Cassazione Civile, Ordinanza n. 23205/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRPEF, IRAP e IVA relative ad alcuni anni d'imposta. In appello, il contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella perché la commissione regionale aveva ritenuto non provata la rituale notificazione degli avvisi di accertamento prodromici. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000, sostenendo che non vi sarebbe stato l'onere di produrre in giudizio l'avviso di accertamento, essendo atto già notificato o comunque conoscibile, e che la cartella sarebbe stata sufficientemente motivata; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sulla richiesta di integrazione del contraddittorio o di chiamata in causa dell'ente impositore.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha osservato che la sentenza di merito si fondava non su un vizio di motivazione della cartella, ma sulla mancata prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti, regolarità espressamente contestata dal contribuente. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che l'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a questioni di merito e non anche rispetto a eccezioni pregiudiziali di rito, sicché la questione della mancata integrazione del contraddittorio era processuale e non integrava il vizio dedotto. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
non è stata accolta la tesi secondo cui tale norma esonererebbe l'agente della riscossione dall'onere di dimostrare la rituale notifica degli atti presupposti quando la regolarità della notifica è contestata.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
è stato richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per dedotta violazione di legge, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata attinenza alla ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
è stato richiamato come parametro del secondo motivo per dedotta nullità della sentenza o del procedimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
è stato richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, se il contribuente contesta la regolarità della notifica degli atti prodromici, l'agente della riscossione deve fornire la prova della rituale notificazione; la mera allegazione della conoscibilità o della preesistenza dell'atto non è sufficiente a superare tale contestazione.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisce alla decisione una motivazione diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia riguarda il mancato esame di domande o questioni di merito e non si configura, di regola, per il mancato esame di eccezioni o questioni meramente processuali, come quelle relative all'integrazione del contraddittorio.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese di lite e, nei ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, può determinare l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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