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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1449

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1449 della Commissione, del 1° settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1449 stabilisce, per una specifica data, i valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono utilizzati per determinare il prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE sul mercato degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Il regolamento è di immediata applicazione dalla data di pubblicazione e contiene un allegato con i valori distinti per codice NC e origine.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini del calcolo del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi individuati dall'allegato, classificati secondo i codici NC indicati, provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato stesso. I valori servono per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'applicazione è limitata ai prodotti e ai periodi per i quali il sistema del prezzo di entrata è previsto dalla normativa richiamata; non disciplina altri settori o merci.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1449: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento disciplina la fissazione quotidiana di valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli. Si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, richiamando i criteri derivanti dagli accordi commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il meccanismo serve a fissare, per i prodotti e i periodi rilevanti, un valore forfettario all'importazione che costituisce il parametro di riferimento per il calcolo del prezzo di entrata nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il provvedimento riguarda solo i prodotti elencati nell'allegato, identificati mediante codici NC e abbinati a specifiche origini di paesi terzi. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione della combinazione tra codice del prodotto e paese di origine; il codice "ZZ" indica le altre origini. Non risultano previste deroghe o esclusioni ulteriori nel testo.

Contenuto dell'allegato

L'allegato contiene i valori forfettari applicabili a diversi codici NC, tra cui:

  • 0702 00 00;
  • 0707 00 05;
  • 0709 93 10;
  • 0805 50 10;
  • 0806 10 10;
  • 0808 10 80;
  • 0808 30 90;
  • 0809 30 10 e 0809 30 90. Per ciascun prodotto sono indicati i valori per le origini specifiche richiamate (ad esempio MA, TR, AR, CL, BR, CN, NZ, US, ZA) e per "altre origini".

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in coerenza con la natura di atto tecnico e periodico del sistema di determinazione dei valori forfettari. È inoltre espressamente stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10/0809 30 90, differenziati per origine (tra cui MA, TR, AR, CL, BR, CN, NZ, US, ZA e codice ZZ per altre origini).

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili e che la fissazione è coerente con i criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofruttadazi e prezzi di entrata

Testo integrale

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