Regolamento (UE) 2016/1448
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1448 della Commissione, del 1° settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 874/2009 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica in modo esteso il regolamento (CE) n. 874/2009, aggiornando le regole procedurali davanti all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali. Le novità principali riguardano digitalizzazione delle comunicazioni, uso delle lingue, requisiti e controllo degli uffici d'esame, documentazione delle domande, procedimenti di ricorso, nullità e annullamento, oltre agli importi di talune remunerazioni. Vengono inoltre chiarite le regole sulla notificazione, sulla rappresentanza e sulla conservazione elettronica dei fascicoli.
Modifica delle norme di esecuzione sui procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, con adeguamenti a comunicazioni elettroniche, lingue, esami tecnici, ricorsi e gestione dei registri.
Ambito di applicazione
Si applica ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali e alla sua commissione di ricorso, nonché ai rapporti con uffici d'esame, servizi o sezioni distaccate, organismi nazionali e autorità competenti di Stati membri, paesi terzi e organizzazioni regionali coinvolti nell'esame tecnico delle varietà vegetali. Riguarda le domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, le procedure di ricorso, nullità e annullamento, la notificazione degli atti, la tenuta dei registri e i certificati, con applicazione diretta negli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1448: modifica del regolamento (CE) n. 874/2009 sui procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali
Il regolamento interviene sul quadro procedurale applicabile alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali, aggiornando il regolamento (CE) n. 874/2009 in un'ottica di semplificazione, digitalizzazione e maggiore coerenza con il regolamento di base (CE) n. 2100/94. I considerando evidenziano, in particolare, l'esigenza di accelerare i procedimenti, ridurre i costi di traduzione, rafforzare la trasparenza nell'affidamento degli esami tecnici e adeguare la disciplina alla crescente importanza degli strumenti elettronici.
Ambito procedurale e destinatari
Le modifiche si applicano ai procedimenti davanti all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali e alla commissione di ricorso, nonché ai rapporti tra Ufficio, uffici d'esame, servizi o sezioni distaccate, organismi nazionali e autorità competenti di paesi terzi o organizzazioni regionali coinvolte nell'esame tecnico. Sono interessate le domande di privativa, le notificazioni, i ricorsi, i procedimenti di nullità e annullamento, la rappresentanza legale, la tenuta dei registri e il rilascio del certificato di privativa.
Identificazione delle parti, lingue e traduzioni
L'articolo 2 richiede che le parti siano identificate anche con indirizzo e-mail se utilizzato, e che le persone giuridiche siano indicate con la denominazione ufficiale risultante dal registro del relativo Stato membro o paese terzo. L'articolo 3 consente all'avente causa di chiedere, al momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro, l'uso di un'altra lingua ufficiale UE nei procedimenti successivi. Gli articoli 4 e 5 disciplinano in modo più flessibile l'interpretazione e la traduzione: se una parte, un testimone o un perito non parla adeguatamente una lingua ufficiale dell'Unione, l'udienza può svolgersi solo con interpretazione fornita dalla parte richiedente, salvo deroghe dell'Ufficio; inoltre le parti possono accordarsi per usare una sola lingua ufficiale UE. Per i documenti in lingua diversa è prevista la facoltà dell'Ufficio di chiedere traduzioni e, per i documenti molto lunghi, anche solo estratti o sintesi, salvo richiesta di traduzione completa.
Requisiti degli organi dell'Ufficio e remunerazioni
Il regolamento rafforza i requisiti professionali dei membri qualificati in campo giuridico, che devono essere laureati in giurisprudenza con esperienza comprovata in proprietà intellettuale, privativa vegetale o registrazione delle varietà. È inoltre prevista la remunerazione del presidente e dei membri della commissione di ricorso, fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente dell'Ufficio.
