Regolamento (UE) 2021/999
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/999 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/999 modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 per inserire Belaeronavigatsia nell'elenco delle entità soggette a misure restrittive contro la Bielorussia. La misura consegue agli eventi del 23 maggio 2021, relativi all'atterraggio forzato del volo Ryanair a Minsk e alla detenzione di Raman Pratasevich e Sofia Sapega. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 inserendo una nuova entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
Ambito di applicazione
Si applica nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione nei confronti della Bielorussia previste dal regolamento (CE) n. 765/2006. L'intervento riguarda gli Stati membri dell'UE, in quanto regolamento direttamente applicabile, e incide sull'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui all'allegato I, in particolare la tabella relativa alle persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1. L'effetto concreto è l'estensione delle sanzioni a una nuova entità, Belaeronavigatsia. Non disciplina in modo generale altri settori o soggetti al di fuori del regime sanzionatorio bielorusso.
Misure restrittive contro la Bielorussia: inserimento di Belaeronavigatsia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/999 interviene sul quadro sanzionatorio dell'Unione nei confronti della Bielorussia, modificando il regolamento (CE) n. 765/2006. La ratio dell'atto emerge dai considerando: il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 24 e 25 maggio 2021, ha condannato con fermezza l'atterraggio forzato del volo Ryanair a Minsk del 23 maggio 2021 e la detenzione di Raman Pratasevich e Sofia Sapega, chiedendo ulteriori inserimenti in elenco.
Contesto e base giuridica
L'atto è adottato dal Consiglio sulla base del regolamento (CE) n. 765/2006, e in particolare dell'articolo 8 bis, paragrafo 1. Il regolamento di esecuzione è quindi uno strumento di aggiornamento dell'elenco sanzionatorio, finalizzato a dare attuazione alla decisione politica dell'Unione in materia di misure restrittive verso la Bielorussia.
Oggetto della modifica dell'allegato I
La modifica consiste nell'aggiunta di una nuova voce alla tabella "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1" dell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
- Entità inserita: Belaeronavigatsia.
- Natura: impresa di proprietà dello Stato bielorusso.
- Dati identificativi riportati: indirizzo a Minsk, numeri di telefono e fax, sito web, e-mail e data di registrazione (1996).
- Data di inserimento nell'elenco: 21 giugno 2021.
Motivi dell'inserimento
Il testo attribuisce a Belaeronavigatsia la responsabilità del controllo del traffico aereo bielorusso e del dirottamento del volo FR4978 verso l'aeroporto di Minsk, avvenuto il 23 maggio 2021 senza un'adeguata motivazione. Tale condotta è qualificata come decisione di matrice politica finalizzata all'arresto e alla detenzione di un giornalista dell'opposizione e di Sofia Sapega, nonché come forma di repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Bielorussia.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come precisato nell'articolo 2, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull'aggiornamento dell'elenco sanzionatorio.
Disposizioni principali
Inserimento di Belaeronavigatsia nell'elenco sanzionatorio
L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato aggiungendo una nuova entità alla tabella "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1": Belaeronavigatsia (impresa di proprietà dello Stato). L'inserimento comporta l'assoggettamento della società alle misure restrittive previste dal regime sanzionatorio UE nei confronti della Bielorussia.
Motivazione dell'inserimento
Belaeronavigatsia è indicata come responsabile del controllo del traffico aereo bielorusso e del dirottamento del volo passeggeri FR4978 all'aeroporto di Minsk il 23 maggio 2021, avvenuto senza adeguata motivazione. Secondo il testo, la decisione, di matrice politica, mirava ad arrestare e trattenere il giornalista Raman Pratasevich e Sofia Sapega e costituisce una forma di repressione contro la società civile e l'opposizione democratica in Bielorussia.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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