Cassazione Penale, Ordinanza n. 21592/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando che il ricorso è stato proposto senza il versamento del contributo unificato secondo quanto richiamato dalla giurisprudenza costituzionale citata nel provvedimento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19 maggio 2025. Dal testo emerge che il primo motivo viene qualificato dalla Corte come manifestamente inammissibile o comunque manifestamente infondato; la presenza in udienza del difensore del ricorrente viene richiamata nel corpo della motivazione. Il secondo e il terzo motivo sono definiti "meramente censorii" e vengono ritenuti privi del necessario rigore argomentativo, oltre che manifestamente infondati, perché si limitano a dedurre la non punibilità o l'erronea applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e la mancata conversione/non accoglimento richiesto, in relazione alla contestazione del reato di cui all'art. 337 c.p. e dell'art. 650 c.p., già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale. Il ricorrente lamenta quindi, in sostanza, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e ulteriori vizi relativi alla decisione d'appello, ma senza offrire censure specifiche idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma richiamata come reato oggetto di contestazione, già vagliato e disatteso dai giudici di merito.
art. 650 c.p.
Norma richiamata come ulteriore reato contestato, anch'esso già esaminato e respinto in appello.
art. 131-bis c.p.
Invocato dal ricorrente per sostenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene la doglianza manifestamente infondata.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende si applica quando il ricorso è inammissibile, salvo che non risulti assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici e sorretti da una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata; censure meramente assertive o ripetitive sono inammissibili.
- La deduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è sufficiente se non si confronta in modo concreto con la valutazione già compiuta dai giudici di merito e con gli elementi fattuali decisivi.
- Quando la sentenza impugnata ha già vagliato e disatteso le questioni di merito relative alla configurabilità del reato, il ricorso che si limiti a riproporre le stesse doglianze senza adeguata argomentazione è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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