Esame tecnico: designazione, controllo e accordi scritti
Una parte centrale della riforma riguarda il sistema degli uffici d'esame. L'articolo 13 chiarisce che l'affidamento dell'incarico a un ufficio d'esame decorre dalla notifica del presidente dell'Ufficio e può essere modificato, revocato, esteso o ridotto in base a verifiche sulla conformità alle norme, linee guida e procedure dell'Ufficio. Il consiglio di amministrazione decide sulla base di una relazione di verifica; inoltre l'Ufficio può elaborare orientamenti sul materiale vegetale da usare nelle prove di distinzione, omogeneità e stabilità e sulle condizioni di trasferimento tra uffici d'esame.
L'articolo 14 estende la disciplina ai servizi e alle sezioni distaccate che svolgono funzioni di ufficio d'esame, subordinando la designazione all'approvazione del consiglio di amministrazione. L'articolo 15 precisa che l'affidamento è attuato mediante accordo scritto, dal quale derivano anche gli effetti opponibili ai terzi degli atti compiuti dagli agenti dell'ufficio d'esame dopo la firma. Vengono inoltre disciplinati il rendiconto periodico dei costi, la possibilità di ridurre del 20% l'indennità in caso di mancata trasmissione del riparto delle spese dopo due richieste, e il principio per cui la revoca o modifica non può produrre effetti prima della scadenza iniziale dell'accordo.
Domande, ricevute e contenuto tecnico della domanda
Le domande devono essere depositate presso l'Ufficio, anche quando transitano per organismi nazionali o sezioni distaccate, che trasmettono elettronicamente l'accusata ricevuta e la domanda. La ricevuta deve indicare almeno numero di fascicolo, tipo e numero dei documenti e data di ricezione. Per la domanda, gli articoli 18 e 19 precisano le informazioni necessarie: devono essere indicati eventuali precedenti depositi per la stessa varietà in Stati membri, Stati UPOV o in materia di accettazione ufficiale per certificazione e commercializzazione; inoltre il richiedente deve fornire un quadro molto dettagliato su identità, rappresentanza, costitutore, denominazione della varietà, localizzazione della costituzione o scoperta, caratteristiche, varietà simili, eventuale GMO, data di vendita o prima cessione, domande precedenti, privative esistenti e eventuali iscrizioni o decisioni rilevanti ai sensi di direttive settoriali.
Linee direttrici per i test ed esami in paesi terzi
L'articolo 22 stabilisce una gerarchia delle linee guida applicabili alle prove: in assenza di decisioni dell'Ufficio si applicano le linee direttrici UPOV per genere e specie; se anch'esse mancano, possono essere utilizzate linee guida nazionali, con il consenso del presidente dell'Ufficio e previa pubblicazione sul sito dell'Ufficio. L'articolo 24 aggiorna i flussi documentali prevedendo la trasmissione elettronica agli uffici d'esame.
L'articolo 27 amplia e dettaglia il ricorso a relazioni di esame svolte in paesi terzi o in organizzazioni regionali membro UPOV o parti TRIPS. Una relazione può costituire base sufficiente per la decisione solo se un accordo scritto, approvato dal consiglio di amministrazione, garantisce il rispetto di requisiti sul materiale, sui metodi di prova, sulla verifica degli impianti, sulla disponibilità delle relazioni e sull'esperienza del paese terzo. Se un esame non può essere svolto in un ufficio d'esame dell'Unione, oppure le condizioni per usare una relazione esterna non sono soddisfatte, l'Ufficio può chiedere direttamente l'esame tecnico a un'autorità competente di un paese terzo o di un'organizzazione regionale, sempre previa approvazione del consiglio e con accordo scritto.
Semplificazione documentale, brevetti e prove
Il regolamento elimina l'obbligo di presentare ulteriori copie cartacee in talune fasi procedurali e consente di depositare in forma elettronica conforme anche l'attestato di brevetto relativo a invenzioni biotecnologiche. Le prove documentali di decisioni o sentenze di terzi possono essere fornite con documento digitale o copia non autenticata.
Ricorsi, nullità e annullamento
In materia di ricorsi, l'avviso deve includere i dati del ricorrente e dell'eventuale rappresentante legale. Viene inoltre introdotta la possibilità di riunire più ricorsi contro la stessa decisione in un unico procedimento. L'articolo 53 è completato con la facoltà dell'Ufficio di cancellare un'iscrizione o revocare una decisione affetta da evidente errore procedurale dovuto a negligenza.
