Sentenza n. 1960/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ammonimento del Questore di Verona del 17 dicembre 2022 per condotta di violenza domestica nei confronti della madre
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato in relazione a un episodio del 21 agosto 2022, nel quale, secondo la ricostruzione della madre, l’avrebbe afferrata e spinta e avrebbe chiuso con forza una porta mentre lei tentava di attraversarla, provocandole lesioni. Con un unico motivo articolato in più censure ha dedotto la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013 per insussistenza dei presupposti, eccesso di potere per difetto e parzialità dell’istruttoria, contraddittorietà e travisamento dei fatti. Ha contestato l’attendibilità della ricostruzione della madre e negato il contatto fisico; ha lamentato la mancata o insufficiente considerazione delle testimonianze e della documentazione medico-legale di segno contrario, nonché il travisamento delle dichiarazioni dell’operaio presente e della propria memoria procedimentale. Ha inoltre sostenuto che l’episodio, comunque isolato e inserito in un contesto di conflittualità familiare e di vicinato, non fosse grave né sufficiente a integrare violenza domestica. In giudizio ha richiamato ulteriori risultanze del procedimento penale e ha chiesto l’acquisizione di testimonianze e una consulenza tecnica medico-legale. La controinteressata ha eccepito la tardività di alcuni depositi e chiesto il rigetto, sostenendo che la misura preventiva richiede un quadro indiziario attendibile, non la prova della responsabilità penale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata dalla controinteressata. Ha qualificato l’ammonimento come misura amministrativa preventiva, monitoria e dissuasiva, non sanzionatoria, che non presuppone né la piena prova del reato né l’accertamento della responsabilità penale; è sufficiente che, secondo il criterio del “più probabile che non”, gli elementi disponibili rendano verosimile un episodio di violenza domestica. Il sindacato giudiziale è limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti, alla manifesta irragionevolezza e alla sproporzione, senza sostituire la valutazione amministrativa con una valutazione di merito del giudice. Le censure di difetto e parzialità istruttoria, travisamento e motivazione contraddittoria sono state respinte: la Questura aveva raccolto documentazione medica e informazioni testimoniali, instaurato il contraddittorio e dato conto delle difese dell’interessato; il dissenso rispetto alla sua ricostruzione non equivaleva a omessa valutazione. I referti sanitari, le successive attestazioni cliniche e le sommarie informazioni dell’operaio, pur senza percezione diretta dell’intero episodio, costituivano elementi sufficienti a sostenere la ricostruzione della Questura e non la rendevano manifestamente irragionevole. È stata respinta anche la censura fondata sull’unicità dell’episodio: la norma contempla alternativamente più atti non episodici oppure un singolo atto grave; la gravità poteva desumersi dai postumi clinici documentati, protrattisi nel tempo. Il contesto di conflittualità non eliminava l’offensività della condotta. Le eventuali diverse risultanze del successivo procedimento penale non incidevano sulla legittimità originaria, da valutare sulla base dei fatti e degli elementi disponibili al momento dell’adozione, ferma la possibilità per la Questura di considerare elementi sopravvenuti. Le richieste di prova testimoniale e di CTU sono state respinte perché superflue rispetto al quadro già acquisito. Spese compensate per la particolarità dei fatti.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 93/2013
Ne consegue che anche un singolo episodio di percosse o di lesioni poteva (e può tuttora) costituire il presupposto dell’ammonimento, purché connotato da gravità.
La nozione di violenza domestica rilevante per l’ammonimento comprende alternativamente una pluralità di atti non episodici oppure un singolo atto grave; l’episodio isolato non è quindi escluso in quanto tale.
artt. 581 e 582, comma 2, cod. pen.
Per quanto qui rileva, il testo dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013 vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, già individuava la violenza domestica in “uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica” commessi nell’ambito delle relazioni familiari o affettive, riconducibili ai reati di cui agli artt. 581, nonché 582, comma 2, cod. pen.
Ai fini dell’ammonimento, le condotte rilevanti sono quelle di violenza domestica riconducibili alle fattispecie di percosse e di lesioni indicate, secondo la definizione che richiede atti gravi oppure non episodici.
art. 209 cod. proc. civ.
Le relative istanze istruttorie devono pertanto essere respinte, in quanto superflue ai fini della decisione (arg. ex art. 209 cod. proc. civ.).
Le prove testimoniali e la consulenza tecnica richieste possono essere respinte quando il materiale già acquisito è sufficiente a decidere e gli ulteriori incombenti risultano superflui.
Massime di principio
- L’ammonimento previsto dall’art. 3 del d.l. n. 93/2013 è una misura amministrativa preventiva, monitoria e dissuasiva, non una sanzione: la sua adozione non richiede la piena prova di un reato né l’accertamento della responsabilità penale del destinatario.
- Per l’adozione dell’ammonimento è sufficiente che, sulla base degli elementi istruttori disponibili, risulti secondo il criterio del “più probabile che non” un episodio di violenza domestica; non occorre raggiungere lo standard penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
- La violenza domestica rilevante ai fini dell’ammonimento può consistere, alternativamente, in più atti non episodici oppure in un singolo atto grave. L’isolamento dell’episodio non esclude la misura se la gravità è sostenuta dagli elementi del caso, compresi i postumi documentati.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull’ammonimento discrezionale è limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto e alla manifesta irragionevolezza o sproporzione; il giudice non può sostituire la propria valutazione di merito a quella del Questore.
- La legittimità dell’ammonimento va valutata sulla base della situazione di fatto e degli elementi istruttori disponibili al momento della sua adozione. Eventuali risultanze successive, anche provenienti da un procedimento penale, non incidono di per sé sulla legittimità originaria, pur potendo essere valutate dall’amministrazione nell’esercizio dei poteri attribuiti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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