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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/999

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/999 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Normativa europea32021R0999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/999 modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 per inserire Belaeronavigatsia nell'elenco delle entità soggette a misure restrittive contro la Bielorussia. La misura consegue agli eventi del 23 maggio 2021, relativi all'atterraggio forzato del volo Ryanair a Minsk e alla detenzione di Raman Pratasevich e Sofia Sapega. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 inserendo una nuova entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Ambito di applicazione

Si applica nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione nei confronti della Bielorussia previste dal regolamento (CE) n. 765/2006. L'intervento riguarda gli Stati membri dell'UE, in quanto regolamento direttamente applicabile, e incide sull'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui all'allegato I, in particolare la tabella relativa alle persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1. L'effetto concreto è l'estensione delle sanzioni a una nuova entità, Belaeronavigatsia. Non disciplina in modo generale altri settori o soggetti al di fuori del regime sanzionatorio bielorusso.

Misure restrittive contro la Bielorussia: inserimento di Belaeronavigatsia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/999 interviene sul quadro sanzionatorio dell'Unione nei confronti della Bielorussia, modificando il regolamento (CE) n. 765/2006. La ratio dell'atto emerge dai considerando: il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 24 e 25 maggio 2021, ha condannato con fermezza l'atterraggio forzato del volo Ryanair a Minsk del 23 maggio 2021 e la detenzione di Raman Pratasevich e Sofia Sapega, chiedendo ulteriori inserimenti in elenco.

Contesto e base giuridica

L'atto è adottato dal Consiglio sulla base del regolamento (CE) n. 765/2006, e in particolare dell'articolo 8 bis, paragrafo 1. Il regolamento di esecuzione è quindi uno strumento di aggiornamento dell'elenco sanzionatorio, finalizzato a dare attuazione alla decisione politica dell'Unione in materia di misure restrittive verso la Bielorussia.

Oggetto della modifica dell'allegato I

La modifica consiste nell'aggiunta di una nuova voce alla tabella "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1" dell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

  • Entità inserita: Belaeronavigatsia.
  • Natura: impresa di proprietà dello Stato bielorusso.
  • Dati identificativi riportati: indirizzo a Minsk, numeri di telefono e fax, sito web, e-mail e data di registrazione (1996).
  • Data di inserimento nell'elenco: 21 giugno 2021.

Motivi dell'inserimento

Il testo attribuisce a Belaeronavigatsia la responsabilità del controllo del traffico aereo bielorusso e del dirottamento del volo FR4978 verso l'aeroporto di Minsk, avvenuto il 23 maggio 2021 senza un'adeguata motivazione. Tale condotta è qualificata come decisione di matrice politica finalizzata all'arresto e alla detenzione di un giornalista dell'opposizione e di Sofia Sapega, nonché come forma di repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Bielorussia.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come precisato nell'articolo 2, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull'aggiornamento dell'elenco sanzionatorio.

Disposizioni principali

Inserimento di Belaeronavigatsia nell'elenco sanzionatorio

L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato aggiungendo una nuova entità alla tabella "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1": Belaeronavigatsia (impresa di proprietà dello Stato). L'inserimento comporta l'assoggettamento della società alle misure restrittive previste dal regime sanzionatorio UE nei confronti della Bielorussia.

Motivazione dell'inserimento

Belaeronavigatsia è indicata come responsabile del controllo del traffico aereo bielorusso e del dirottamento del volo passeggeri FR4978 all'aeroporto di Minsk il 23 maggio 2021, avvenuto senza adeguata motivazione. Secondo il testo, la decisione, di matrice politica, mirava ad arrestare e trattenere il giornalista Raman Pratasevich e Sofia Sapega e costituisce una forma di repressione contro la società civile e l'opposizione democratica in Bielorussia.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunediritto dell’Unione europearelazioni esterne

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