Cassazione Civile, Ordinanza n. 35247/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione di pagamento di euro 182,00 per violazione del divieto di sosta in materia di circolazione stradale. Il destinatario della sanzione propose opposizione, poi respinta dal giudice di pace e in appello dal Tribunale di Chieti, che confermò la convalida dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 10, lett. b, del d.lgs. n. 150/2011. In cassazione il ricorrente dedusse plurime violazioni di norme, vizi di motivazione e nullità delle decisioni di merito, sostenendo sostanzialmente di riproporre l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione. La Corte ha però rilevato che il ricorso era redatto in modo eccessivamente prolisso e confuso, con un'esposizione meramente accumulativa di norme, atti e documenti, priva di una sintesi idonea a consentire l'immediata comprensione delle censure e del loro rapporto con la sentenza impugnata, in violazione dell'art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366 c.p.c., ritenendo che il ricorso non assolvesse all'onere di esposizione sommaria e chiara dei fatti e dei motivi. Ha valorizzato il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere redatto con sintesi, chiarezza e specifica selezione delle questioni rilevanti, pena l'inammissibilità. Non ha liquidato spese per mancanza di controricorso, ma ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti della causa e dei motivi di ricorso
impone al ricorrente per cassazione una narrazione sommaria, chiara e funzionale alla comprensione delle censure; la redazione confusa, eccessivamente lunga e priva di ordine logico espone all'inammissibilità
art. 10, lett. b, d.lgs. n. 150/2011
richiamato come base normativa della convalida dell'ordinanza-ingiunzione, correttamente applicata dal giudice di merito secondo la Corte
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno dell'esigenza che la sinteticità processuale favorisca l'effettiva tutela del diritto di difesa
art. 111, comma secondo, Cost.
richiamato per collegare chiarezza e sinteticità al principio del giusto processo
art. 6 CEDU
richiamato in coerenza con i principi del giusto processo e dell'efficienza processuale
art. 134 c.p.c.
richiamato per evidenziare il crescente rilievo di provvedimenti decisori motivati in modo succinto e conciso
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per sottolineare il valore della motivazione concisa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione, se dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'onere di esposizione sommaria dei fatti e dei motivi richiede una sintesi autonoma, ordinata e funzionale alla comprensione immediata delle censure; il mero riversamento del contenuto degli atti di merito non è sufficiente.
- La violazione del dovere di chiarezza e sinteticità dell'atto introduttivo può determinare l'inammissibilità del ricorso, perché impedisce alla Corte di individuare agevolmente le questioni dedotte e la loro pertinenza rispetto alle rationes decidendi.
- Il ricorso per cassazione deve selezionare i soli dati di fatto e processuali rilevanti in funzione dei motivi proposti, senza sovrapporre in modo indistinto fatti, atti, documenti e norme.
- In materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la convalida può essere correttamente pronunciata quando risulti l'ingiustificata assenza dell'opponente e non emergano le condizioni ostative previste dalla norma applicata dal giudice di merito.
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