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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1440

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1440 della Commissione, del 30 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione applicabili a specifici ortofrutticoli, utilizzati per calcolare il prezzo di entrata ai fini doganali. I valori sono fissati nell'allegato per ciascun codice NC e, quando pertinente, per origine Paese terzo. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 543/2011 e produce effetti dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati dai relativi codici NC e, ove previsto, dai codici dei paesi terzi di origine. Il regolamento opera nel quadro dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e riguarda i valori forfettari calcolati sui dati giornalieri variabili per la determinazione del prezzo di entrata. Non introduce esclusioni ulteriori, ma rinvia ai prodotti e ai periodi già contemplati dall'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1440: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento fissa, per un gruppo determinato di ortofrutticoli freschi, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata. Si tratta di un atto di esecuzione adottato dalla Commissione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e della disciplina specifica prevista per il settore ortofrutticolo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si inserisce nel sistema derivante dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, richiamati nei considerando. In tale quadro, il regolamento (UE) n. 543/2011 prevede criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. La Commissione precisa inoltre che il valore forfettario viene calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, il che spiega l'adozione di aggiornamenti frequenti e l'immediata efficacia dell'atto.

Ambito di applicazione

L'ambito riguarda le importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati tramite i codici NC elencati nell'allegato. Per ciascun prodotto sono indicati valori forfettari espressi in EUR/100 kg e, in alcuni casi, differenziati per paese terzo di origine. Il riferimento al codice "ZZ" indica le "altre origini". Non risultano previste deroghe o esclusioni ulteriori rispetto al perimetro tecnico definito dall'allegato e dal rinvio all'articolo 136 del regolamento (UE) n. 543/2011.

Meccanismo giuridico: prezzo di entrata e valori forfettari

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione sono quelli contenuti nell'allegato. Tali valori servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata, parametro rilevante per il trattamento doganale degli ortofrutticoli importati. Il regolamento non disciplina in modo autonomo il metodo di calcolo, ma recepisce l'esito dell'aggiornamento periodico effettuato dalla Commissione sulla base della disciplina settoriale vigente.

Contenuto dell'allegato

L'allegato elenca i prodotti per codice NC e i relativi importi. Tra i valori riportati figurano, a titolo esemplificativo, 168,9 EUR/100 kg per il codice 0702 00 00; 179,1 EUR/100 kg per il codice 0707 00 05; 133,1 EUR/100 kg per il codice 0709 93 10. Per il codice 0805 50 10 sono indicati importi distinti in funzione dell'origine, tra cui AR, CL, TR, UY, ZA e ZZ. Analogamente, per 0808 10 80 e 0808 30 90 sono previsti valori differenziati per più origini, mentre per 0809 30 10 e 0809 30 90 il valore è fissato a 130,6 EUR/100 kg per TR e ZZ.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente applicazione uniforme senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta gli importi in EUR/100 kg per diversi codici NC di ortofrutticoli e, per ciascuno, i corrispondenti valori in funzione del paese terzo di origine o del codice "ZZ" per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari sono fissati dalla Commissione sulla base di criteri derivanti dagli accordi commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati ciascun giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.

Allegato con valori per codice NC e origine

L'allegato contiene i valori forfettari all'importazione per specifici prodotti: ad esempio per il codice 0702 00 00 è previsto 168,9 EUR/100 kg; per 0707 00 05 179,1; per 0709 93 10 133,1; per 0805 50 10 valori differenziati tra origini come AR, CL, TR, UY, ZA e ZZ; per 0806 10 10 valori per EG, TR e ZZ; per 0808 10 80 e 0808 30 90 valori per varie origini; e per 0809 30 10 e 0809 30 90 il valore 130,6 per TR e ZZ. Il codice "ZZ" è definito come "altre origini".

Come è indicizzato

Materieagricolturaortofruttacommercio internazionaledazi doganaliorganizzazione comune dei mercati

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