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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1008

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1008 della Commissione del 21 giugno 2021 che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Croazia e di una regione del Portogallo per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini, modifica il suo allegato VIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Lituania e di alcune regioni della Germania, dell’Italia e del Portogallo per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e modifica il suo allegato XIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Danimarca e della Finlandia per la necrosi ematopoietica infettiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per riflettere nuove situazioni territoriali di indennità da malattia nell’Unione. In particolare, riconosce o estende lo status di indenne per la brucellosi bovina in Croazia e in alcune zone del Portogallo, per la febbre catarrale degli ovini in Lituania e in varie zone di Germania, Italia e Portogallo, e restringe lo status di indenne per la necrosi ematopoietica infettiva in Danimarca e Finlandia a seguito di focolai notificati. Le modifiche sono adottate in attuazione del quadro della normativa UE in materia di sanità animale e dei criteri previsti dal regolamento delegato (UE) 2020/689.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 aggiornando gli elenchi degli Stati membri e delle zone indenni da malattia per brucellosi bovina, febbre catarrale degli ovini e necrosi ematopoietica infettiva.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’UE e alle loro zone/regioni territoriali rilevanti ai fini del riconoscimento e mantenimento dello status di indenne da malattia ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/689. Incide sugli elenchi contenuti negli allegati I, VIII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, con effetti su Croazia, Portogallo, Lituania, Germania, Italia, Danimarca e Finlandia. Rileva per le autorità veterinarie e per gli operatori del settore zootecnico e ittico interessati dalle malattie elencate; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dello status di indenne da malattia per talune malattie elencate

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1008 della Commissione aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 in relazione agli elenchi degli Stati membri e delle zone riconosciuti indenni da malattia per specifiche malattie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 sulla normativa in materia di sanità animale e delle misure transitorie e di dettaglio previste dal regolamento delegato (UE) 2020/689.

Le modifiche riguardano tre ambiti: brucellosi bovina, infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV) e necrosi ematopoietica infettiva (NEI). Le variazioni riflettono sia nuove evidenze trasmesse dagli Stati membri, sia la necessità di adeguare gli elenchi alla situazione sanitaria aggiornata.

Quadro normativo e presupposti

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, la Commissione può riconoscere lo status di indenne da malattia per Stati membri o loro zone relativamente a talune malattie elencate. Il regolamento richiama inoltre l’articolo 280 del medesimo regolamento, che consente il mantenimento di taluni status già riconosciuti in precedenza, e l’articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2020/689, che disciplina misure transitorie per gli status di indenne da malattia già approvati.

In motivazione, la Commissione ricorda che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 ha abrogato e sostituito la decisione 2003/467/CE, che conteneva gli elenchi degli Stati membri e delle regioni ufficialmente indenni da brucellosi. Il nuovo atto interviene quindi per allineare gli allegati del regolamento 2021/620 alle informazioni più recenti fornite dagli Stati membri.

Brucellosi bovina: allegato I

L’allegato I, parte I, capitolo 1, viene modificato per quanto riguarda l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini.

Le principali modifiche sono:

  • inserimento della Croazia come Stato membro avente status di indenne da malattia per l’intero territorio;
  • aggiornamento della voce relativa al Portogallo, con riconoscimento di specifiche zone:
    • Região Algarve: tutti i distretti;
    • Região Autónoma dos Açores: isole di Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira;
    • Região Centro: distretti di Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco.

Secondo i considerando, la Croazia era già inserita nella precedente decisione 2003/467/CE come ufficialmente indenne da brucellosi negli allevamenti bovini; il regolamento 2021/1008 recepisce tale status nel nuovo sistema dell’articolato 2021/620.

Febbre catarrale degli ovini (BTV): allegato VIII

L’allegato VIII, parte I, riguarda lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini, limitatamente ai sierotipi 1-24.

