Cassazione Penale, Sentenza n. 23918/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare (istanza ex art. 309 c.p.p.) per carichi relativi a partecipazione a associazione mafiosa denominata "gruppo Porcaro" e reati connessi (capi 13 e 14). Il ricorso deduceva: 1) mancanza di gravi indizi circa la partecipazione di Stola all'associazione, osservando che le prove si riducono a dichiarazioni generiche di collaboratori e conversazioni intercettate riconducibili a semplice amicizia/rapporti personali; 2) inesistenza di riscontri alle affermazioni del collaborante Zaffonte circa l'usura praticata da Stola, rendendo le sue dichiarazioni inattendibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivatamente desunto gravi indizi da una convergenza di elementi: dichiarazioni dei collaboranti (Zaffonte, Noblea, Abruzzese, Foggetti), riscontri investigativi e contenuti di intercettazioni che, complessivamente, mostrano una "affectio societatis" di Stola nel gruppo Porcaro distinguibile dalla mera amicizia. Il ricorso è stato inoltre considerato aspecifico perché non ha contrastato tutti gli elementi valutati dal Tribunale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; l'ordinanza impugnata è quindi di fatto confermata (rigetto del ricorso).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza diretta ad ottenere la revoca o la modifica della misura cautelare: il ricorso è stato proposto ai sensi di tale articolo per contestare la sussistenza dei gravi indizi. La Corte ha valutato la congruità dei gravi indizi richiamati dal Tribunale.
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto che, sulla base delle dichiarazioni e dei riscontri, sussistessero indizi sul ruolo di Stola nella struttura associativa e la sua "affectio societatis" distinta dalla semplice amicizia.
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione c.p.p.
Norma che limita la motivazione del ricorso in Cassazione alle sole ragioni strettamente necessarie: il ricorso è stato formulato nei termini previsti ma poi valutato come aspecifico perché non ha affrontato tutti gli elementi probatori esaminati dal Tribunale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze processuali per i ricorsi dichiarati inammissibili: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per contestare una misura cautelare per associazione mafiosa occorre confrontarsi con l'insieme degli elementi valutati dal giudice: dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri investigativi possono concorrere a formare un quadro probatorio valido anche se singolarmente carenti.
- Le dichiarazioni dei collaboratori, se corredate da riscontri concreti (intercettazioni, documenti, riconoscimenti fotografici, riscontri investigativi), assumono maggiore attendibilità e possono giustificare gravi indizi di colpevolezza.
- La distinzione tra "amicizia" e "affectio societatis" rileva: rapporti di frequentazione non escludono la partecipazione associativa quando emergano fatti concreti che indicano un ruolo organizzativo o esecutivo nell'associazione.
- Un ricorso che non affronti specificamente e in modo organico tutti gli elementi di valutazione utilizzati dal giudice di merito rischia di essere dichiarato aspecifico e quindi inammissibile.
- Le conseguenze processuali dell'inammissibilità possono includere la condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per cui è importante curare la completezza e la specificità del motivo di impugnazione.
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