Cassazione Penale, Ordinanza n. 15198/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva concordato davanti al Tribunale l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per un fatto qualificato come reato in materia di stupefacenti. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e, in particolare, chiedeva che fosse esclusa la fattispecie più grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La censura mirava quindi a contestare la correttezza dell'inquadramento giuridico già oggetto dell'accordo di patteggiamento, in relazione al quantitativo di sostanza stupefacente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse proponibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento emessa su richiesta presentata dopo il 3 agosto 2017, alla luce dei limiti introdotti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Poiché la doglianza atteneva alla qualificazione giuridica del fatto, e tale profilo non è più denunciabile con ricorso per cassazione nelle sentenze ex art. 444 c.p.p. nei casi considerati, l'impugnazione è stata reputata proposta per motivi non consentiti. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, lo ha altresì condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza è stata emessa all'esito di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
preclude il ricorso per cassazione per motivi non consentiti contro sentenze di patteggiamento richiesto dopo il 3 agosto 2017; nel caso, escludeva la censura sulla qualificazione giuridica del fatto.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
art. 616 c.p.p.
comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma invocata dal ricorrente per sostenere una diversa e più favorevole qualificazione del fatto in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Contro le sentenze di patteggiamento richieste dopo il 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è soggetto ai limiti di ammissibilità stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili i motivi che mirano a rimettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto concordata tra le parti.
- La sopravvenuta disciplina dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. rende non più proponibile, come motivo di ricorso per cassazione, la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto quando la sentenza derivi da patteggiamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emergano elementi di assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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