Il regolamento prevede:

  • l’inserimento della Lituania per l’intero territorio;
  • la sostituzione della voce relativa alla Germania con un elenco molto dettagliato di Länder, distretti e comuni riconosciuti indenni;
  • la sostituzione della voce relativa all’Italia, limitando lo status a:
    • Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige;
    • Regione Valle d’Aosta;
    • Regione Friuli - Venezia Giulia;
  • l’inserimento del Portogallo per l’intero territorio, con esclusione della Região Algarve.

La Commissione precisa che gli Stati membri interessati hanno presentato informazioni idonee a dimostrare il soddisfacimento delle condizioni previste dal regolamento delegato (UE) 2020/689 per il riconoscimento di tale status.

Necrosi ematopoietica infettiva: allegato XIII

L’allegato XIII, parte I, disciplina lo status di indenne da malattia per la necrosi ematopoietica infettiva.

Le modifiche introdotte sono restrittive rispetto alla situazione precedente:

  • per la Danimarca, lo status resta riconosciuto per l’intero territorio, eccetto i bacini idrografici di Rohden Å, Sneum Å, Vidå, Lindenborg Å e Århus Å;
  • per la Finlandia, lo status resta riconosciuto per l’intero territorio, eccetto:
    • il compartimento costiero di Ii, Kuivaniemi;
    • il compartimento costiero costituito da parti dei comuni di Föglö, Lumparland, Lemland, Vårdö situate entro una circonferenza di raggio 11,466 km con centro alle coordinate Lat 60,013565060°, Lon 20,317617393°;
    • i bacini idrografici 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 zona di Saarijärvi e 4.41 zona di Pielinen.

La motivazione è espressamente legata alla notifica alla Commissione di focolai di NEI in tali Stati membri.

Adozione, efficacia e applicabilità

Il regolamento è adottato dalla Commissione il 21 giugno 2021 e reca come base giuridica l’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429. Le misure risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

L’atto entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I: brucellosi bovina

L’allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 è modificato per inserire la Croazia come Stato membro indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini, con riferimento all’intero territorio. Per il Portogallo è sostituita la voce esistente, includendo la Região Algarve (tutti i distretti), la Região Autónoma dos Açores (isole di Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira) e la Região Centro (distretti di Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco).

Aggiornamento dell’allegato VIII: febbre catarrale degli ovini (BTV)

La parte I dell’allegato VIII è modificata per riconoscere lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24). La Lituania è inserita per l’intero territorio. La voce della Germania è sostituita con un elenco dettagliato di Länder, distretti e comuni. La voce dell’Italia è sostituita limitando lo status alla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, Regione Valle d’Aosta e Regione Friuli - Venezia Giulia. È inoltre inserito il Portogallo per l’intero territorio, ad eccezione della Região Algarve.

Aggiornamento dell’allegato XIII: necrosi ematopoietica infettiva

La parte I dell’allegato XIII è modificata per restringere lo status di indenne da malattia per la necrosi ematopoietica infettiva. Per la Danimarca lo status resta per l’intero territorio ad eccezione dei bacini idrografici di Rohden Å, Sneum Å, Vidå, Lindenborg Å e Århus Å. Per la Finlandia lo status resta per l’intero territorio, ma con esclusione di specifici compartimenti costieri e bacini idrografici indicati nell’allegato, in particolare Ii/Kuivaniemi, una zona costiera di alcuni comuni delle Åland e i bacini 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 zona di Saarijärvi e 4.41 zona di Pielinen.

Base giuridica, motivazione e applicazione

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, nel contesto delle norme sulla sanità animale e del regime di riconoscimento dello status di indenne da malattia. Richiama altresì l’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 e l’articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2020/689, nonché la sostituzione della precedente decisione 2003/467/CE ad opera del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. Le misure entrano in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sono obbligatorie in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemalattie animali trasmissibiliallevamenti bovinisalute degli animali acquaticicoordinamento amministrativo

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