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Ordinanza

Ordinanza n. 370/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia quanto al ricorso n. 895 del 2026 per quanto riguarda il ricorso introduttivo - del provvedimento n. 430 del 23.03.2026 (comunicato in pari data), recante “ritiro atti per effetto della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 05 febbraio 2026 (causa C-810/24) – procedura aperta di rilevanza europea per l’affidamento della gestione in concessione, mediante finanza di progetto ad iniziativa privata, ai sensi dell’art. 193 c.1 del d.lgs. n. 36/23, del servizio di illuminazione pubblica efficientamento energetico, adeguamento normativo ed illuminotecnico, valorizzazione monumentale con creazione di una smart city comunale, in ottica di totale decarbonizzazione per gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Pisa”, relativo alla gara CIG B8A329FE3C; - di tutti gli atti presupposti, collegati e conseguenti. e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20.05.2026 - degli atti sopravvenuti – ovvero della determina n. 500 del 14.04.2026, recante “procedura aperta di rilevanza europea per l’affidamento della gestione in concessione, mediante finanza di progetto ad iniziativa privata, ai sensi dell’art. 193 c.1 del d.lgs. n. 36/23, del servizio di illuminazione pubblica efficientamento energetico, adeguamento normativo ed illuminotecnico, valorizzazione monumentale con creazione di una smart city comunale, in ottica di totale decarbonizzazione per gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Pisa - determinazione a contrarre a titolo di rinnovo procedimento di gara” e degli atti della nuova gara CIG n. BB6174EC3A; e quanto al ricorso n. 1030 del 2026 - della determina n. 500 del 14.04.2026, pubblicata il 27.04.2026, recante “procedura aperta di rilevanza europea per l’affidamento della gestione in concessione, mediante finanza di progetto ad iniziativa privata, ai sensi dell’art. 193 c.1 del d.lgs. n. 36/23, del servizio di illuminazione pubblica efficientamento energetico, adeguamento normativo ed illuminotecnico, valorizzazione monumentale con creazione di una smart city comunale, in ottica di totale decarbonizzazione per gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Pisa - determinazione a contrarre a titolo di rinnovo procedimento di gara”; - della successiva determina n. 733 del 22.04.2026, pubblicata il 27.04.2026, recante “procedura aperta di rilevanza europea per l’affidamento della gestione in concessione, mediante finanza di progetto ad iniziativa privata, ai sensi dell’art. 193 c.1 del d.lgs. n. 36/23, del servizio di illuminazione pubblica efficientamento energetico, adeguamento normativo ed illuminotecnico, valorizzazione monumentale con creazione di una smart city comunale, in ottica di totale decarbonizzazione per gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Pisa - rinnovo procedimento di gara - rettifica disciplinare di gara”; - del bando di gara, recante “Italia – Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale - Rinnovo procedura aperta di rilevanza europea per affidamento della gestione in concessione mediante finanza di progetto ai sensi art 193 c1 del dlgs n 36 2023 illuminazione pubblica smart city” (CIG BB6174EC3A) e di tutti i relativi atti di gara pubblicati in data 24.04.2026 in attuazione della determina n. 500/2026; - di tutti gli atti di gara rettificati e pubblicati in attuazione della determina di rettifica n. 733/2026 e della successiva determina di rettifica n. 870/2026; - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, nonché dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato all’esito della gara

Giustizia amministrativa202601030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Nel ricorso n. 895/2026, il provvedimento di ritiro degli atti della precedente procedura di gara e, con motivi aggiunti, la determinazione di rinnovo del procedimento di gara e gli atti della nuova procedura; nel ricorso n. 1030/2026, la determinazione di rinnovo, la rettifica del disciplinare e gli atti della nuova gara per l'affidamento in concessione della gestione e riqualificazione dell'illuminazione pubblica del Comune di Pisa.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Pisa ha ritirato gli atti di una precedente procedura aperta di rilevanza europea, relativa all'affidamento in concessione mediante finanza di progetto della gestione, efficientamento e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, nonché ha rinnovato il procedimento di gara e successivamente rettificato il disciplinare e gli atti della nuova procedura. Sono state proposte domande cautelari incidentali nei due ricorsi. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, né le specifiche censure rivolte agli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi per la stretta connessione oggettiva e soggettiva. Alla camera di consiglio dell'11 giugno 2026 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle istanze cautelari proposte in via incidentale; il Collegio ha preso atto della rinuncia, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati. La trattazione di merito è stata fissata all'udienza pubblica del 19 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della tutela cautelare, nell'ambito della quale il TAR ha preso atto della rinuncia alle istanze cautelari.

  • art. 193, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Richiamato nella descrizione della procedura di affidamento in concessione mediante finanza di progetto ad iniziativa privata; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia alle domande cautelari incidentali deve essere presa d'atto dal giudice, che in tal caso non procede all'esame dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • Ricorsi strettamente connessi sotto il profilo oggettivo e soggettivo possono essere riuniti per essere trattati congiuntamente.
  • La rinuncia alla sola tutela cautelare non definisce il giudizio di annullamento, che può proseguire mediante fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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