Sentenza del 23/06/2022 n. 2978 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Adesione alla definizione agevolata e pagamento della prima rata - Effetti sul giudizio - Estinzione per cessata materia del contendere - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione in sede tributaria di cartelle/avvisi (o questioni attinenti a debito tributario) con richiesta di accertamento/annullamento; nel corso del processo il contribuente ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata ex d.l. 199/2018 e ha effettuato il pagamento previsto (in un'unica soluzione del debito residuo oppure almeno della prima rata)
La decisione
il giudice ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere in considerazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata e dell'avvenuto pagamento della prima rata (o del pagamento integrale). La giurisprudenza di legittimità è richiamata per affermare che, benché il pagamento integrale sia elemento che normalmente determina l'estinzione, non è indispensabile: è sufficiente la domanda di adesione e il pagamento della prima rata per ottenere l'estinzione del processo
Norme richiamate
d.l. 199/2018, art. 13
la norma disciplina la definizione agevolata dei carichi e consente la definizione mediante adesione e pagamento rateale; ai fini processuali l'adesione e l'avvio dei pagamenti incidono sulla consumazione della controversia tributaria, potendo determinare la cessazione della materia del contendere
Cass. civ., sent. n. 29293/2020
orientamento di legittimità richiamato secondo cui non è sempre necessario il pagamento integrale per l'estinzione del giudizio: la presentazione dell'istanza di adesione e il pagamento della prima rata possono essere sufficienti per dichiarare la estinzione per cessata materia del contendere
Massime di principio
- La presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata e l'effettuazione del pagamento della prima rata possono determinare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere senza bisogno del pagamento integrale.
- È necessario che il contribuente produca prova dell'avvenuta adesione e del pagamento (quietanze, ricevute, estratti conto o comunicazioni dell'ente) per ottenere la dichiarazione di estinzione da parte del giudice.
- L'effetto estintivo si riferisce ai debiti posti in definizione; questioni non contemplate nell'istanza di adesione (es. altri crediti o contestazioni non ricomprese) restano pendenti e non si estinguono automaticamente.
- Se il piano di rateazione viene poi violato (mancato pagamento delle rate successive), l'ente può riprendere l'azione esecutiva o richiedere il riassorbimento della controversia, salvo valutazioni sulla retroattività degli effetti; è pertanto opportuno monitorare l'adempimento delle rate.
- In fase processuale è consigliabile comunicare tempestivamente al giudice l'adesione e allegare la documentazione comprovante il pagamento per evitare decisioni interlocutorie o provvedimenti processuali incongrui.
- In caso di dubbi sulla copertura della definizione (sanzioni, interessi, spese), occorre verificare il contenuto dell'istanza di adesione e la normativa applicabile per stabilire se la controversia sia effettivamente assorbita.
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