Sentenza del 16/04/2019 n. 2390 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - IRPEF -- Ricalcolo Ricavi - Giudice dell'impugnazione -Verifica della scelta dell'Ufficio dei criteri di calcolo - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005, con ripresa a tassazione di maggiori importi ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre all'atto di irrogazione delle sanzioni. Ha contestato la carenza di prova e l'infondatezza della ricostruzione dei ricavi effettuata dall'Ufficio e, in subordine, ha chiesto il ricalcolo dei ricavi mediante un diverso criterio di determinazione delle percentuali di ricarico, distinto in base alle diverse modalità di vendita e alla tipologia dei beni. La questione centrale riguardava la validità del metodo utilizzato dall'Amministrazione per ricostruire i corrispettivi non contabilizzati, alla luce della natura dei beni, dei lotti individuati, dei campioni considerati e del criterio di media applicato.
La decisione
L'appello del contribuente è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che l'Ufficio avesse adeguatamente ricostruito i ricavi attraverso il contraddittorio con il contribuente, l'individuazione dei diversi lotti di merce, la quantificazione dei prodotti, l'applicazione dei relativi prezzi di vendita e il criterio dell'antieconomicità. Sono stati individuati corrispettivi non annotati per gli anni considerati, sulla base di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili. Il metodo alternativo proposto dal contribuente, fondato su percentuali forfettarie riferite alle diverse modalità di vendita, è stato giudicato generico, non adeguatamente documentato e non idoneo a superare le contestazioni dell'Ufficio. Le spese del giudizio, pari complessivamente a 2.000 euro, sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
Art. 63 del d.lgs. n. 546/1992
riassunzione del giudizio a seguito di rinvio
La norma disciplina la riassunzione del processo tributario dopo l'annullamento con rinvio della sentenza da parte della Corte di cassazione.
Art. 2697 del codice civile
L'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, mentre il contribuente che intenda dimostrare fatti modificativi o estintivi deve fornire elementi puntuali, documentati e verificabili.
Principio giurisprudenziale espresso da Cass. n. 24001/2013
la determinazione della percentuale di ricarico deve essere coerente con la natura e le caratteristiche dei beni venduti; il giudice deve verificare la scelta dell'Amministrazione alla luce dei criteri di coerenza logica e congruità, considerando la natura omogenea o disomogenea dei beni, la rilevanza dei campioni e la corrispondenza al criterio di media aritmetica o ponderale prescelto
L'accertamento fondato sulle percentuali di ricarico non è automaticamente valido: il giudice deve controllare concretamente il metodo dell'Ufficio e la sua adeguatezza rispetto ai beni e all'organizzazione dell'attività. Nel caso concreto, tale controllo ha condotto a ritenere attendibile la ricostruzione analitica dell'Amministrazione e non provata quella alternativa del contribuente.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta una ricostruzione induttiva dei ricavi basata su percentuali di ricarico, il giudice deve verificare in concreto la coerenza, la logica e la congruità del metodo dell'Ufficio, senza limitarsi a constatare che l'accertamento sia stato svolto in contraddittorio.
- La percentuale di ricarico deve essere rapportata alla natura dei beni, alla loro omogeneità o disomogeneità, alle modalità di vendita e alla significatività dei campioni utilizzati.
- Una contestazione alternativa del contribuente deve essere analitica e documentata: la semplice indicazione di percentuali medie o di una diversa ripartizione delle vendite, priva di elementi verificabili, normalmente non è sufficiente a superare un accertamento dettagliatamente motivato.
- L'Amministrazione può ricostruire i ricavi anche attraverso l'analisi dei lotti di vendita, dei prezzi applicati, delle quantità e dei costi di acquisto, soprattutto quando emergano irregolarità contabili e situazioni di antieconomicità.
- Il fatto che il procedimento si sia svolto in contraddittorio non rende di per sé incontestabile l'accertamento, ma rafforza la posizione dell'Ufficio se le contestazioni del contribuente non sono specifiche e adeguatamente provate.
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