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Sentenza

Sentenza n. 215/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento - Dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 22/06/2022, notificata il 28/06/2022, avente ad oggetto l'annullamento in autotutela del provvedimento di concessione edilizia per la realizzazione di due edifici residenziali su appezzamento di terreno in Contrada -OMISSIS-, censito in Catasto al foglio di mappa -OMISSIS-, p.lle -OMISSIS- oggi censiti in Catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS- subb. -OMISSIS-; - degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202201584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di annullamento d’ufficio, adottata nel 2022, della concessione edilizia auto-assentita per la realizzazione di due edifici residenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’annullamento in autotutela del titolo edilizio formatosi mediante comunicazione di inizio lavori e tacito assenso, relativo alla realizzazione di due edifici residenziali. Il Comune aveva fondato il ritiro sulla mancata o non conforme realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste da un atto unilaterale d’obbligo del 2007 e dal progetto allegato. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per esercizio del potere dopo circa quindici-diciassette anni, senza adeguata considerazione dell’affidamento maturato e senza indicazione di un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento per insufficiente istruttoria; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e istruttoria, erroneità dei presupposti e violazione dei principi di correttezza e buona fede; violazione del principio di proporzionalità; illogicità e disparità di trattamento rispetto ad altri proprietari del medesimo comparto ai quali sarebbe stata consentita la monetizzazione delle opere di urbanizzazione; violazione dell’art. 21 l.r. 71/1978 e dell’art. 12 d.P.R. 380/2001, per insussistenza dei presupposti dell’annullamento, sostenendo che l’atto d’obbligo collegasse l’adempimento delle opere alla sola richiesta dell’abitabilità e non alla validità o efficacia della concessione. Il ricorrente ha inoltre allegato l’irrealizzabilità attuale delle opere secondo il progetto originario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, facendo salvi i successivi atti dell’amministrazione. Ha ritenuto fondate, in sostanza, le censure contenute nei primi cinque motivi, assorbendo quelle ulteriori. L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio richiede, oltre all’illegittimità originaria, un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, distinto dal mero ripristino della legalità, nonché la comparazione con gli interessi dei destinatari. Tali esigenze valgono anche per i titoli edilizi. Nel caso concreto il ritiro era intervenuto dopo circa diciassette anni, oltre un termine ragionevole, senza prova di false rappresentazioni del privato e in presenza di un affidamento maturato anche per effetto della realizzazione del progetto. L’ordinanza non indicava adeguatamente l’interesse pubblico concreto e attuale né comparava tale interesse con quello privato. Inoltre, non aveva istruito né motivato sulla disparità di trattamento denunciata rispetto ad altri proprietari ai quali sarebbe stata consentita la monetizzazione delle opere di urbanizzazione, né sulla possibilità concreta di realizzare oggi le opere secondo il progetto originario. Mancava altresì una valutazione adeguata del fatto che l’atto d’obbligo sembrava collegare l’inadempimento alle certificazioni di abitabilità, anziché alla concessione edilizia. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio richiede l’illegittimità originaria dell’atto, un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, la comparazione con gli interessi dei destinatari e l’esercizio entro un termine ragionevole. La disposizione costituisce anche un indice ermeneutico per valutare la ragionevolezza del termine nei casi anteriori alla sua applicabilità temporale.

  • art. 97 Costituzione

    I principi di imparzialità e buon andamento impongono un’istruttoria adeguata e una corretta applicazione della disciplina rilevante.

  • art. 21 l.r. 71/1978

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla conformità del titolo edilizio e ai presupposti dell’intervento amministrativo; la censura è stata assorbita dopo l’accoglimento per carenza dei presupposti dell’autotutela.

  • art. 12 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti urbanistici del titolo edilizio; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 2 l.r. 17/1994

    Indicato quale base procedimentale del titolo edilizio auto-assentito e del successivo procedimento comunale di annullamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell’oscuramento delle generalità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio richiede, oltre all’illegittimità originaria, la motivata individuazione di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, distinto dal mero ripristino della legalità violata, e la comparazione con gli interessi dei destinatari.
  • Il potere di autotutela deve essere esercitato entro un termine ragionevole; il decorso di un lungo periodo, soprattutto quando il privato abbia realizzato l’intervento confidando nella stabilità del titolo, impone una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico e sull’affidamento privato.
  • L’assenza di false rappresentazioni imputabili al privato rende particolarmente rilevante, ai fini dell’autotutela tardiva, la dimostrazione dell’interesse pubblico concreto e attuale e la ponderazione dell’affidamento maturato.
  • Il provvedimento di annullamento d’ufficio è viziato da difetto di istruttoria e motivazione se omette di verificare e spiegare una specifica allegazione di disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, specie quando siano indicati puntualmente gli immobili comparabili e sia dedotta la diversa soluzione amministrativa adottata.
  • Quando gli accordi o gli atti d’obbligo collegano l’inadempimento del privato a conseguenze relative all’agibilità o abitabilità, l’amministrazione non può automaticamente farne derivare l’annullamento del titolo edilizio senza istruire e motivare specificamente tale conseguenza.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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