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Sentenza

Sentenza n. 1855/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di revoca n. -OMISSIS- del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del Sig. -OMISSIS- in data 24.05.2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in suo favore per lavoro subordinato. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente dimostrato l'incapacità reddituale del datore di lavoro e avrebbe illegittimamente considerato il numero complessivo delle istanze di nulla osta presentate dal datore senza indicare quanti lavoratori stranieri avrebbero potuto comunque essere assunti. Ha inoltre contestato il mancato rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La revoca era fondata sull'insufficienza della capacità economica del datore di lavoro, valutata in rapporto al volume d'affari al netto degli acquisti, all'utile di esercizio, al numero complessivo delle richieste presentate nel 2025, ai dipendenti già presenti in organico e ai relativi costi; era altresì rilevata l'incoerenza tra il CCNL e la mansione indicati nell'istanza e l'attività aziendale di lavori di meccanica generale. Il ricorrente non ha fornito elementi, neppure indiziari, idonei a confutare tali valutazioni e non ha allegato né documentato una causa di forza maggiore impeditiva dell'assunzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata adottata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto adeguatamente motivata e istruita la revoca, poiché il provvedimento indicava gli elementi utilizzati per valutare l'insufficienza reddituale del datore: volume d'affari al netto degli acquisti, utile di esercizio, numero delle istanze di nulla osta, dipendenti già assunti e relativi costi. L'Amministrazione non si era limitata a moltiplicare una soglia minima reddituale, ma aveva svolto una valutazione complessiva, ritenuta conforme all'art. 9, comma 6, del d.m. 27 maggio 2020, che impone di verificare la congruità della capacità economica del datore in rapporto al numero delle richieste. È stata inoltre ritenuta irrilevante la mancata individuazione di un numero inferiore di lavoratori eventualmente assumibili, poiché tutti i quindici nulla osta richiesti e concessi erano stati revocati per la radicale incapacità reddituale del datore. Quanto al permesso per attesa occupazione, il TAR ha affermato che esso presuppone la valida instaurazione e la successiva cessazione di un rapporto di lavoro; in assenza della sottoscrizione del contratto, tale presupposto mancava. In via eccezionale, il rilascio provvisorio può essere ammesso in presenza di una causa di forza maggiore impeditiva dell'assunzione, ma tale circostanza non era stata allegata o provata. L'eventuale reperimento di un nuovo lavoro non avrebbe comunque inciso sui presupposti della revoca, riferiti all'originario datore. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    decisione in forma semplificata

    Consente di definire il giudizio in esito alla camera di consiglio cautelare quando il contraddittorio è integro, le questioni sono esaustivamente trattate e ricorrono gli ulteriori presupposti processuali.

  • art. 9, comma 6, d.m. 27 maggio 2020

    congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate

    Affida all'Ispettorato territoriale del lavoro la valutazione della congruità della capacità economica del datore in rapporto al numero delle istanze di nulla osta presentate.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno [...]

    La tutela per la perdita del posto di lavoro opera quando il lavoratore sia già titolare di un permesso per lavoro subordinato e abbia perso un rapporto di lavoro validamente instaurato; non fonda il rilascio del permesso quando il rapporto non è mai iniziato.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro si sia previamente instaurato.

Massime di principio

  • La valutazione della capacità economica del datore di lavoro ai fini del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato può legittimamente considerare congiuntamente il volume d'affari al netto degli acquisti, l'utile di esercizio, il numero delle istanze presentate, i dipendenti già in organico e i relativi costi.
  • Quando uno stesso datore presenta una pluralità di istanze di nulla osta, l'Amministrazione deve verificare la congruità della capacità economica complessiva in rapporto al numero delle richieste; tale valutazione non si esaurisce nella moltiplicazione di una soglia reddituale minima.
  • Il provvedimento di revoca del nulla osta è adeguatamente motivato se espone gli elementi economici e organizzativi posti a fondamento del giudizio di insufficienza reddituale e il ricorrente non offre elementi, anche solo indiziari, idonei a confutarli.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la previa e valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione; la mancata sottoscrizione o instaurazione del rapporto non integra tale presupposto.
  • In via eccezionale, il permesso provvisorio per ricerca di occupazione può essere rilasciato quando una causa di forza maggiore abbia impedito l'assunzione, ma tale circostanza deve essere allegata e documentata dal lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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