Sentenza del 09/06/2017 n. 14370 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Dichiarazione per più annualità di volume di affari inferiore agli acquisti ed applicazione di percentuale di ricarico modestissima - Rettifica della dichiarazione - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l'annullamento di parte dell'avviso di accertamento IVA relativo al 1999. La contestazione riguardava, da un lato, l'indebita detrazione dell'IVA collegata a operazioni ritenute fittizie o elusive e, dall'altro, l'omessa contabilizzazione di ricavi. L'Amministrazione evidenziava diversi indici di anomalia: volume d'affari sensibilmente inferiore agli acquisti, ricarico del 2%, sistematica antieconomicità per più annualità, saldo IVA negativo, elevato volume d'affari a fronte di un solo dipendente e intermediazioni prive di apparente valore economico. La CTR aveva invece valorizzato la libertà dell'imprenditore nella politica commerciale, le fatture e i pagamenti con assegni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR, che non aveva esaminato complessivamente gli elementi indiziari dell'accertamento e aveva considerato la libertà d'impresa sufficiente a giustificare un ricarico anormalmente basso. La Corte ha inoltre precisato che la prova dei pagamenti e delle fatture non dimostra, da sola, l'effettività sostanziale e la legittimità della detrazione IVA, né esclude la possibile elusività di operazioni realmente eseguite ma prive di giustificazione economica autonoma. È stata inoltre rilevata l'omessa pronuncia della CTR sul motivo relativo ai ricavi non contabilizzati per Lire 2.605.000.000 e alla conseguente IVA evasa di Lire 521.000.000. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
Rettifica delle dichiarazioni IVA
La presenza di una condotta commerciale anomala, come un volume d'affari sistematicamente inferiore agli acquisti e un ricarico manifestamente modesto, può giustificare la rettifica della dichiarazione e la ricostruzione induttiva dei ricavi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Accertamento mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti
Un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, non adeguatamente spiegato dal contribuente, può costituire base presuntiva per l'accertamento di ricavi non dichiarati.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 37-bis
La validità formale e l'effettività materiale dei singoli negozi non escludono necessariamente l'elusione, quando il loro collegamento sia privo di una ragione economica apprezzabile e sia diretto principalmente a ottenere un vantaggio fiscale.
Sesta direttiva 77/388/CEE
È richiamata in relazione ai principi comunitari sull'abuso del diritto e sulla detrazione IVA; la detrazione non può essere riconosciuta quando le operazioni, pur formalmente reali, siano strutturate essenzialmente per conseguire un vantaggio fiscale indebito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 55; art. 1, con riferimento agli artt. 112 e 277 c.p.c.
Il giudice tributario deve esaminare e decidere tutti i motivi di impugnazione; l'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello costituisce vizio della sentenza.
Massime di principio
- La libertà dell'imprenditore di fissare prezzi e margini non impedisce all'Amministrazione finanziaria di contestare risultati palesemente antieconomici; il contribuente deve fornire spiegazioni concrete e documentate delle scelte commerciali anomale.
- Un ricarico molto basso, soprattutto se reiterato per più annualità e accompagnato da un volume d'affari inferiore agli acquisti o da saldi IVA negativi, può costituire un grave elemento indiziario per la rettifica dei ricavi.
- Fatture e pagamenti tracciabili dimostrano soltanto alcuni aspetti formali dell'operazione e non sono, da soli, sufficienti a provare la reale causa economica dell'intermediazione o la spettanza della detrazione IVA.
- Anche operazioni realmente eseguite e con movimentazione effettiva della merce possono essere considerate elusive se gli intermediari non apportano alcun valore aggiunto e il loro coinvolgimento appare finalizzato principalmente a generare una detrazione IVA.
- Quando l'Amministrazione presenta un quadro indiziario complessivo, il giudice deve esaminare ciascun elemento e spiegare specificamente perché esso non sia idoneo a sostenere l'accertamento; non è sufficiente richiamare in astratto la libertà d'impresa.
- Il giudice tributario deve pronunciarsi su tutti i motivi di ricorso o di appello: l'omissione anche di una sola questione rilevante può comportare la cassazione della sentenza con rinvio.
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