Di particolare rilievo è il nuovo articolo 53 bis, che introduce una procedura specifica per la dichiarazione di nullità o l'annullamento della privativa quando emergano seri dubbi sulla validità del titolo. La procedura può essere avviata d'ufficio o su richiesta; la domanda deve contenere i dati identificativi della privativa, del titolare e del richiedente, oltre ai motivi, ai fatti, alle prove e alle osservazioni. La decisione di rigetto è comunicata alle parti, e quella di nullità o annullamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale.
Certificato, notificazioni e rappresentanza legale
Il certificato di privativa è rilasciato in formato digitale. In tema di autenticazione, l'invio elettronico con login e password è equiparato alla firma. I documenti delle parti devono essere trasmessi alle altre parti e all'ufficio d'esame in formato elettronico o cartaceo con copie sufficienti. La notificazione può avvenire per via elettronica, postale, a mano o mediante pubblicazione; il nuovo articolo 64 bis disciplina in dettaglio la notifica elettronica e impone alle parti di fornire un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni ufficiali.
Il nuovo articolo 66 bis stabilisce che, se nominato, il rappresentante legale è il destinatario della notifica; in caso di più rappresentanti per la stessa parte basta una notifica a uno di essi, salvo indirizzo specifico, e se più parti condividono un rappresentante, la notifica a quest'ultimo è sufficiente. L'articolo 71 rafforza la disciplina dei termini, imponendo la pubblicazione annuale nel Bollettino ufficiale delle giornate di proroga e prevedendo proroghe anche in caso di interruzione del collegamento elettronico, da dimostrare tramite il fornitore del servizio.
L'articolo 73 impone alle parti che agiscono congiuntamente di designare un rappresentante comune, con una presunzione in caso di omissione; la regola si estende anche ai trasferimenti della privativa a più persone. L'articolo 74 consente procure per una pluralità di procedimenti o procure generali e disciplina i casi in cui l'iscrizione del rappresentante legale deve essere cancellata dal registro.
Registri, fascicoli e consultazione giudiziaria
L'articolo 78 amplia il contenuto delle iscrizioni, includendo la priorità e la costituzione della privativa come garanzia o diritto reale. L'articolo 81 chiarisce che una decisione definitiva non impugnabile non può essere iscritta finché è soggetta a ricorso e disciplina anche casi relativi a varietà iniziali ed essenzialmente derivate. L'articolo 82 consente al presidente dell'Ufficio di rendere accessibili al pubblico i registri tenuti presso organismi nazionali o sezioni distaccate, mentre l'articolo 83 afferma che i documenti procedurali sono conservati in formato elettronico e che l'Ufficio tiene una copia elettronica completa e autentica del fascicolo. Quando i fascicoli sono trasmessi alle autorità giudiziarie degli Stati membri, l'Ufficio deve indicare le limitazioni di consultazione previste dal regolamento di base.
Allegato: compensi e importi
L'allegato I modifica gli importi delle remunerazioni: l'esperto può ricevere il compenso solo se prova di non essere agente dell'ufficio d'esame o di un servizio tecnico qualificato. Gli importi sono aggiornati a 550 EUR e 400 EUR per le ipotesi previste, mentre per i procedimenti di nullità o annullamento è fissato l'importo di 450 EUR.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Dati identificativi delle parti e lingua del procedimento
Le parti devono essere designate con nome, indirizzo e, se utilizzato, indirizzo di posta elettronica; le persone fisiche con cognome e nome, mentre persone giuridiche, società e imprese con la denominazione ufficiale come risultante dal registro dello Stato membro o paese terzo (art. 2). È introdotta la possibilità per l'avente causa di chiedere, al momento dell'iscrizione nel registro del trasferimento della privativa, l'uso di un'altra lingua ufficiale dell'Unione nei procedimenti futuri (art. 3).
