Sentenza n. 1263/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento in data 14 dicembre 2025 con il quale la Prefettura di Venezia – Sportello Unico per l’Immigrazione ha revocato il nulla osta richiesto dal ricorrente in favore del lavoratore Sapan Md, con conseguente condanna dell’Amministrazione a rilasciare lo stesso nulla osta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato stagionale, motivata dall'insufficienza della capacità economica dichiarata e dalla mancanza dell'asseverazione del professionista abilitato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta richiesto nell'ambito della procedura dei flussi d'ingresso per il 2024, deducendo due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e il difetto di motivazione, sostenendo che il provvedimento fosse generico e contraddittorio, poiché richiamava sia la mancata presentazione di osservazioni sia l'inidoneità delle osservazioni eventualmente presentate, senza chiarire quale situazione ricorresse. Ha inoltre contestato l'assenza di parametri specifici per ritenere insufficiente la capacità economica della società, nonostante il fatturato dichiarato superiore a un milione di euro. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 30-bis d.P.R. 394/1999 e 18 l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che la Prefettura non avesse considerato la documentazione fiscale e l'asseverazione già prodotte in altri procedimenti riguardanti il medesimo datore di lavoro e che avrebbe dovuto acquisirle d'ufficio. Il ricorrente ha riferito di avere comunque trasmesso, dopo il preavviso di revoca, documentazione fiscale e asseverazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: benché sintetica e contenente il richiamo a due formule alternative relative alle osservazioni procedimentali, la motivazione individuava chiaramente due ragioni autonome della revoca, ossia l'insufficienza della capacità economica dichiarata rispetto al costo delle assunzioni e la mancanza dell'asseverazione del professionista abilitato. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha applicato il principio secondo cui, in presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle rationes decidendi è sufficiente a sorreggere l'atto. In particolare, ha ritenuto decisiva la carenza dell'asseverazione prevista dall'art. 24-bis d.lgs. 286/1998. L'asseverazione non è un adempimento meramente formale, ma costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista abilitato verifica, con riferimento alla specifica assunzione, la sostenibilità dell'impiego considerando capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e attività dell'impresa. Essa deve essere riferita alla singola domanda e non può essere automaticamente estesa ad altre richieste, poiché nuove assunzioni possono incidere sulla capacità economica e sugli obblighi retributivi e contributivi del datore. Il ricorrente non aveva provato di avere trasmesso l'asseverazione prima dell'adozione della revoca. Inoltre, la disciplina speciale dell'art. 24-bis prevale sull'obbligo generale di acquisizione d'ufficio previsto dall'art. 18 l. 241/1990: la disponibilità presso l'amministrazione di documenti relativi ad altre pratiche non esonera il datore dall'onere di depositare l'asseverazione per la specifica domanda. Poiché tale ragione era autonomamente sufficiente, il TAR ha ritenuto superfluo esaminare le censure sulla capacità economica. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve consentire di comprendere le ragioni sostanziali della decisione; una motivazione sintetica è sufficiente quando individua chiaramente le ragioni autonome poste a fondamento dell'atto.
art. 18 l. 241/1990
I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
La regola generale sull'acquisizione d'ufficio non consente di sostituire l'adempimento documentale espressamente imposto al datore dalla disciplina speciale sull'asseverazione.
art. 30-bis d.P.R. 394/1999
La disposizione è richiamata nell'ambito della disciplina dei requisiti e delle verifiche per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato di cittadini stranieri.
art. 24-bis, comma 1, d.lgs. 286/1998
La verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata [...] ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse, ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
La verifica della congruità delle richieste e dei requisiti lavoristici è demandata ai professionisti abilitati o alle organizzazioni datoriali indicate dalla legge.
art. 24-bis, comma 2, d.lgs. 286/1998
L'asseverazione deve attestare l'esito positivo della verifica della sostenibilità della specifica assunzione, considerando capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e attività dell'impresa; la sua mancanza può giustificare autonomamente il diniego o la revoca del nulla osta.
Massime di principio
- L'asseverazione prevista dall'art. 24-bis d.lgs. 286/1998 per il nulla osta all'assunzione di lavoratori stranieri è un requisito sostanziale e non un adempimento meramente formale, poiché documenta una valutazione professionale sulla sostenibilità e congruità della specifica assunzione.
- L'asseverazione deve essere riferita alla singola domanda di nulla osta e non può essere automaticamente riutilizzata per ulteriori domande presentate dal medesimo datore di lavoro, perché le nuove assunzioni possono modificare la capacità economico-finanziaria dell'impresa.
- La disciplina speciale dell'art. 24-bis d.lgs. 286/1998, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di depositare l'asseverazione con la domanda di nulla osta, prevale sulla regola generale dell'acquisizione d'ufficio dei documenti prevista dall'art. 18 l. 241/1990.
- La mancata produzione dell'asseverazione richiesta dall'art. 24-bis d.lgs. 286/1998 è autonomamente idonea a giustificare il diniego o la revoca del nulla osta, anche quando l'amministrazione disponga di documentazione economica o di asseverazioni relative ad altre pratiche dello stesso datore.
- In presenza di un provvedimento amministrativo fondato su più ragioni autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l'atto e rende superfluo l'esame delle censure relative alle ulteriori motivazioni.
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