Cassazione Civile, Ordinanza n. 32831/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la realizzazione di un capannone/manufatto. L'appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo dei lavori; la committente aveva proposto opposizione. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte, ma in appello la decisione era stata riformata con condanna dell'appaltatrice al risarcimento del danno in favore della committente, in ragione dell'inadempimento dell'appaltatrice consistito, secondo il giudice di merito, nell'omessa consegna della documentazione tecnica necessaria per il collaudo e l'utilizzo dell'opera. Con il ricorso per cassazione l'appaltatrice deduceva: 1) omesso esame del fatto decisivo che il contratto riguardava solo una struttura grezza da completare a cura della committente, sicché il mancato ultimamento non era imputabile ad essa; 2) omesso esame del fatto decisivo che il capannone non aveva ottenuto l'agibilità per inerzia della committente, che non aveva eseguito le opere necessarie; 3) violazione dell'art. 1227 c.c., per mancato riconoscimento del concorso colposo della committente; 4) violazione dell'art. 1460 c.c., sostenendo che il mancato pagamento del saldo da parte della committente fosse ingiustificato e che, correlativamente, la mancata consegna della documentazione tecnica fosse giustificata dall'inadempimento della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in realtà, a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e del fatto storico già compiuta dalla Corte d'appello, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva accertato, con apprezzamento di fatto insindacabile, che la documentazione tecnica necessaria al collaudo doveva essere consegnata contestualmente all'ultimazione dei lavori e alla consegna dell'opera, senza poter essere subordinata al pagamento del saldo, poiché il contratto prevedeva scadenze del prezzo successive alla fine dei lavori. Ha inoltre condiviso la valutazione di gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., evidenziando che l'omessa consegna della documentazione aveva impedito l'utilizzo produttivo del manufatto e inciso in modo significativo sul sinallagma contrattuale. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto sul piano processuale con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1227 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il concorso di colpa della committente; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 1460 c.c.
invocato dalla ricorrente per giustificare la sospensione della prestazione; la Corte reputa la censura inammissibile perché sollecita una diversa lettura degli accertamenti di merito.
art. 1455 c.c.
la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini del giudizio sul sinallagma è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di ricostruzione alternativa dei fatti già accertati dal giudice di merito.
- La qualificazione dell'inadempimento e la sua gravità ai fini dell'art. 1455 c.c. costituiscono apprezzamenti di fatto, sottratti al sindacato di legittimità salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- Nel contratto di appalto, la consegna della documentazione tecnica necessaria al collaudo e all'utilizzo dell'opera può integrare un obbligo dell'appaltatore anche se non espressamente dettagliato, quando risulti funzionalmente connessa all'ultimazione e consegna dell'opera.
- La sospensione del pagamento o l'opposizione al saldo non può essere utilmente invocata in cassazione se presuppone una diversa ricostruzione del contenuto del contratto e dei fatti accertati dal giudice di merito.
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