di violazione di legge o vizio di motivazione sulla dosimetria della pena è infondata quando il giudice di merito abbia dato applicazione alla regola normativa pertinente e il ricorrente non individui un concreto errore di diritto o di motivazione.
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