Sentenza n. 3400/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento della determinazione n. 554 del 5 agosto 2025, comunicata con nota prot. gen. N. 2025-0024631 del 6 agosto 2025, avente a oggetto “Esame e approvazione del Conto Finale, dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 comma 2 DPR 207/2010 e s.m.i., del Quadro Economico a collaudo relativi all'intervento inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dei fabbricati, di proprietà di Aler Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio mediante i meccanismi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020” riferita al Lotto 2 (CIG 92399339EB); per quanto e nei limiti qui di interesse, della proposta del RUP del 1° agosto 2025, di tenore sconosciuto, richiamata nella determinazione di cui sopra, con cui il responsabile del procedimento ha proposto di ammettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 234, comma 2, del DPR 207/2010 e s.m.i., il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo dell’intervento oggetto del Lotto 2; per quanto e nei limiti qui di interesse, della nota prot. gen. N. 2025-0022508 del 22 luglio 2025, di tenore sconosciuto, richiamata nella determinazione di cui sopra, con cui il collaudatore ha trasmesso al RUP, ai sensi dell’art. 233, comma 3, e dell’art. 234 DPR 207/2010 e s.m.i. la documentazione inerente alla conclusione delle operazioni di Collaudo Tecnico-Amministrativo e, in particolare, la relazione riservata, ai sensi dell’art. 234, comma 1, lett. d), DPR 207/2010 e s.m.i., di rigetto delle riserve apposte dall’esecutore nel certificato di collaudo; per quanto e nei limiti qui di interesse, della nota prot. gen. N. 2025-0024727 del 7 agosto 2025, con cui veniva richiesta l’escussione della garanzia definitiva- • di tutti gli eventuali ulteriori atti e/o provvedimenti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, ancorché sconosciuti, comunque lesivi per la ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di approvazione del conto finale e del certificato di collaudo, con autorizzazione all'escussione della garanzia definitiva, relativa all'esecuzione di un appalto di lavori di efficientamento energetico
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aggiudicataria del lotto 2 di un appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico ha impugnato la determinazione con cui la stazione appaltante ha ammesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, approvato la contabilità finale e autorizzato il recupero di un credito mediante escussione della garanzia definitiva. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.m. n. 49/2018, degli artt. 200, 201, 233 e 234 del d.P.R. n. 207/2010, delle disposizioni del capitolato relative alla tenuta degli atti contabili e al perfezionamento del conto finale, nonché degli artt. 1, 3, 7 e seguenti della l. n. 241/1990 e degli artt. 24 e 97 Cost.; inoltre, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento di atti e fatti, erroneità dei presupposti, manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di proporzionalità. L'amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione dell'amministrazione e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La contestazione del collaudo, della contabilità finale e dell'escussione della garanzia definitiva riguarda la fase di esecuzione del contratto, caratterizzata dall'assenza di poteri autoritativi e dalla natura paritetica del rapporto. Le controversie sul collaudo di opere pubbliche attengono quindi a diritti soggettivi derivanti dal rapporto contrattuale e spettano al giudice ordinario. La stessa conclusione vale per l'escussione della cauzione definitiva o della polizza fideiussoria, poiché l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento e l'eventuale manleva concernono il rapporto privatistico. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nel termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro, oltre oneri di legge, a titolo di spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 234, comma 2, d.P.R. 207/2010
Disciplina l'ammissione del certificato di collaudo; la controversia sulla sua correttezza rientra nella fase esecutiva del rapporto contrattuale e non nella giurisdizione amministrativa.
art. 233, comma 3, d.P.R. 207/2010
Richiamato in relazione alla trasmissione della documentazione conclusiva delle operazioni di collaudo.
art. 200 d.P.R. 207/2010
Richiamato tra le norme dedotte dalla ricorrente in materia di procedimento di perfezionamento del conto finale.
art. 201 d.P.R. 207/2010
Richiamato tra le norme dedotte dalla ricorrente in materia di procedimento di perfezionamento del conto finale.
art. 14 d.m. n. 49/2018
Richiamato tra le norme dedotte dalla ricorrente in materia di tenuta degli atti contabili da parte della direzione lavori.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario, nei termini e per gli effetti della translatio iudicii, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative al collaudo di opere pubbliche, alla contabilità finale e alle correlate contestazioni sull'adempimento dell'appalto appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando riguardano la fase esecutiva del contratto, caratterizzata da un rapporto paritetico e dall'assenza di poteri autoritativi.
- Le controversie sull'escussione della garanzia definitiva o della polizza fideiussoria prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali attengono al rapporto privatistico e spettano al giudice ordinario, anche quando la garanzia sia collegata a una procedura di gara ormai conclusa.
- La qualificazione pubblicistica dell'amministrazione e la provenienza unilaterale dell'atto contestato non determinano, di per sé, la giurisdizione amministrativa: occorre verificare se l'amministrazione eserciti un potere autoritativo oppure agisca nell'esecuzione paritetica di un contratto.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario nel termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti processuali secondo le regole della translatio iudicii.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1414/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1415/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1418/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →