Cassazione Penale, Sentenza n. 38396/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 23/02/2021 contestando, a seconda dei casi: l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (nella doppia prospettazione del 'metodo mafioso' e dell' 'agevolazione mafiosa'), la mancata concessione delle attenuanti generiche, la determinazione della pena e la statuizione di confisca (in particolare la qualifica di tutte le somme sui conti come profitto del reato). Alcuni hanno dedotto vizio di motivazione, travisamento di intercettazioni, carenza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori e vizi procedurali (competenza territoriale, ammissibilità di prove). Pagano ha altresì chiesto la declaratoria di prescrizione per taluni capi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha disposto decisioni differenziate: ha accolto i ricorsi di Luigi e Armando D'Alterio limitatamente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (annullamento senza rinvio per quella parte) e ha rideterminato la pena per ciascuno in anni 2 e mesi 8 eliminando l'interdizione dai pubblici uffici. Ha accolto i ricorsi di Luigi e Melissa D'Alterio riguardo alla confisca (annullamento e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto). Ha annullato con rinvio le condanne di Antonio Sfraga e Massimo Antonino Sfraga (per carenza motivazionale circa il contributo concorsuale e l'attendibilità del collaboratore), disponendo nuovo giudizio su tali punti. Ha annullato senza rinvio, per prescrizione, alcune parti dell'imputazione di Costantino Pagano (reati riferiti al capo B sino al 2003 e capo H) e rideterminato la pena residua in anni 13 e mesi 4; per il resto i ricorsi di Pagano sono stati rigettati. I ricorsi di Nunzio Scibilia sono stati rigettati. In gran parte gli altri motivi di ricorso sono stati respinti: la Cassazione ha confermato le valutazioni di merito ove la motivazione risultava adeguata e ha ritenuto ammissibile il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado quando opportuno. Sono state inoltre confermate condanne alle spese per alcuni ricorrenti e liquidate spese alle parti civili nei casi indicati.
Norme richiamate
art. 513-bis cod. pen.
Costituisce il nucleo dell'imputazione (illecita concorrenza mediante violenza e minaccia nei mercati ortofrutticoli); la corte ha confermato la responsabilità penale principale per molti imputati ove provata la condotta intimidatoria
art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 d.l. n.152/1991)
Distinto in due profili: il 'metodo mafioso' (natura oggettiva) e l''agevolazione mafiosa' (natura soggettiva). La Corte ricorda che l'aggravante oggettiva può estendersi ai concorrenti solo se conosciuta o ignorata per colpa (art. 59 cod. pen.); per la forma soggettiva è necessaria la consapevolezza della finalità agevolatrice nei confronti dell'organizzazione
art. 59 cod. pen.
Usato per spiegare i criteri di estensione delle circostanze aggravanti ai concorrenti: devono essere conosciute o ignorate per colpa
art. 240 cod. pen. e art. 240-bis cod. pen.
Norme sulla confisca: la Corte ha ritenuto che la mera fungibilità del denaro non giustifica la confisca automatica; bisogna motivare specificamente la qualificazione di beni come profitto del reato o sproporzione rispetto alle fonti lecite
art. 157 cod. pen. (disciplina della prescrizione antecedente alla riforma)
Applicata per calcolare i termini di prescrizione per reati commessi prima della novella; la Cassazione ha dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi in favore di Pagano
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione delle attenuanti generiche: la decisione del giudice del merito è sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione
art. 118 cod. pen.
Richiamato nel contesto della estensione delle circostanze aggravanti ai concorrenti (interazione con art. 59); chiarisce limiti del criterio generale
legge n. 251/2005 (riferimento normativo temporale)
Rilevante per la determinazione della legge più favorevole e per il calcolo dei termini prescrizionali per fatti commessi prima della riforma
Massime di principio
- Per riconoscere l'aggravante 'agevolazione mafiosa' a un concorrente non bastano legami familiari o affaristici: è necessaria prova che il concorrente abbia conosciuto e fatto propria la finalità di agevolazione dell'organizzazione (elemento soggettivo concreto).
- L'aggravante del 'metodo mafioso' ha natura oggettiva ma può estendersi ai concorrenti solo se l'uso del metodo era conoscibile o conosciuto da questi (art. 59 cod. pen.): sono richiesti elementi concreti di conoscenza o colpa.
- La confisca di denaro e beni deve essere motivata specificamente: la fungibilità delle somme non è di per sé sufficiente a qualificare tutte le disponibilità come profitto del reato; occorrono accertamenti sulla provenienza, sproporzione e collegamento diretto con il reato.
- Nei procedimenti plurimi e con consolidata istruttoria, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio quando il vuoto probatorio è insanabile con un nuovo giudizio di rinvio (annullamento 'sine die' per mancanza storica di prova).
- La rinnovazione istruttoria richiesta in sede di rinvio deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito; il diniego è legittimo se il testimone o la prova sarebbero comunque superflui o inutilmente ripetitivo rispetto agli elementi già acquisiti.
- L'uso di 'motivazione per relationem' (richiamo alle argomentazioni del giudice di primo grado) è ammesso se la Corte di rinvio specifica le ragioni del richiamo e integra laddove necessario; non costituisce sempre un vizio di motivazione.
- Per questioni di prescrizione occorre applicare la normativa vigente al tempo del fatto e considerare eventuali sospensioni dei termini (es. provvedimenti di custodia cautelare); la declaratoria di prescrizione comporta annullamento senza rinvio per quei capi ove ormai estinti.
- In presenza di concorso di persone, l'attribuzione di circostanze aggravanti richiede valutazione individuale e motivazione puntuale per ciascun concorrente: inferenze generiche o paralogismi non sono sufficienti.
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