Cassazione Civile, Ordinanza n. 36743/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era stato depositato ma non notificato. Non ha statuito sulle spese per mancata difesa dell'intimato. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 375/2021. Dal testo emerge che il ricorso era stato depositato, ma non notificato alla controparte. Il relatore ha quindi proposto la declaratoria di inammissibilità per mancata notificazione del ricorso per cassazione, richiamando il principio secondo cui il totale difetto di notificazione equivale, quanto agli effetti, a un vizio di inesistenza della notificazione. Il Collegio ha condiviso la proposta e ha rilevato altresì che la controparte non aveva svolto attività difensiva, con conseguente regolazione delle spese non pronunciata e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato come base della proposta del relatore nel procedimento camerale; il Collegio vi aderisce per definire il ricorso in rito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che risulti depositato ma del tutto non notificato alla controparte è inammissibile, poiché il difetto assoluto di notificazione produce gli stessi effetti della giuridica inesistenza della notificazione.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata attività difensiva della parte intimata consente di non provvedere sulle spese.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte deve dare atto, ove ne ricorrano i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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