Sentenza del 29/03/2017 n. 8053 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - SOGGETTI PASSIVI Presupposto dell'accettazione dell'eredità - Assenza - Partecipazione alla dichiarazione di successione - Insufficienza - Rinuncia alla eredità - Omessa denuncia rettificativa - Riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l'avviso di liquidazione dell'imposta complementare INVIM, sostenendo di non essere legittimata passivamente perché aveva rinunciato all'eredità del de cuius. Deduceva inoltre che la partecipazione alla dichiarazione di successione non equivale ad accettazione dell'eredità e che la rinuncia, anche se tardiva e non accompagnata da una dichiarazione di successione rettificativa, impediva l'assunzione dei debiti tributari ereditari. Contestava altresì la motivazione dell'atto e l'errata ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e deciso la causa nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando la pretesa nei suoi confronti. Ha stabilito che la mera inclusione nella dichiarazione di successione, avente natura fiscale, non dimostra l'accettazione dell'eredità. L'accettazione, espressa o tacita, è invece necessaria per assumere la responsabilità dei debiti tributari del defunto. La rinuncia tardiva non è di per sé invalida, anche se non seguita dalla rettifica della dichiarazione di successione; tuttavia, in tale situazione l'Amministrazione può notificare l'atto e il contribuente deve costituirsi in giudizio per provare la propria estraneità. Spetta poi all'Amministrazione dimostrare eventuali comportamenti incompatibili con la rinuncia e significativi di un'accettazione tacita, prova che nel caso concreto non è stata fornita. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 459 c.c.
L'acquisto dell'eredità si verifica con l'accettazione; la qualità di erede non deriva dalla semplice chiamata all'eredità.
Art. 470 c.c.
Disciplina l'accettazione pura e semplice o con beneficio d'inventario, confermando che l'assunzione della qualità di erede richiede un atto di accettazione.
Art. 476 c.c.
Prevede l'accettazione tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Art. 480 c.c.
Stabilisce il termine decennale per l'accettazione dell'eredità; decorso tale termine, una rinuncia successiva può essere priva di concreta utilità perché il diritto di accettare è già prescritto.
Art. 519 c.c.
Disciplina la rinuncia all'eredità. La rinuncia impedisce l'assunzione della qualità di erede e, conseguentemente, la responsabilità per i debiti ereditari, salvo precedente accettazione espressa o tacita.
Art. 521 c.c.
Attribuisce alla rinuncia effetto retroattivo: il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità.
Art. 2697 c.c.
Ripartisce l'onere della prova: il contribuente deve dimostrare la rinuncia e la propria estraneità ai debiti ereditari, mentre l'Amministrazione deve provare l'eventuale accettazione tacita o la decadenza dal diritto di rinunciare validamente.
Art. 28, comma 6, d.lgs. n. 346/1990
Prevede la possibilità di rettificare o modificare la dichiarazione di successione. Secondo la Corte, tali formalità hanno funzione di pubblicità-notizia e non costituiscono requisito per l'esistenza o la validità civilistica della rinuncia, ma la loro omissione può rendere l'atto non immediatamente opponibile al Fisco e consentire la notifica dell'atto impositivo.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La mera indicazione del chiamato nella dichiarazione di successione o la partecipazione alla sua presentazione non dimostra, da sola, l'accettazione dell'eredità e non basta a renderlo responsabile dei debiti tributari del defunto.
- Per imputare al chiamato debiti ereditari è necessario provare un'accettazione espressa oppure atti concreti, concludenti e incompatibili con la volontà di rinunciare, dai quali risulti un'accettazione tacita.
- La rinuncia all'eredità produce effetti retroattivi e, in linea generale, esclude la responsabilità per i debiti ereditari, purché il soggetto non abbia già accettato l'eredità, anche tacitamente.
- La mancata rettifica della dichiarazione di successione non rende automaticamente invalida la rinuncia, ma può consentire all'Amministrazione di notificare l'atto fiscale; il contribuente dovrà quindi contestarlo in giudizio documentando la rinuncia e l'assenza di atti di accettazione.
- In giudizio il contribuente deve provare il fatto impeditivo della pretesa, ossia la rinuncia e la propria estraneità, mentre l'Amministrazione deve provare gli eventuali fatti che rendano inefficace o tardiva la rinuncia, come atti di accettazione tacita.
- La dichiarazione di successione ha prevalentemente natura fiscale e non costituisce, da sola, prova della titolarità civilistica dell'eredità.
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