Regolamento (UE) 2021/1005
Regolamento (UE) 2021/1005 del Consiglio del 21 giugno 2021 che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza e chiarisce il quadro sanzionatorio UE relativo alla Libia, modificando il regolamento (UE) 2016/44. La novità principale consiste nell'ampliamento dei criteri per l'inserimento nelle liste restrittive, includendo anche condotte che ostacolano o pregiudicano le elezioni previste dalla tabella di marcia del forum di dialogo politico libico. Il testo recepisce l'evoluzione delle decisioni ONU e del Consiglio UE, assicurando applicazione uniforme negli Stati membri.
Modifica i criteri di inserimento nelle misure restrittive UE relative alla Libia, ampliando le fattispecie di condotta rilevanti, anche in relazione alle elezioni libiche.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/44 in considerazione della situazione in Libia, con effetti vincolanti per tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Riguarda persone fisiche e giuridiche, entità e organismi che partecipano o danno sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica libica. L'intervento incide sui criteri di designazione già previsti dal sistema sanzionatorio UE attuativo della decisione (PESC) 2015/1333, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1014. Non disciplina autonomamente ulteriori settori, ma integra la disciplina sanzionatoria esistente.
Modifica del regime sanzionatorio UE per la Libia
Il regolamento (UE) 2021/1005 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) 2016/44, che attua nell'ordinamento dell'Unione le misure restrittive adottate in relazione alla situazione in Libia. Il provvedimento si inserisce nel contesto della decisione (PESC) 2015/1333 e tiene conto della risoluzione 2571 (2021) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché della decisione (PESC) 2021/1014 del Consiglio, che ha aggiornato i criteri sanzionatori.
Finalità e contesto
La ratio dell'intervento è garantire l'applicazione uniforme, in tutti gli Stati membri, di misure restrittive che ricadono nell'ambito di applicazione del trattato e che riguardano la situazione libica. Il regolamento precisa e amplia i criteri di designazione, con particolare attenzione alle condotte che ostacolano la transizione politica e il processo elettorale in Libia.
Ambito di applicazione soggettivo e materiale
Il nuovo testo dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/44 riguarda persone fisiche e giuridiche, entità e organismi che:
- partecipano o danno sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia;
- ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica libica;
- agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di tali soggetti;
- sono posseduti o controllati da tali soggetti o da persone, entità od organismi già elencati negli allegati II o III.
Condotte espressamente ricomprese
Il regolamento individua una serie di comportamenti che possono giustificare l'applicazione delle misure restrittive:
- pianificazione, direzione o esecuzione di atti in Libia in violazione del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale, o di atti che costituiscono violazioni dei diritti umani;
- attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi, enti o impianti pubblici libici o missioni straniere in Libia;
- sostegno a gruppi armati o reti criminali attraverso lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o altre risorse naturali libiche;
- minacce o coercizioni contro istituzioni finanziarie statali e contro la Libyan National Oil Company, nonché azioni idonee a comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;
- violazioni o elusione dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia previsto dalla risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza ONU e dall'articolo 1 del regolamento;
- ostacolo o pregiudizio alle elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico.
Rapporto con il quadro ONU e con la disciplina UE preesistente
Il regolamento recepisce l'evoluzione del quadro internazionale e unionale, richiamando la risoluzione 2571 (2021) del Consiglio di sicurezza ONU e l'aggiornamento apportato dalla decisione (PESC) 2021/1014. La modifica del regolamento 2016/44 serve ad allineare la base normativa UE ai nuovi criteri politici e sanzionatori, assicurando coerenza tra livello ONU, PESC e disciplina direttamente applicabile.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dei criteri di designazione
L'articolo 1 sostituisce la lettera d) dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44. Vengono ricomprese tra i soggetti sanzionabili le persone, entità e organismi che partecipano o danno sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica libica.
Condotte specifiche che integrano il criterio sanzionatorio
La nuova formulazione elenca espressamente diverse condotte rilevanti: pianificazione, direzione o esecuzione di atti in Libia che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale, o che costituiscono violazioni dei diritti umani; attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi, enti o impianti pubblici libici o missioni straniere; sostegno a gruppi armati o reti criminali tramite sfruttamento illecito di petrolio greggio o altre risorse naturali; minacce o coercizioni verso istituzioni finanziarie statali e Libyan National Oil Company, o azioni che possano determinare la distrazione di fondi pubblici libici; violazioni o elusione dell'embargo sulle armi previsto dalla risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza ONU e dall'articolo 1 del regolamento; ostacolo o pregiudizio alle elezioni previste dalla tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico.
Soggetti collegati o controllati
Sono ricompresi anche i soggetti che agiscono per conto, a nome o sotto la direzione dei soggetti sopra indicati, nonché le entità od organismi posseduti o controllati da tali soggetti o da persone, entità od organismi elencati negli allegati II o III del regolamento.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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