Interpretazione e traduzione
Nei procedimenti orali, se una parte, un testimone o un perito non si esprime adeguatamente in una lingua ufficiale UE, l'udienza è possibile solo con servizio di interpretazione fornito dalla parte richiedente, salvo deroghe dell'Ufficio; le parti possono anche concordare una sola lingua ufficiale UE per il procedimento orale (art. 4). Per i documenti presentati in lingua diversa dalle lingue ufficiali UE, l'Ufficio può richiedere traduzione in una lingua utilizzata dalla parte o dagli organi dell'Ufficio; per documenti voluminosi sono ammessi estratti o sintesi, con facoltà di richiedere una traduzione integrale (art. 5).
Requisiti dei membri giuridici e remunerazione della commissione di ricorso
I membri qualificati in campo giuridico devono essere laureati in giurisprudenza e avere esperienza comprovata in proprietà intellettuale, privativa per ritrovati vegetali o registrazione delle varietà vegetali (art. 6). Il presidente e i membri della commissione di ricorso percepiscono una remunerazione determinata dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente dell'Ufficio (art. 11, par. 5).
Affidamento degli incarichi di esame tecnico
Si disciplina in modo più dettagliato l'affidamento dell'esame tecnico a uffici d'esame, con notificazione da parte del presidente e decorrenza dalla data della notifica; valgono anche modifiche, revoche, estensioni di portata e controlli di conformità alle norme e procedure dell'Ufficio (art. 13). Il consiglio di amministrazione decide sulla base di una relazione di verifica; può annullare o ridurre la portata dell'incarico, anche su richiesta dell'ufficio d'esame, e l'Ufficio può elaborare orientamenti sul materiale vegetale usato nei test DUS e sul suo trasferimento tra uffici d'esame. Per servizi o sezioni distaccate che agiscono come uffici d'esame si applicano regole analoghe, con approvazione del consiglio di amministrazione (art. 14).
Accordo scritto, effetti degli atti e costi dell'esame
L'affidamento dell'incarico a un ufficio d'esame o a un altro servizio è attuato con accordo scritto che stabilisce l'esecuzione dell'esame tecnico e il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 58 del regolamento di base; per le sezioni distaccate l'istituzione avviene mediante regole interne (art. 15). Solo gli atti degli agenti dell'ufficio d'esame compiuti dopo la firma dell'accordo e conformi allo stesso sono opponibili ai terzi. L'ufficio d'esame deve presentare periodicamente il riparto delle spese; il formato è fissato dall'Ufficio e, in caso di mancata trasmissione dopo due richieste, l'indennità può essere ridotta del 20%. La revoca o modifica dell'incarico non produce effetti prima della scadenza iniziale dell'accordo scritto (art. 15, parr. 5 e 6).
Presentazione delle domande e accusata ricevuta
Le domande devono essere depositate presso l'Ufficio; gli organismi nazionali o sezioni distaccate che ricevono una domanda la trasmettono elettronicamente all'Ufficio insieme all'accusata ricevuta, che deve indicare numero di fascicolo, tipo e numero dei documenti e data di ricezione (art. 17). L'Ufficio rilascia a sua volta ricevuta con numero di fascicolo, tipo e numero dei documenti, data di ricezione e data della domanda, trasmettendone copia all'organismo nazionale o alla sezione distaccata se intervenuti nel deposito.
Contenuto della domanda e informazioni sul costitutore
Per la conformità all'art. 50, par. 1, lett. j), del regolamento di base, vanno indicati data e paese di una precedente domanda per la stessa varietà, sia per una domanda di privativa in uno Stato membro o in uno Stato UPOV sia per una domanda di accettazione ufficiale della varietà per certificazione e commercializzazione, se la descrizione ufficiale è compresa (art. 18). La domanda deve contenere un'articolata serie di informazioni su richiedente, rappresentante, costitutore, specie, denominazione varietale, origine e mantenimento della varietà, caratteristiche, eventuali varietà simili, informazioni aggiuntive, eventuale OGM, data di vendita o prima cessione, numeri di fascicolo di domande precedenti, privative nazionali/regionali e registrazioni o decisioni rilevanti ai sensi di varie direttive (art. 19).
