Regolamento (UE) 2021/1016
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1016 della Commissione del 21 giugno 2021 recante trecentoventunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiunge una nuova voce all’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche in relazione a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica recepisce una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 giugno 2021. Il regolamento entra in vigore immediatamente alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per includere una nuova persona fisica nell’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, nell’ambito delle misure restrittive UE contro soggetti associati all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. La modifica introdotta dal regolamento di esecuzione riguarda l’inserimento di una specifica persona fisica nell’elenco delle persone soggette al congelamento di fondi e risorse economiche; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco sanzionatorio del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1016 della Commissione realizza la trecentoventunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La misura recepisce l’aggiornamento deciso il 17 giugno 2021 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e mira a garantire l’immediata efficacia del congelamento di fondi e risorse economiche.
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE e del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1. I considerando chiariscono che l’allegato I del regolamento del 2002 contiene l’elenco dei soggetti cui si applica il congelamento e che la nuova iscrizione deriva dalla decisione del comitato ONU competente.
Contenuto della modifica
Il provvedimento non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 inserendo una nuova persona fisica nella sezione "Persone fisiche".
La voce aggiunta riguarda:
- Mohammad Ali Al Habbo, con nome in grafia originale araba;
- alias certi e incerti espressamente indicati;
- diverse date di nascita riportate nell’allegato;
- luogo di nascita a Raqqa, Repubblica araba siriana;
- nazionalità siriana;
- dati identificativi, inclusi passaporto siriano e numeri di carta d’identità nazionale;
- indirizzi noti in Turchia e in Siria;
- qualificazione sostanziale come facilitatore basato in Turchia che fornisce servizi finanziari allo Stato islamico dell’Iraq e del Levante o a suo sostegno, elencato come Al-Qaeda in Iraq.
È inoltre indicata la data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), fissata al 17 giugno 2021.
Effetti giuridici ed entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per assicurare l’efficacia delle misure restrittive.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con l’aggiunta di una nuova persona fisica nell’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.
Nuova iscrizione nell’allegato I
L’allegato aggiunge alla sezione "Persone fisiche" la voce relativa a Mohammad Ali Al Habbo, con indicazione del nome in grafia originale, degli alias certi e incerti, delle date di nascita, del luogo di nascita, della nazionalità, dei dati del passaporto e dei numeri di identificazione nazionale, degli indirizzi noti e della qualificazione come facilitatore basato in Turchia che fornisce servizi finanziari allo Stato islamico dell’Iraq e del Levante o a suo sostegno, elencato come Al-Qaeda in Iraq. È indicata come data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), il 17.6.2021.
Entrata in vigore immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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