Regolamento (UE) 2016/1451
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1451 della Commissione, del 2 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato in applicazione del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede il calcolo giornaliero di tali valori sulla base di dati variabili. I valori sono riportati in allegato per singole voci doganali e origini dei paesi terzi. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, per le specifiche voci della nomenclatura combinata e per le origini Paese indicate. Riguarda gli operatori che importano tali prodotti ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE degli ortofrutticoli; non contiene esclusioni espresse oltre alla limitazione ai prodotti e ai codici riportati in allegato.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1451 della Commissione stabilisce, per una serie di ortofrutticoli individuati in allegato, i valori forfettari all'importazione da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata. L'atto si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede una determinazione giornaliera di tali valori sulla base di dati variabili.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i criteri di fissazione dei valori forfettari all'importazione derivano dall'attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il calcolo avviene ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi per i quali il prezzo di entrata deve essere determinato secondo la disciplina UE. L'applicazione è circoscritta ai prodotti e alle combinazioni di codice NC e origine dei paesi terzi elencati nell'allegato. Non sono previste deroghe o esclusioni ulteriori nel testo.
Disposizione sostanziale
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per l'individuazione dei valori forfettari all'importazione. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per singolo codice NC e per paese d'origine, includendo il codice "ZZ" per le "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Allegato: prodotti e valori
L'allegato contiene le tabelle applicabili a diverse voci doganali, tra cui:
- 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10
- 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90
- 0809 30 10 e 0809 30 90 Per ciascuna voce sono indicati valori distinti in funzione dell'origine, ad esempio MA, TR, AR, CL, BR, CN, NZ, US, ZA e ZZ.
Entrata in vigore
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Determinazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e codice del paese terzo di origine, compreso il codice "ZZ" per le "altre origini".
Decorrenza e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell'allegato
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione per specifiche voci doganali di ortofrutticoli, tra cui i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10/0809 30 90, con valori distinti a seconda dell'origine (ad esempio MA, TR, AR, CL, BR, CN, NZ, US, ZA e ZZ).
Come è indicizzato
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