Linee direttrici per i test e riferimenti UPOV
In assenza di una decisione del consiglio di amministrazione o di una decisione provvisoria del presidente, si applicano le linee direttrici UPOV per genere e specie; se non disponibili, possono essere usati orientamenti nazionali elaborati dall'autorità competente con il consenso del presidente e pubblicati dall'Ufficio sul proprio sito (art. 22). Viene soppresso il previgente par. 2 dell'art. 23, consolidando il carattere non provvisorio delle decisioni sulle linee direttrici per i test.
Scambi elettronici tra Ufficio e uffici d'esame
L'Ufficio trasmette agli uffici d'esame i documenti relativi alla varietà interessata in formato elettronico (art. 24).
Relazioni di esame da paesi terzi e requisiti per nuovi esami
Una relazione di esame svolto in un paese terzo o in un'organizzazione regionale membro UPOV o parte del TRIPS può essere sufficiente per decidere, purché vi sia un accordo scritto con l'autorità competente approvato dal consiglio di amministrazione e siano rispettati requisiti su materiale, metodi, controllo degli impianti, disponibilità delle relazioni, esperienza del paese terzo e consenso del consiglio (art. 27, par. 4). L'Ufficio può inoltre chiedere a tali autorità di eseguire direttamente l'esame tecnico quando non sia possibile farlo in un ufficio d'esame dell'Unione e non sia disponibile, o non sia prevedibile a breve, una relazione di esame, oppure quando una relazione sia prevista ma non siano soddisfatte le condizioni del par. 4; anche in tal caso è necessario un accordo scritto approvato dal consiglio di amministrazione e il rispetto di requisiti analoghi (art. 27, parr. 5 e 6).
Domanda iniziale, brevetti biotecnologici e copie elettroniche
È eliminato il richiamo alla trasmissione in duplice copia all'organismo nazionale o alla sezione distaccata; analogamente, per i documenti relativi a brevetti biotecnologici è sufficiente una copia elettronica conforme dell'attestato di brevetto, con indicazione del numero, delle rivendicazioni e dell'autorità di rilascio (art. 28 e art. 37, parr. 2 e 3).
Ricorsi: contenuto dell'avviso e pluralità di ricorsi
L'avviso di ricorso deve indicare i dati del ricorrente e, se nominato, il nome e l'indirizzo del rappresentante legale (art. 45). È introdotta la possibilità di riunire più ricorsi contro una stessa decisione nello stesso procedimento o in procedimenti riuniti, se esaminati da una commissione con la medesima composizione (art. 51 bis).
Correzione di errori, nullità e annullamento
L'Ufficio cancella l'iscrizione nel registro o revoca la decisione che contenga un evidente errore procedurale imputabile a negligenza (art. 53, par. 5). È introdotto un nuovo procedimento per la dichiarazione di nullità o l'annullamento della privativa quando vi siano seri dubbi sulla validità del titolo, avviabile d'ufficio o su richiesta; la richiesta deve contenere gli estremi della privativa, i motivi, i fatti, le prove, le osservazioni e i dati del richiedente e dell'eventuale rappresentante. Il rigetto è comunicato alle parti interessate, gli atti tardivi possono essere ignorati e la decisione finale è pubblicata nel Bollettino ufficiale (art. 53 bis).
Certificato di privativa in formato digitale
Il certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è rilasciato dall'Ufficio in forma di documento digitale al titolare o al suo rappresentante legale (art. 54).
Autenticazione elettronica e scambio di documenti tra le parti
Per i documenti trasmessi elettronicamente all'Ufficio, il nome del mittente e la corretta autenticazione mediante login e password equivalgono alla firma (art. 57). I documenti depositati da una parte devono essere trasmessi alle altre parti e all'ufficio d'esame in formato elettronico o cartaceo; se su carta, devono essere fornite copie sufficienti, a spese della parte interessata se mancanti (art. 57, par. 5). Le prove documentali di sentenze o decisioni di terzi possono essere presentate in documento digitale o in copia non autenticata (art. 58).
