Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 701/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202500681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Campania - Salerno che aveva respinto il ricorso contro un’ordinanza di demolizione; in sede cautelare, anche il successivo provvedimento comunale di acquisizione al patrimonio delle opere abusive e dell’area di sedime, con ingiunzione del pagamento della sanzione pecuniaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso di primo grado e hanno chiesto incidentalmente la sospensione della sua esecutività. In particolare, hanno dedotto un difetto di istruttoria concernente la parziale sovrapponibilità tra le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado e quelle già contestate con una precedente ordinanza demolitoria del 2022, annullata dal TAR con sentenza passata in giudicato. Secondo gli appellanti, anche la precedente ordinanza avrebbe riguardato una superficie di circa 8 mq, suddivisa in ingresso e bagno, realizzata nell’ambito del cortile comune. Nel corso del giudizio è inoltre intervenuto un provvedimento comunale che, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime, ingiungendo il pagamento di una sanzione pecuniaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare. Ha ritenuto controverso e non sufficientemente chiarito il rapporto tra le opere oggetto delle due ordinanze di demolizione, soprattutto alla luce dell’annullamento con giudicato della precedente ordinanza. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune di Positano di depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, una relazione documentata sulle opere abusive contestate e sullo stato dei luoghi, con specifico riferimento al contenuto delle due ordinanze. È stata riconosciuta anche agli appellanti la facoltà di fornire, nel medesimo termine, chiarimenti ed elementi utili. Nelle more dell’istruttoria e della decisione di merito, il Collegio ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata e l’efficacia dei provvedimenti impugnati, ritenendo che la loro esecuzione avrebbe pregiudicato irreparabilmente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 9 giugno 2026. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La norma non è espressamente citata nel testo, ma il provvedimento riguarda un ordine di demolizione, l’accertamento dell’inottemperanza, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la sanzione pecuniaria; non viene tuttavia indicata dal giudice come specifica base normativa.

Massime di principio

  • Quando, in un giudizio relativo a opere abusive, sia controversa la sovrapposizione tra le opere oggetto dell’ordinanza impugnata e quelle già interessate da una precedente ordinanza demolitoria annullata con giudicato, il giudice può disporre un’apposita istruttoria per acquisire una relazione documentata dell’amministrazione sullo stato dei luoghi e sul contenuto dei provvedimenti.
  • La permanenza dell’incertezza istruttoria sull’identificazione delle opere abusive e sul rapporto tra distinti ordini di demolizione può giustificare, in sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e dell’efficacia degli atti amministrativi la cui esecuzione determinerebbe un pregiudizio irreparabile.
  • La sospensione cautelare può essere disposta anche in funzione strumentale allo svolgimento di incombenti istruttori indispensabili per chiarire i fatti controversi, quando l’esecuzione degli atti nelle more comprometterebbe irreversibilmente la posizione sostanziale dedotta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.