Cassazione Penale, Sentenza n. 27807/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la correzione per "errore di fatto" (errore percettivo) della sentenza n. 34126/24 della Corte di cassazione, sostenendo che quest'ultima avrebbe omesso o travisato specifici profili processuali e probatori: mancata valutazione di motivi di appello (es. sulla recidiva, sulla mancanza di motivazione, su ruoli apicali e aggravanti ex art. 416-bis), errata dichiarazione di inammissibilità per difetto di procura speciale dei terzi interessati (confisca), omissione di esame di atti di appello successivi o di indagini difensive, e valutazioni inesatte circa la prova (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, consulenze patrimoniali). Alcuni difensori hanno anche prospettato questioni di legittimità costituzionale relative al diritto di difesa e all'effettività della tutela dei terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul contenuto e i limiti dell'art. 625-bis c.p.p.: l'errore di fatto rilevante è solo quello percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbia effettivamente inciso sulla decisione; non sono rimediabili errori di valutazione o interpretazione giuridica. Il rimedio è riservato al condannato; i ricorsi proposti da terzi interessati non condannati risultano inammissibili. La Corte ha altresì osservato che molte doglianze consistono in rilanci di questioni di merito non sindacabili con il rimedio richiesto. Quanto ai terzi per la confisca, la Corte ha indicato come possibile tutela l'incidente di esecuzione o altri rimedi processuali, ma ha ribadito l'inammissibilità del ricorso ex art. 625-bis da parte di non condannati.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimando principale della decisione: il rimedio è limitato all'errore di fatto percettivo (svista/equivoco nella lettura degli atti) che abbia inciso sul processo formativo della volontà; non è ammesso per errori di valutazione o interpretazione giuridica e la tutela è riservata al condannato.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale richiamata in relazione alla contestazione di ruolo apicale e aggravanti: la Corte ha valutato che le questioni sulla qualificazione del reato e sul ruolo apicale sono questioni di merito non sanabili con il rimedio per errore di fatto.
art. 100 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in tema di procura speciale; la Corte ha precisato che la mancata prova di legittimazione dei terzi impedisce l'utilizzo del rimedio ex art. 625-bis quando il ricorrente non è condannato.
art. 122 cod. proc. pen.
Citato dai ricorrenti nel contesto della procura/nomina difensore; la Corte ha ribadito i limiti della rilevanza di formalismi nella procura speciale, ma ha sottolineato il profilo della legittimazione soggettiva al rimedio.
art. 123 cod. proc. pen.
Riferimento normativo collegato alla questione della comunicazione della nomina del difensore (avviso di deposito); la Corte ha ritenuto che la questione sia di interpretazione giuridica non sanabile con l'art. 625-bis.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio che la sentenza di primo grado può richiamare provvedimenti cautelari senza che ciò implichi automaticamente nullità per carenza di motivazione; la Corte ha applicato tale principio nel rigetto delle doglianze.
art. 676 cod. proc. pen.
Citato dalla Corte come possibile strumento processuale alternativo (incidente di esecuzione) per i terzi che ritengano pretermessi i loro motivi relativi a sequestro/confisca.
art. 130 cod. proc. pen.
Richiamato storicamente nel contesto dell'evoluzione dei rimedi per correzione di errori della Cassazione; la Corte ha ricordato la disciplina delineata e il successivo intervento legislativo (legge n. 128/2001).
art. 322-ter cod. pen.
Richiamato in giurisprudenza citata: in casi particolari la Corte ha ammesso il ricorso avverso sentenze che confermino confisca insieme a estinzione per prescrizione, ma tali fattispecie sono valutate con attenzione e non generalizzabili.
legge n. 128/2001
Richiamata come atto normativo che ha introdotto il rimedio di correzione dell'errore materiale o di fatto nella procedura penale (art. 625-bis) e che ne ha delimitato la portata.
legge n. 134/2021
Citata in relazione alle modifiche normative sull'avviso e sulle comunicazioni processuali in caso di nomina di difensori (rilevanza nella discussione sull'obbligo di comunicazione della nomina del detenuto).
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è utilizzabile solo dal condannato e solo per errori di fatto di natura percettiva (svista/equivoco nella lettura degli atti) che abbiano effettivamente inciso sulla decisione; non è idoneo a correggere valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
- Le censure che in realtà chiedono un nuovo esame del merito (valutazione delle prove, ruoli apicali, riconsiderazione di intercettazioni o dichiarazioni di collaboratori) non sono sindacabili con il ricorso per errore di fatto e devono essere proposte nei gradi di merito ordinari.
- I terzi interessati non condannati non sono legittimati a proporre il ricorso ex art. 625-bis contro decisioni di confisca; la loro tutela, in caso di omissione o errore, è in genere esperibile tramite l'incidente di esecuzione o altri rimedi processuali specifici.
- Per la procura speciale, pur non essendo richieste formule sacramentali, è necessario che dall'atto emerga chiaramente la volontà di conferire il mandato per la specifica impugnazione; tuttavia la questione della legittimazione soggettiva al rimedio rimane imprescindibile.
- Se si contesta la mancata valutazione di atti d'appello o di memorie, va dimostrato con precisione che si è trattato di una svista percettiva della Corte di cassazione che abbia determinato un diverso esito; mere affermazioni di errore valutativo non bastano.
- Quando il problema riguarda la tutela di diritti patrimoniali di terzi (es. confisca), valutare l'uso dell'incidente di esecuzione e degli altri rimedi esecutivi prima di considerare strumenti straordinari destinati al condannato.
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