Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19571/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto alla Corte d'appello il riconoscimento e l'esecutività in Italia di una sentenza brasiliana che aveva risolto un contratto di distribuzione per inadempimento della società italiana, condannandola al risarcimento di danni patrimoniali e morali. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, respingendo le eccezioni della società italiana di litispendenza, continenza e sospensione, e ritenendo che la giurisdizione del giudice brasiliano fosse sussistente anche perché la controversia riguardava un rapporto contrattuale da eseguirsi in Brasile, pur esistendo una clausola contrattuale di foro esclusivo in favore del Tribunale di Milano. La società italiana ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sulla giurisdizione e sul riconoscimento delle sentenze straniere, sostenendo che la clausola di foro esclusivo attribuiva giurisdizione esclusiva al giudice italiano e che non poteva applicarsi il criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione; (2) violazione della norma sull'ordine pubblico, deducendo che la liquidazione del danno disposta dal giudice straniero fosse incompatibile con l'ordine pubblico interno perché comprendeva danni punitivi/danno morale in misura abnorme e sproporzionata, oltre a interessi moratori elevati. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la giurisdizione andasse verificata alla luce dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 e, soprattutto, della clausola contrattuale di proroga di giurisdizione in favore del foro italiano, idonea a radicare la giurisdizione esclusiva italiana; ha quindi escluso che il tribunale brasiliano potesse conoscere della causa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda originaria di delibazione della sentenza brasiliana. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni trattate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo sulla giurisdizione: la clausola contrattuale di elezione del foro in favore del Tribunale di Milano costituiva una valida proroga di giurisdizione esclusiva italiana, con conseguente difetto di titolo del giudice brasiliano a decidere sulla controversia. Il secondo motivo, relativo all'ordine pubblico e alla pretesa natura punitiva/sproporzionata della condanna, è stato assorbito. La Cassazione ha quindi cassato l'ordinanza della Corte d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda di riconoscimento ed esecutività della sentenza straniera. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 18 l. n. 336/1993

    Il riconoscimento della sentenza straniera è subordinato, tra l'altro, al fatto che la decisione non concerna materie rientranti nella competenza giurisdizionale esclusiva della Parte richiesta o di uno Stato terzo.

  • art. 21 l. n. 336/1993

    Norma richiamata nel primo motivo come parte del quadro invocato dalla ricorrente; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma da parte della Corte.

  • art. 64 l. n. 218/1995

    Ai fini del riconoscimento automatico della sentenza straniera occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice che ha pronunciato la decisione da delibare.

  • art. 64 l. n. 218/1995

    Il motivo sul punto è stato ritenuto assorbito, poiché il difetto di giurisdizione del giudice straniero comportava già il rigetto della domanda di delibazione.

  • art. 67 l. n. 218/1995

    Richiamato dalla Corte d'appello per affermare la competenza della Corte territoriale a giudicare sui presupposti del riconoscimento della sentenza straniera.

  • art. 3 l. n. 218/1995

    La giurisdizione italiana sussiste, per le materie comprese nel campo della Convenzione di Bruxelles e delle successive modificazioni, in base ai criteri di queste ultime anche se il convenuto non è domiciliato in uno Stato contraente.

  • art. 4 l. n. 218/1995

    Richiamato nel ragionamento della Corte d'appello come base della giurisdizione italiana, ma la Cassazione ha risolto la questione sulla base dell'art. 3, comma 2, e del regolamento UE applicabile.

  • art. 7 d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato come norma che ribadisce la competenza della Corte d'appello nel procedimento di riconoscimento e delibazione.

  • art. 7 Regolamento (UE) n. 1215/2012

    Per le controversie in materia contrattuale la competenza speciale spetta al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, salvo diversa convenzione tra le parti.

  • art. 6 Regolamento (UE) n. 1215/2012

    Quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza è disciplinata dalla legge dello Stato membro, salva l'applicazione delle disposizioni speciali richiamate dal regolamento.

  • art. 25 Regolamento (UE) n. 1215/2012

    La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa per iscritto o oralmente con conferma scritta e consente alle parti di derogare alla competenza legale, attribuendo giurisdizione al giudice designato.

  • art. 23 Regolamento CE n. 44/2001

    Richiamato in via sistematica come disposizione previgente sostanzialmente equivalente all'attuale art. 25 del Regolamento n. 1215/2012.

  • art. 24 Regolamento CE n. 44/2001

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo, ma la Corte ha ricondotto la disciplina applicabile all'art. 25 del Regolamento n. 1215/2012.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato dalla resistente nelle eccezioni di sospensione per pendenza di altro giudizio; la questione è stata superata dalla decisione sul difetto di giurisdizione del giudice straniero.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda di delibazione.

  • art. 382, comma 1, c.p.c.

    In tema di giurisdizione, la Cassazione statuisce direttamente sulla questione, individuando il giudice fornito di potere giurisdizionale e sostituendo la propria statuizione a quella cassata.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma sul rito camerale richiamata nel provvedimento di trattazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma sul procedimento in camera di consiglio richiamata nel provvedimento di trattazione.

  • art. 374 c.p.c.

    Richiamato nell'ordinanza interlocutoria che ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

  • art. 362 c.p.c.

    Richiamato nell'ordinanza interlocutoria in relazione alla possibile rimessione alle Sezioni Unite per questione di giurisdizione.

  • art. 92 c.p.c.

    La peculiarità della fattispecie, per complessità e novità delle questioni trattate, giustifica la compensazione integrale delle spese.

  • art. 16 dell'accordo di vendita

    Richiamato dalla ricorrente come parametro contrattuale che, a suo dire, avrebbe escluso o comunque limitato la liquidazione del danno; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per assorbimento.

  • art. 1 l. n. 336/1993

    Il Trattato Italia-Brasile si applica alle materie civili, commerciali, di famiglia e lavoro, e prevede il riconoscimento delle sentenze civili dell'altra Parte secondo le condizioni convenzionali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di delibazione di una sentenza straniera, il giudice italiano deve verificare preliminarmente che il giudice straniero avesse giurisdizione secondo i criteri rilevanti nel sistema italiano di diritto internazionale privato e nei trattati applicabili.
  • Se nel contratto è inserita una valida clausola scritta di proroga o scelta del foro in favore di un determinato giudice statale, tale pattuizione può escludere la competenza giurisdizionale di un diverso giudice che, in difetto della clausola, sarebbe astrattamente competente secondo il criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione.
  • Per le controversie contrattuali, quando il convenuto è domiciliato fuori dall'Unione europea, la disciplina della competenza può operare per rinvio della legge nazionale ai criteri del regolamento europeo sostitutivo della Convenzione di Bruxelles, con applicazione delle relative regole speciali e delle clausole di scelta del foro.
  • La clausola di scelta del foro va interpretata in modo sostanziale e non meramente letterale: è sufficiente che identifichi in modo chiaro il giudice o lo Stato cui le parti intendono devolvere le controversie presenti e future.
  • Quando il primo motivo di ricorso conduce all'accertamento del difetto di giurisdizione del giudice straniero, restano assorbite le censure che investono l'ordine pubblico della decisione straniera o la congruità della liquidazione del danno.
  • In sede di cassazione sulle questioni di giurisdizione, la Corte può esaminare direttamente gli atti e le risultanze processuali necessari a verificare la fattispecie concreta e, ove accolga il motivo, decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento di sentenze straniereGiurisdizioneMandato
RamiInternazionale privatoProcesso civileContratti
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.