Sentenza del 20/01/2015 n. 217 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Legittimità del potere di verifica in capo alla Direzione Regionale Entrate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Terni, che aveva annullato l'avviso di accertamento ritenendo invalido il processo verbale di constatazione redatto dalla Direzione Regionale delle Entrate dell'Umbria, ritenuta priva del potere di verifica nel caso concreto. L'accertamento riguardava l'utilizzo, per l'anno 2008, di un credito d'imposta ritenuto fittizio, derivante da un'operazione finanziaria internazionale avente a oggetto una promissory note. La società aveva inoltre sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare la procedura antielusiva prevista dall'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 e che l'operazione, essendo aleatoria e potenzialmente produttiva di perdite, non poteva essere qualificata come evasiva o antieconomica.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto legittimo il potere istruttorio della Direzione Regionale anche anteriormente al D.L. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009, richiamando il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 20915/2014. Secondo il collegio, la normativa del 2009 ha chiarito e rafforzato il riparto delle competenze, senza introdurre ex novo il potere istruttorio regionale. Nel merito, l'operazione è stata qualificata non come semplice operazione antielusiva, ma come contratto concluso in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c., poiché privo di concreta utilità economica diversa dal conseguimento di un beneficio fiscale. Di conseguenza, non era necessaria la procedura speciale prevista dall'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. È stato quindi ritenuto legittimo il recupero dell'imposta IRES e la società è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese del grado.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 300/1999, artt. 57 e 62
Le disposizioni sono state considerate, insieme alla normativa organizzativa dell'Agenzia delle Entrate, come base del riparto delle competenze tra Direzioni Regionali e Direzioni Provinciali.
D.L. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009
La modifica normativa ha attribuito a una fonte primaria la disciplina del riparto delle competenze, prevedendo una riserva esclusiva della Direzione Regionale in relazione alle attività di rilevanza economico-fiscale, senza escludere la legittimità delle attività istruttorie già svolte in precedenza.
Art. 37-bis, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600/1973
La procedura di richiesta preventiva di chiarimenti e di contraddittorio si applica agli accertamenti aventi natura propriamente antielusiva. La Commissione ha escluso che fosse necessaria nel caso concreto, qualificando l'operazione come negozio in frode alla legge e non come mera elusione fiscale.
Art. 1344 c.c.
Il contratto è stato ritenuto concluso in frode alla legge perché l'operazione, valutata nel suo complesso, non appariva idonea a produrre un'effettiva utilità economica per le parti, risultando invece funzionale esclusivamente al conseguimento di un beneficio fiscale.
Artt. 39 e 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
Sono stati indicati come fondamento del recupero dell'imposta evasa, trattandosi secondo la sentenza di un accertamento ordinario fondato sull'inutilizzabilità del credito d'imposta e non di un procedimento antielusivo soggetto all'art. 37-bis.
Artt. 6 e 10 della L. n. 212/2000
La società ne aveva invocato la violazione in relazione ai principi di tutela dell'affidamento, correttezza e motivazione degli atti, ma tali argomentazioni non sono state accolte.
Massime di principio
- La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate può svolgere attività istruttorie utilizzabili per l'emissione di accertamenti da parte della Direzione Provinciale, anche per periodi anteriori alle modifiche normative del 2008-2009, purché l'attività rientri nelle competenze istituzionali dell'Agenzia.
- La qualificazione dell'operazione come elusiva oppure come evasiva o fraudolenta è decisiva: la procedura rafforzata dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 opera per l'elusione, mentre non è necessariamente richiesta quando l'accertamento contesta direttamente l'inesistenza o l'inutilizzabilità di un vantaggio fiscale.
- Un'operazione finanziaria formalmente lecita può essere disconosciuta quando, valutata globalmente, risulti priva di concreta razionalità economica e finalizzata esclusivamente o prevalentemente a ottenere un risparmio d'imposta.
- La natura aleatoria di un contratto non impedisce all'Amministrazione di verificarne la sostanza economica: il rischio contrattuale deve essere effettivo e coerente con una plausibile finalità economica, non soltanto apparente.
- La partecipazione del contribuente alla verifica e la possibilità concreta di fornire documenti e chiarimenti possono incidere sulla valutazione delle garanzie procedimentali e sulla contestazione di eventuali carenze del contraddittorio.
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