Sentenza n. 1580/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un accesso carrabile sulla S.S. n. 640, con precedente comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (gestore stradale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego opposto da ANAS alla richiesta, presentata nel 2014, di realizzare un nuovo accesso carrabile al km 9+490 della S.S. n. 640. L'istanza era stata nuovamente valutata dopo che una precedente sentenza del TAR aveva annullato il primo diniego per genericità della motivazione, imponendo una nuova determinazione previa effettuazione di un sopralluogo congiunto. La ricorrente ha dedotto la nullità del nuovo provvedimento per violazione o elusione del giudicato, sostenendo che ANAS avrebbe sostanzialmente riprodotto le ragioni già censurate. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 45 del d.P.R. n. 495/1992 e dell'art. 22 del d.lgs. n. 285/1992, il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti, l'illogicità, l'irrazionalità, lo sviamento e la violazione della libertà di iniziativa economica. In particolare, ha contestato la pericolosità del nuovo accesso, ritenendo generico il riferimento all'elevata densità di traffico; ha sostenuto che il tratto stradale consentisse l'apertura richiesta, che fosse rispettata la distanza minima prevista dalla normativa e che l'accesso esistente sulla strada di servizio fosse divenuto difficilmente utilizzabile dopo la realizzazione della rotatoria San Pietro. Ha inoltre censurato l'irrealizzabilità della soluzione alternativa indicata da ANAS. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione tecnica sulla praticabilità dell'accesso esistente, sulla conformità del progetto e sulla sicurezza delle manovre dei mezzi, in particolare dei trasporti eccezionali.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità per violazione o elusione del giudicato, rilevando che il nuovo diniego non era sovrapponibile al precedente: quest'ultimo si fondava soltanto sulla sufficienza dell'accesso esistente, mentre il nuovo provvedimento, oltre a ribadire tale profilo, indicava una soluzione alternativa e soprattutto motivava il diniego sulla pericolosità dell'accesso progettato. Il sopralluogo congiunto prescritto dalla precedente sentenza risultava inoltre effettuato. Quanto alle censure sostanziali, il Collegio ha recepito gli esiti della verificazione, dai quali risultava che il nuovo accesso, così come progettato, avrebbe reso pericolose le manovre in entrata e in uscita, soprattutto per i mezzi destinati ai trasporti eccezionali, e non era conforme alle prescrizioni tecniche del codice della strada e del relativo regolamento, pur essendo rispettata la distanza minima tra l'accesso e l'intersezione secondo la misurazione effettuata. Il rispetto della distanza minima di 300 metri non impedisce comunque al gestore stradale di negare l'autorizzazione per autonome ragioni di sicurezza della circolazione. Tale ragione, ritenuta sufficiente, ha reso superfluo l'esame analitico degli ulteriori profili, in applicazione del principio secondo cui, in presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente che una delle motivazioni resista alle censure. Il TAR ha inoltre precisato che la soluzione alternativa prospettata da ANAS, anche se di dubbia fattibilità, costituiva espressione del principio di collaborazione e la sua eventuale irrealizzabilità non determinava, di per sé, l'illegittimità del diniego. Una diversa soluzione progettuale avrebbe dovuto essere concretamente presentata dalla ricorrente e successivamente valutata da ANAS nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, anche con riguardo alla sicurezza stradale. Le spese di lite sono state compensate; gli oneri della verificazione sono stati posti a carico della ricorrente e demandati a separata liquidazione.
Norme richiamate
art. 45 d.P.R. 495/1992
art. 45, c. 3; art. 45, c. 6
La disciplina tecnica sulle distanze e sugli accessi carrabili non esaurisce i poteri del gestore stradale: anche il rispetto della distanza minima non preclude il diniego motivato da esigenze di sicurezza della circolazione.
art. 22 d.lgs. 285/1992
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento al mantenimento dell'accesso preesistente, ma la sentenza non fonda su tale disposizione una distinta statuizione decisiva.
art. 3 l. 241/1990
La censura di carenza di motivazione è stata respinta poiché il nuovo diniego esponeva ragioni ulteriori e specifiche, confermate dalla verificazione tecnica.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
La proposta alternativa formulata dall'amministrazione è stata ricondotta al principio di collaborazione; l'amministrazione può limitarsi a valutare la conformità del progetto, spettando al proponente individuare e presentare eventuali modifiche progettuali.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica non impedisce il diniego di un accesso carrabile quando il progetto risulti incompatibile con esigenze comprovate di sicurezza stradale.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di collaborazione opera anche nell'istruttoria relativa alla richiesta di accesso stradale, senza trasferire sull'amministrazione l'onere di progettare una soluzione alternativa a quella proposta dal privato.
Massime di principio
- Il rispetto della distanza minima prevista dalla disciplina sugli accessi carrabili non attribuisce automaticamente il diritto all'autorizzazione: il gestore della strada può negare l'accesso per autonome e motivate ragioni di sicurezza della circolazione, purché tali ragioni siano supportate da un'adeguata istruttoria tecnica.
- Non sussiste violazione o elusione del giudicato quando, dopo l'annullamento di un precedente diniego per difetto di motivazione, l'amministrazione si ridetermina effettuando gli adempimenti indicati dal giudice e fondando il nuovo provvedimento anche su ragioni ulteriori, specifiche e non sovrapponibili a quelle già censurate.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, il rigetto dell'impugnazione può essere fondato sulla persistente validità di una sola delle motivazioni, quando essa sia autonomamente idonea a sostenere il dispositivo.
- La verificazione è un ausilio tecnico del giudice il cui esito è autonomamente valutabile; il giudice può discostarsene soltanto esplicitando adeguatamente le ragioni, mentre può recepirne le conclusioni quando risultino coerenti con gli atti e confermino la valutazione tecnica posta a fondamento del provvedimento.
- Il principio di collaborazione non impone all'amministrazione, chiamata a valutare un progetto privato, di individuare essa stessa una soluzione progettuale alternativa: spetta al proponente presentare un progetto modificato, che l'amministrazione dovrà poi valutare nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica.
- Una proposta alternativa contenuta nel provvedimento amministrativo, anche se successivamente ritenuta di dubbia fattibilità, non determina di per sé l'illegittimità del diniego quando quest'ultimo sia comunque sorretto da un'autonoma e valida motivazione di sicurezza stradale.
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