Testimoni, periti e verbali
Testimoni e periti hanno diritto al rimborso adeguato di viaggio e soggiorno e l'Ufficio può concedere un anticipo; la parte che ne ha richiesto la deposizione rimborsa i costi, salvo diversa ripartizione delle spese (art. 62). I verbali devono riportare anche i nomi dei funzionari, delle parti, dei rappresentanti e dei testimoni o periti presenti, e devono essere firmati da chi li redige e da chi conduce il procedimento orale o l'istruzione (art. 63).
Notificazione elettronica e destinatario della notifica
Gli atti da notificare possono essere inviati in formato digitale, copia non autenticata, tabulato o originale; la notificazione può avvenire per via elettronica, posta, consegna a mano o pubblicazione (art. 64). È introdotto l'art. 64 bis: la notificazione elettronica avviene mediante invio di copia digitale e si considera effettuata alla data di ricezione; il presidente dell'Ufficio ne determina le modalità e ciascuna parte, incluso il rappresentante, deve fornire un indirizzo e-mail per le comunicazioni ufficiali. Se è nominato un rappresentante legale, le notifiche sono indirizzate a quest'ultimo; se i rappresentanti sono più di uno, è sufficiente la notifica a uno di essi salvo diverso indirizzo specifico, e se più parti hanno un rappresentante comune, basta la notifica a tale rappresentante (art. 66 bis). In caso di pubblicazione, il presidente stabilisce anche il termine entro cui il documento si considera notificato (art. 67).
Termini, interruzioni elettroniche e pubblicità delle proroghe
I giorni di proroga stabiliti dal presidente all'inizio di ogni anno civile sono pubblicati nel Bollettino ufficiale (art. 71, par. 1). Per documenti trasmessi elettronicamente, le regole sui termini si applicano anche in caso di interruzione del collegamento dell'Ufficio o di una parte, se l'interruzione è dimostrata dal fornitore del servizio (art. 71, par. 2).
Rappresentanza legale, procura e cancellazione dall'albo
Più parti che agiscono congiuntamente devono nominare un rappresentante legale e informarne l'Ufficio; in difetto, la prima parte indicata nella domanda o nell'opposizione è considerata rappresentante delle altre (art. 73). La regola si applica anche ai trasferimenti della privativa a più persone con più rappresentanti. La procura può riguardare più procedimenti o essere generale per tutti i procedimenti relativi alla parte rappresentata, con un solo documento. L'iscrizione del rappresentante legale è eliminata in caso di decesso o incapacità, se non ha più domicilio/sede/stabilimento nell'Unione o se non è più designato dalla parte che ne ha informato l'Ufficio (art. 74).
Registri, fascicoli e consultazione giudiziaria
Nei registri devono essere iscritti, tra l'altro, i dati relativi alla priorità e la costituzione della privativa come garanzia o diritto reale (art. 78). Una decisione definitiva non impugnabile non può essere iscritta finché è soggetta a ricorso, e per talune azioni collegate alle varietà iniziali o essenzialmente derivate sono previste iscrizioni su richiesta delle parti o con prove sostitutive (art. 81). Il presidente può rendere accessibili al pubblico i registri presso organismi nazionali o sezioni distaccate; i documenti di procedimento sono conservati elettronicamente, con copia elettronica completa e autentica del fascicolo presso l'Ufficio e copia d'esame presso l'ufficio d'esame (artt. 82 e 83). Quando i fascicoli sono trasmessi alle autorità giudiziarie nazionali, l'Ufficio deve indicare le restrizioni di consultazione previste dagli articoli 33 bis e 88 del regolamento di base (art. 91).
Allegato I: remunerazione esperti e importi
L'importo dovuto al perito può essere corrisposto solo se questi prova di non essere agente dell'ufficio d'esame o di un servizio tecnico qualificato. Gli importi indicati sono aumentati: da 500 a 550 EUR e da 250 a 400 EUR per le ipotesi previste alle lettere a) e b), mentre per i procedimenti di nullità o annullamento è previsto l'importo di 450 EUR (allegato I).
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