Cassazione Civile, Ordinanza n. 04908/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2005 e 2006 nei confronti di una società operante nel commercio di autoveicoli. Gli accertamenti si fondavano su processi verbali della Guardia di Finanza che avevano ricostruito una frode IVA realizzata tramite interposizione fittizia in operazioni con fornitori comunitari, con utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti e del regime del margine. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto le ragioni dell’Ufficio, ritenendo provata la natura fittizia del soggetto interposto e la mancata prova, da parte della società, di essere estranea alla frode o di aver agito con la normale diligenza. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) vizio di motivazione e violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso, sostenendo che la CTR avesse motivato in modo apparente, che non avesse spiegato perché la società dovesse conoscere la frode e che non avesse considerato l’assoluzione penale del legale rappresentante; 2) violazione della disciplina introdotta dal d.l. n. 16/2012 sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, deducendo che i costi dovessero essere ammessi; 3) violazione delle norme sanzionatorie, sostenendo che, mancando la prova della consapevole partecipazione alla frode, non potessero applicarsi sanzioni per difetto di colpevolezza; 4) omesso esame del mancato riconoscimento della continuazione; 5) omesso esame della contestazione sul metodo usato per quantificare il valore delle autovetture non rinvenute e la base di calcolo dell’IVA sanzionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR non era apparente: la sentenza di merito indicava gli elementi oggettivi valorizzati dall’Amministrazione (mancanza di attività, di registri IVA, di versamenti, di documentazione del trasporto, cessioni sotto costo) e spiegava che la società non aveva dato prova della propria estraneità alla frode né della propria buona fede. La Corte ha inoltre ribadito che, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni e mediante elementi oggettivi, la consapevolezza o la conoscibilità della frode da parte del cessionario, mentre sul contribuente grava la prova contraria di avere usato la massima diligenza esigibile. Ha poi respinto la censura relativa al difetto di motivazione degli avvisi, affermando che la motivazione per relationem ai processi verbali è valida se l’atto riproduce il contenuto essenziale necessario a sostenere la pretesa e se il contribuente non prova che ulteriori atti richiamati siano indispensabili per integrare la motivazione. È stato dichiarato inammissibile il richiamo alla sentenza penale di assoluzione, per difetto di prova del giudicato esterno. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato sullo ius superveniens in tema di deducibilità dei costi, ma la nuova disciplina non era utilmente invocabile nel ricorso nei termini e per le questioni devolute. Il terzo, quarto e quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per commistione di censure, difetto di specificità e mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, oltre che per carenza di allegazione del fatto storico decisivo. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo previsto per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro per le censure di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ribadisce che esso riguarda solo un fatto storico decisivo e non argomentazioni o prove in sé.
art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato dalla ricorrente in tema di IVA e avvisi di accertamento.
art. 7 della legge n. 212 del 2000
La motivazione dell’atto tributario può essere adempiuta anche per relationem, purché sia riprodotto il contenuto essenziale degli atti richiamati.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiamato come norma che impone l’esposizione concisa dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
È l’omologo, nel processo tributario, dell’obbligo di motivazione della sentenza.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
La detrazione IVA presuppone l’effettuazione di un’operazione reale; se i termini soggettivi non coincidono con quelli della fatturazione, il presupposto della detrazione viene meno.
art. 8, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012
Invocato sul regime di deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte ne esclude l’utilizzabilità nel caso per ragioni processuali legate allo ius superveniens.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
È richiamato per affermare, in astratto, che i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, nei limiti dei principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato come fonte dei principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ai fini della deducibilità dei costi.
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997
Invocati dalla ricorrente per escludere le sanzioni in mancanza di colpevolezza; la censura è dichiarata inammissibile.
art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 462 del 1997
Invocato con riferimento al mancato riconoscimento dell’istituto della continuazione, ma il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 2697 c.c.
Richiamato con riferimento all’onere della prova, specie in relazione al fatto storico che deve essere allegato e provato nel motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 111 Cost., comma 6
Richiamato come base costituzionale dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiamato per la prova del giudicato esterno mediante produzione della sentenza munita di attestazione di cancelleria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica se rende comprensibile la ratio decidendi.
- Nelle controversie su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio mediante elementi oggettivi e presuntivi idonei a dimostrare la consapevolezza, o la conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; se tale prova è offerta, spetta al contribuente dimostrare di avere agito con la massima diligenza esigibile.
- La mera regolare annotazione contabile delle fatture e l’effettivo sostenimento della spesa non bastano a rendere detraibile l’IVA o deducibili i costi se l’operazione è soggettivamente inesistente e manca il presupposto sostanziale dell’operazione con il soggetto fatturato.
- La motivazione dell’avviso di accertamento può essere resa per relationem ai processi verbali di constatazione, purché l’atto riproduca il contenuto essenziale necessario a sostenere la pretesa; il contribuente deve dimostrare che ulteriori atti richiamati erano indispensabili per integrare la motivazione.
- Nel giudizio di legittimità il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione specifica di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e non può essere utilizzato per contestare genericamente valutazioni probatorie, argomentazioni difensive o questioni non adeguatamente devolute.
- Il giudicato esterno non può essere utilmente invocato senza prova della sua formazione, che richiede la produzione della decisione munita dell’attestazione che ne certifichi il passaggio in giudicato.
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