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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/996

Regolamento (UE) 2021/996 del Consiglio del 21 giugno 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Normativa europea32021R0996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regime sanzionatorio UE nei confronti della Bielorussia già previsto dal regolamento (CE) n. 765/2006. L'intervento recepisce nel diritto dell'Unione le nuove deroghe introdotte a livello PESC, per evitare effetti indesiderati del congelamento dei beni e per consentire talune operazioni legate a finalità umanitarie, di sicurezza e di gestione della crisi. La modifica è immediatamente applicabile dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica del regime di misure restrittive dell'UE nei confronti della Bielorussia, con estensione di deroghe autorizzative per fondi congelati e per taluni voli.

Ambito di applicazione

Si applica alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 765/2006 nei confronti della Bielorussia, in particolare ai fondi e alle risorse economiche congelati delle persone, entità e organismi elencati nell'allegato I e alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato II. Incide inoltre su talune operazioni di trasporto aereo e su spese connesse a voli umanitari, di evacuazione, rimpatrio, adozione internazionale, riunioni per la soluzione della crisi in Bielorussia, voli di emergenza e questioni di sicurezza aerea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica delle misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Il regolamento (UE) 2021/996 del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, che disciplina le misure restrittive dell'Unione nei confronti della Bielorussia. L'intervento si colloca nel quadro della decisione 2012/642/PESC e mira a recepire nel diritto dell'Unione le nuove deroghe introdotte a livello di PESC per evitare effetti indesiderati del regime di congelamento e per rispondere a esigenze umanitarie, operative e di sicurezza aerea.

Ambito materiale e collegamento con il regime sanzionatorio esistente

Il regolamento incide sul congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, entità e organismi elencati nel regime sanzionatorio bielorusso, nonché sul divieto di metterli a disposizione di tali soggetti. Il considerando richiama anche il più ampio impianto del regolamento (CE) n. 765/2006, che comprende il divieto di assistenza tecnica relativa a beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, il divieto di esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna e i connessi divieti di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamento e assistenza finanziaria, oltre alle restrizioni nei confronti dei vettori aerei bielorussi.

Nuova formulazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006

L'articolo 1 del regolamento sostituisce integralmente l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, individuate tramite i siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengano appropriate, quando accertano che le somme o risorse siano destinate a uno dei casi tassativi previsti.

Le finalità ammesse sono le seguenti:

  • esigenze di base delle persone elencate nell'allegato I e dei loro familiari a carico, incluse spese per alimenti, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze;
  • pagamento di onorari ragionevoli e rimborso delle spese per servizi legali;
  • pagamento di diritti o spese relativi alla normale gestione o custodia dei fondi o delle risorse congelati.

Deroghe connesse ai voli, alla crisi in Bielorussia e alla sicurezza aerea

La nuova lettera d) dell'articolo 3, paragrafo 1, consente anche di autorizzare pagamenti necessari per specifiche operazioni aeronautiche e di supporto umanitario. In particolare, sono ammessi i costi relativi a:

  • voli per scopi umanitari, per evacuazione o rimpatrio di persone, o per iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici;
  • voli nell'ambito di procedure di adozione internazionale;
  • voli necessari per partecipare a riunioni volte a cercare una soluzione alla crisi in Bielorussia o che promuovano gli obiettivi politici delle misure restrittive;
  • in situazione di emergenza, l'atterraggio, il decollo o il sorvolo di un vettore aereo dell'Unione.

La lettera e) prevede inoltre una deroga per le spese necessarie ad affrontare questioni critiche chiaramente identificate in materia di sicurezza aerea, ma solo previa consultazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Deroga al congelamento di fondi e risorse economiche

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, prevedendo che le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web dell'allegato II, possano autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizioni ritenute appropriate, previa verifica della destinazione delle somme o risorse ai fini tassativamente previsti.

Esigenze di base, spese legali e costi di custodia

Può essere autorizzato l'uso di fondi necessari per le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato I e dei familiari a carico, inclusi alimenti, locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze. Sono inoltre ammesse somme destinate al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso di spese per servizi legali, nonché di diritti e spese connessi alla normale gestione o custodia dei fondi o delle risorse congelati.

Deroghe relative ai voli e alle operazioni umanitarie

Sono ammesse le spese necessarie per voli umanitari, per evacuazione o rimpatrio di persone, per iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici, per voli nell'ambito di adozioni internazionali, per partecipare a riunioni finalizzate a una soluzione della crisi in Bielorussia o a promuovere gli obiettivi politici delle misure restrittive, nonché, in situazione di emergenza, per consentire l'atterraggio, il decollo o il sorvolo di un vettore aereo dell'UE.

Sicurezza aerea

È prevista una deroga per le spese necessarie ad affrontare questioni critiche chiaramente identificate in materia di sicurezza aerea, previa consultazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunediritti umanitrasporti aereisicurezza aerea

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