Ordinanza n. 701/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Campania - Salerno che aveva respinto il ricorso contro un’ordinanza di demolizione; in sede cautelare, anche il successivo provvedimento comunale di acquisizione al patrimonio delle opere abusive e dell’area di sedime, con ingiunzione del pagamento della sanzione pecuniaria
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso di primo grado e hanno chiesto incidentalmente la sospensione della sua esecutività. In particolare, hanno dedotto un difetto di istruttoria concernente la parziale sovrapponibilità tra le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado e quelle già contestate con una precedente ordinanza demolitoria del 2022, annullata dal TAR con sentenza passata in giudicato. Secondo gli appellanti, anche la precedente ordinanza avrebbe riguardato una superficie di circa 8 mq, suddivisa in ingresso e bagno, realizzata nell’ambito del cortile comune. Nel corso del giudizio è inoltre intervenuto un provvedimento comunale che, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime, ingiungendo il pagamento di una sanzione pecuniaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare. Ha ritenuto controverso e non sufficientemente chiarito il rapporto tra le opere oggetto delle due ordinanze di demolizione, soprattutto alla luce dell’annullamento con giudicato della precedente ordinanza. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune di Positano di depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, una relazione documentata sulle opere abusive contestate e sullo stato dei luoghi, con specifico riferimento al contenuto delle due ordinanze. È stata riconosciuta anche agli appellanti la facoltà di fornire, nel medesimo termine, chiarimenti ed elementi utili. Nelle more dell’istruttoria e della decisione di merito, il Collegio ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata e l’efficacia dei provvedimenti impugnati, ritenendo che la loro esecuzione avrebbe pregiudicato irreparabilmente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 9 giugno 2026. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La norma non è espressamente citata nel testo, ma il provvedimento riguarda un ordine di demolizione, l’accertamento dell’inottemperanza, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la sanzione pecuniaria; non viene tuttavia indicata dal giudice come specifica base normativa.
Massime di principio
- Quando, in un giudizio relativo a opere abusive, sia controversa la sovrapposizione tra le opere oggetto dell’ordinanza impugnata e quelle già interessate da una precedente ordinanza demolitoria annullata con giudicato, il giudice può disporre un’apposita istruttoria per acquisire una relazione documentata dell’amministrazione sullo stato dei luoghi e sul contenuto dei provvedimenti.
- La permanenza dell’incertezza istruttoria sull’identificazione delle opere abusive e sul rapporto tra distinti ordini di demolizione può giustificare, in sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e dell’efficacia degli atti amministrativi la cui esecuzione determinerebbe un pregiudizio irreparabile.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche in funzione strumentale allo svolgimento di incombenti istruttori indispensabili per chiarire i fatti controversi, quando l’esecuzione degli atti nelle more comprometterebbe irreversibilmente la posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 89/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 90/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 91/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 92/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 93/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 94/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →