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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35247/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione di pagamento di euro 182,00 per violazione del divieto di sosta in materia di circolazione stradale. Il destinatario della sanzione propose opposizione, poi respinta dal giudice di pace e in appello dal Tribunale di Chieti, che confermò la convalida dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 10, lett. b, del d.lgs. n. 150/2011. In cassazione il ricorrente dedusse plurime violazioni di norme, vizi di motivazione e nullità delle decisioni di merito, sostenendo sostanzialmente di riproporre l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione. La Corte ha però rilevato che il ricorso era redatto in modo eccessivamente prolisso e confuso, con un'esposizione meramente accumulativa di norme, atti e documenti, priva di una sintesi idonea a consentire l'immediata comprensione delle censure e del loro rapporto con la sentenza impugnata, in violazione dell'art. 366 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366 c.p.c., ritenendo che il ricorso non assolvesse all'onere di esposizione sommaria e chiara dei fatti e dei motivi. Ha valorizzato il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere redatto con sintesi, chiarezza e specifica selezione delle questioni rilevanti, pena l'inammissibilità. Non ha liquidato spese per mancanza di controricorso, ma ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti della causa e dei motivi di ricorso

    impone al ricorrente per cassazione una narrazione sommaria, chiara e funzionale alla comprensione delle censure; la redazione confusa, eccessivamente lunga e priva di ordine logico espone all'inammissibilità

  • art. 10, lett. b, d.lgs. n. 150/2011

    richiamato come base normativa della convalida dell'ordinanza-ingiunzione, correttamente applicata dal giudice di merito secondo la Corte

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno dell'esigenza che la sinteticità processuale favorisca l'effettiva tutela del diritto di difesa

  • art. 111, comma secondo, Cost.

    richiamato per collegare chiarezza e sinteticità al principio del giusto processo

  • art. 6 CEDU

    richiamato in coerenza con i principi del giusto processo e dell'efficienza processuale

  • art. 134 c.p.c.

    richiamato per evidenziare il crescente rilievo di provvedimenti decisori motivati in modo succinto e conciso

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per sottolineare il valore della motivazione concisa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione, se dovuto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'onere di esposizione sommaria dei fatti e dei motivi richiede una sintesi autonoma, ordinata e funzionale alla comprensione immediata delle censure; il mero riversamento del contenuto degli atti di merito non è sufficiente.
  • La violazione del dovere di chiarezza e sinteticità dell'atto introduttivo può determinare l'inammissibilità del ricorso, perché impedisce alla Corte di individuare agevolmente le questioni dedotte e la loro pertinenza rispetto alle rationes decidendi.
  • Il ricorso per cassazione deve selezionare i soli dati di fatto e processuali rilevanti in funzione dei motivi proposti, senza sovrapporre in modo indistinto fatti, atti, documenti e norme.
  • In materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la convalida può essere correttamente pronunciata quando risulti l'ingiustificata assenza dell'opponente e non emergano le condizioni ostative previste dalla norma applicata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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