Cassazione Civile, Ordinanza n. 09756/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società poi fallita aveva agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimità di alcuni addebiti annotati su un conto corrente intrattenuto con la banca dal 1989, chiedendo la nullità parziale del contratto per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto e giorni valuta, nonché la rideterminazione del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente addebitate. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello aveva riformato la decisione, respingendo la ripetizione pur riconoscendo il saldo rideterminato. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo ultrapetizione e sostenendo che il giudice d’appello avesse indebitamente separato la domanda di accertamento del saldo da quella di ripetizione dell’indebito; il secondo per violazione degli artt. 2935 e 2945 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., censurando la ritenuta carenza di interesse della banca a eccepire la prescrizione rispetto alla domanda della controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la doglianza non evidenziasse una vera ultrapetizione e che, in ogni caso, il saldo del conto non fosse una mera statuizione di fatto ma un accertamento sul quantum di un diritto di obbligazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la banca ha interesse a far valere la prescrizione dei singoli prelievi contestati anche prima dell’azione di condanna alla restituzione, poiché l’eventuale prescrizione incide comunque sulla determinazione del saldo del conto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione richiede una reale alterazione del petitum o della causa petendi; non può essere usato per introdurre una diversa interpretazione della domanda. Inoltre l’accertamento del saldo del conto non è una statuizione di mero fatto, ma riguarda il quantum di un diritto di obbligazione.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando si pone contro un orientamento consolidato della Corte senza addurre argomenti idonei a superarlo.
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire sussiste anche per ottenere l’accertamento del saldo e la rimozione di appostazioni illegittime, se la pronuncia è idonea a produrre un’utilità giuridica concreta.
art. 1362 c.c. e ss.
La qualificazione della domanda richiede il rispetto dei canoni ermeneutici; non è consentito contestare l’interpretazione della domanda senza denunciare specificamente la violazione di tali criteri.
art. 2935 c.c.
Richiamato in relazione alla prescrizione del diritto di ripetizione, che può essere opposta quando il diritto sia già prescritto e l’effetto incida sul saldo del conto.
art. 2945 c.c.
Richiamato in relazione agli effetti della prescrizione e alla possibilità di opporla nel contesto del ricalcolo del saldo bancario.
Massime di principio
- In materia di conto corrente bancario, il correntista conserva interesse ad agire per l’accertamento della nullità delle clausole e per la rideterminazione del saldo anche durante il rapporto, quando la pronuncia sia idonea a incidere concretamente sulle future annotazioni e sulla consistenza del credito o debito residuo.
- Il vizio di ultrapetizione non può essere fondato su una diversa lettura della domanda proposta dalla parte, se non viene specificamente contestata l’interpretazione compiuta dal giudice di merito secondo i canoni ermeneutici applicabili.
- L’accertamento giudiziale del saldo di conto corrente non è una mera statuizione di fatto, ma investe il quantum di un rapporto obbligatorio tra le parti.
- La banca ha interesse a far valere la prescrizione delle singole rimesse o appostazioni contestate anche prima della domanda di restituzione, poiché la non ripetibilità delle somme prescritte incide sulla determinazione del saldo finale o parziale del conto.
- L’eccezione di prescrizione non va limitata alla sola azione di ripetizione già proposta, ma può essere rilevante anche quando la controversia abbia ad oggetto l’accertamento del saldo e il ricalcolo delle partite contabili.
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