Regolamento (UE) 2021/997
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Bielorussia, modificando l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. L’intervento risponde all’aggravarsi delle violazioni dei diritti umani, alla repressione della società civile e all’episodio del dirottamento del volo FR4978 a Minsk il 23 maggio 2021. Con l’allegato, il Consiglio inserisce 78 persone fisiche e 7 entità nell’elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive.
Aggiornamento dell’elenco di persone fisiche ed entità soggette a misure restrittive dell’UE nei confronti della Bielorussia, mediante l’inserimento di 78 persone e 7 entità nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inseriti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione verso la Bielorussia. L’effetto è territoriale in tutti gli Stati membri, poiché il regolamento è direttamente applicabile; l’aggiornamento riguarda specificamente i nuovi nominativi e le nuove entità elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione del 21 giugno 2021. Non disciplina in via generale soggetti diversi da quelli designati nell’allegato, ma incide sul quadro sanzionatorio già esistente del regolamento (CE) n. 765/2006.
Aggiornamento delle misure restrittive dell’UE nei confronti della Bielorussia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio aggiorna il quadro sanzionatorio dell’Unione contro la Bielorussia, modificando l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. L’intervento si colloca nel contesto del deterioramento della situazione dei diritti umani nel Paese, della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, nonché dell’episodio del 23 maggio 2021 relativo al volo FR4978 Ryanair costretto ad atterrare a Minsk.
Contesto e motivazioni
Nei considerando il Consiglio richiama, anzitutto, le elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, giudicate incompatibili con le norme internazionali e seguite da repressione dei candidati indipendenti e dei manifestanti pacifici. Viene inoltre evidenziata l’escalation delle violazioni gravi dei diritti umani in Bielorussia e la violenta repressione di società civile, opposizione democratica, giornalisti e minoranze nazionali.
Il regolamento richiama poi le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 maggio 2021, che hanno condannato fermamente l’atterraggio forzato del volo Ryanair a Minsk e la detenzione del giornalista Raman Pratasevich e di Sofia Sapega, invitando il Consiglio a procedere rapidamente con ulteriori inserimenti in elenco. Su questa base viene considerato opportuno aggiungere 78 persone e 7 entità.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Bielorussia già previste dal regolamento (CE) n. 765/2006. L’effetto giuridico riguarda tutti gli Stati membri, poiché il regolamento è direttamente applicabile. L’aggiornamento incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento base, cioè sull’elenco dei soggetti designati, senza introdurre una disciplina generale autonoma diversa dal sistema sanzionatorio già esistente.
Struttura normativa essenziale
L’articolo 1 contiene la disposizione sostanziale: l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione.
L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore: il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Nuovi inserimenti nell’elenco delle persone fisiche
L’allegato aggiunge numerose persone fisiche alla tabella delle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006. I nominativi inseriti sono accomunati da motivazioni ricorrenti: partecipazione a procedimenti politici, condotte repressive contro manifestanti e opposizione, violazioni dei diritti della difesa e del diritto a un equo processo, ruolo nella propaganda del regime o nel sostegno materiale e politico al potere di Lukashenko.
In particolare, tra i soggetti designati figurano:
- giudici e magistrati ritenuti responsabili di sentenze politiche contro giornalisti, attivisti e manifestanti;
- procuratori e investigatori coinvolti in procedimenti penali di matrice politica;
- dirigenti del sistema penitenziario e di centri di detenzione, responsabili di trattamenti disumani e degradanti, inclusa la tortura;
- funzionari di polizia e sicurezza implicati nella repressione di manifestazioni pacifiche;
- esponenti politici e legislativi che hanno favorito misure restrittive interne e nuove norme repressive;
- propagandisti, dirigenti mediatici e imprenditori che sostengono o traggono vantaggio dal regime.
Le motivazioni dell’inserimento richiamano spesso, in modo espresso, la responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani, il grave pregiudizio arrecato allo Stato di diritto e la repressione della società civile e dell’opposizione democratica.
Nuovi inserimenti nell’elenco delle persone giuridiche ed entità
L’allegato inserisce anche 7 entità nella tabella delle persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tra queste figurano società e gruppi economici collegati alla cerchia di potere o beneficiari di privilegi statali, in particolare nel settore industriale, logistico, petrolifero, del commercio e della difesa.
Le entità menzionate sono descritte come:
- soggetti che operano con vantaggi fiscali, finanziari o regolatori concessi dal regime;
- imprese che fungono da intermediari tra establishment politico, imprese statali e partner esteri;
- società che partecipano alla repressione della società civile o al sostegno logistico ed economico del regime;
- operatori che traggono vantaggio da concessioni, contratti pubblici o posizioni monopolistiche o privilegiate.
Tra i casi più significativi emergono il Bremino Group, la Sohra Group / Sohra LLC e la JSC “NNK”, oltre a grandi imprese statali o para-statali come BelAZ e MAZ.
Effetti pratici per gli operatori
Dal punto di vista operativo, il regolamento comporta l’estensione delle misure restrittive già previste dal quadro normativo bielorusso dell’UE ai nuovi soggetti elencati. Per i professionisti, ciò implica la necessità di verificare tempestivamente eventuali rapporti commerciali, finanziari o contrattuali con i soggetti inseriti, nonché l’eventuale impatto su pagamenti, forniture, partecipazioni societarie, servizi e operazioni transfrontaliere riconducibili agli elencati.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 giugno 2021. Trattandosi di regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato introduce nuovi inserimenti nella tabella delle persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e nella tabella delle persone giuridiche, entità e organismi di cui alla medesima disposizione.
Nuovi inserimenti nell’elenco sanzionatorio
L’allegato aggiunge 78 persone fisiche e 7 entità. Le motivazioni ricorrenti sono: gravi violazioni dei diritti umani, compromissione dello Stato di diritto, repressione della società civile e dell’opposizione democratica, sostegno al regime di Lukashenko o vantaggio tratto da tale regime. Tra i nominativi compaiono funzionari giudiziari, prosecutori, investigatori, dirigenti di organismi di sicurezza, responsabili del sistema penitenziario, esponenti dei media e imprenditori legati al potere.
Entità aggiunte all’elenco
Tra le persone giuridiche ed entità inserite figurano Sohra Group / Sohra LLC, BREMINO GROUP, LLC, Globalcustom Management, LLC, BelAZ/OJSC “BELAZ”, MAZ/OJSC “MAZ”, Logex e JSC “NNK” (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company. Le descrizioni evidenziano il loro collegamento con l’establishment bielorusso e, in vari casi, il sostegno economico o politico al regime di Lukashenko.
Casi principali richiamati nel preambolo
I considerando richiamano le elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, giudicate incompatibili con le norme internazionali e seguite da repressione e violazioni gravi dei diritti umani, nonché le conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 maggio 2021 sull’atterraggio forzato del volo Ryanair a Minsk e sulla detenzione di Raman Pratasevich e Sofia Sapega. Su tale base il Consiglio ritiene opportuno aggiungere ulteriori soggetti all’elenco.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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