Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/998

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/998 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania

Normativa europea32021R0998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio UE nei confronti del Myanmar/Birmania, introducendo nuove designazioni nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. Sono inserite otto persone fisiche e quattro entità ritenute responsabili o comunque coinvolte nel colpo di Stato del 1o febbraio 2021, nella repressione successiva e nel finanziamento o sostegno del regime militare. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 aggiungendo otto persone fisiche e quattro entità soggette a misure restrittive in relazione alla situazione in Myanmar/Birmania.

Ambito di applicazione

Si applica, nell’ambito del regime sanzionatorio UE sul Myanmar/Birmania, a persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi inseriti nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013, come modificato dal presente atto. Incide sui soggetti elencati nella rubrica "A. Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 4 bis" e nella rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 4 bis". È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non introduce un ambito territoriale ulteriore rispetto al regime sanzionatorio esistente, ma aggiorna l’elenco dei destinatari delle misure restrittive. Le nuove designazioni riguardano soggetti collegati al colpo di Stato del 1o febbraio 2021, alle repressioni successive e al controllo del regime militare su settori economici strategici.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/998 del Consiglio: misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio UE relativo al Myanmar/Birmania, aggiornando l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive contenuto nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. La misura si colloca nel contesto del colpo di Stato del 1o febbraio 2021, della repressione successiva e del deterioramento della situazione dei diritti umani, elementi espressamente richiamati nei considerando.

Contesto e finalità

Il Consiglio rileva che, nonostante la proroga delle misure restrittive già in vigore operata con la decisione (PESC) 2021/711 del 29 aprile 2021, la situazione nel paese resta grave. Per tale ragione ritiene opportuno inserire ulteriori nominativi nell’elenco dei destinatari delle misure restrittive, al fine di colpire persone ed entità associate al regime militare, al colpo di Stato e alle violazioni dei diritti umani.

Ambito e base giuridica

L’atto modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013, adottato in materia di misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania. Il richiamo all’articolo 4 decies del regolamento base indica la competenza del Consiglio ad aggiornare le liste mediante un regolamento di esecuzione.

Persone fisiche aggiunte all’elenco

Nella rubrica "A. Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 4 bis" vengono inserite otto nuove persone:

  • Soe Htut, tenente generale e ministro dell’Interno, ritenuto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla polizia e di attività che compromettono democrazia e Stato di diritto;
  • Tun Tun Naung, tenente generale e ministro degli Affari frontalieri, associato a gravi abusi dei diritti umani e a politiche che minacciano pace, sicurezza e stabilità;
  • Win Shein, ministro della Pianificazione, delle finanze e dell’industria, responsabile del sostegno economico al regime e del suo ruolo nelle politiche economiche;
  • Khin Maung Yi, ministro delle Risorse naturali e della conservazione ambientale, ritenuto contribuire al finanziamento del regime militare attraverso il controllo dei settori delle risorse naturali;
  • Tin Aung San, ammiraglio e ministro dei Trasporti e delle comunicazioni, membro del Consiglio di amministrazione dello Stato e responsabile di limitazioni alla libertà di stampa e di accesso alle informazioni;
  • Thida Oo, procuratrice generale dell’Unione, coinvolta in azioni penali di matrice politica e in pratiche che hanno reso possibili abusi e detenzioni arbitrarie;
  • Aung Lin Tun, maggiore generale e viceministro della Difesa, coinvolto nelle azioni repressive successive al colpo di Stato;
  • Zaw Min Tun, brigadier generale, portavoce del Consiglio di amministrazione dello Stato e viceministro dell’Informazione, responsabile della propaganda della giunta e della repressione dei media.

Entità aggiunte all’elenco

Nella rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 4 bis" sono aggiunte quattro entità:

  • Myanma Gems Enterprise (MGE), impresa statale controllata dalle forze armate, attiva nella regolazione e nello sfruttamento di giada e pietre preziose;
  • Myanma Timber Enterprise (MTE), impresa statale nel settore del legname, sotto il controllo del MONREC e del regime militare;
  • Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC), joint venture controllata dallo Stato nel settore della trasformazione del teak e del legno duro;
  • Myanmar War Veterans Organization (MWVO), organizzazione non governativa che opera come forza di riserva del Tatmadaw e sostiene la politica nazionale di difesa e sicurezza.

Rilievo delle motivazioni addotte

Le motivazioni delle designazioni insistono su tre profili principali: partecipazione diretta al colpo di Stato o alle strutture di governo del regime; responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani e repressione delle libertà fondamentali; sostegno economico o organizzativo al Tatmadaw, anche tramite il controllo di imprese pubbliche o di settori strategici come pietre preziose, legname e comunicazioni.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore immediata, ossia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è, come di consueto, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento consiste nell’aggiunta di nuove voci nelle sezioni dedicate alle persone fisiche e alle persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 4 bis del regolamento base.

Nuove persone fisiche designate

Sono aggiunte otto persone fisiche nell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive: Soe Htut, Tun Tun Naung, Win Shein, Khin Maung Yi, Tin Aung San, Thida Oo, Aung Lin Tun e Zaw Min Tun. Le motivazioni richiamano, a seconda del soggetto, il ruolo nel governo o nelle forze armate sorte dal colpo di Stato, la responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani, la partecipazione a decisioni repressive, la compromissione della democrazia e dello Stato di diritto, nonché il sostegno a politiche che minacciano pace, sicurezza e stabilità.

Nuove entità designate

Sono aggiunte quattro entità: Myanma Gems Enterprise, Myanma Timber Enterprise, Forest Products Joint Venture Corporation Limited e Myanmar War Veterans Organization. Le motivazioni evidenziano il controllo o l’influenza del Tatmadaw e del regime militare su settori strategici, in particolare giada, pietre preziose, legname e strutture di supporto alle forze armate, nonché il contributo economico o organizzativo alle attività che compromettono democrazia e Stato di diritto.

Motivazioni sostanziali delle designazioni

Le considerazioni introduttive richiamano il perdurare della grave situazione in Myanmar/Birmania, il colpo di Stato del 1o febbraio 2021, la repressione brutale e le gravi violazioni dei diritti umani. Le designazioni sono adottate in continuità con la decisione (PESC) 2021/711 del 29 aprile 2021, che ha prorogato le misure restrittive in vigore, comprese tutte le designazioni.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritti umanisanzioni finanziarieMyanmar/Birmania

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.