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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07821/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda tre imputati, condannati in appello con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., dopo che il Tribunale aveva già affermato la responsabilità per plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, commessi in data antecedente e prossima al 27/05/2020. La Corte di appello, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, aveva rideterminato la pena in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 2.500 di multa per ciascun imputato. Con ricorso per cassazione la difesa comune ha denunciato la violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. assumendo che fosse stata fissata una pena base superiore al minimo edittale di mesi sei di reclusione. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza attenesse alla determinazione della pena, ma non deducesse un'illegalità della sanzione, e quindi non rientrasse tra i motivi ammissibili contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, richiamando l'orientamento secondo cui, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione, mentre non sono ammissibili censure sui motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché la censura proposta riguardava soltanto il quantum della pena base, senza prospettare una pena fuori edittale o diversa da quella prevista dalla legge, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della facoltà di aumento prevista dall'art. 1, comma 64, l. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza emessa a seguito di concordato in appello delimita i motivi deducibili in cassazione: sono ammissibili solo le censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla corrispondenza tra accordo e decisione.

  • art. 133 c.p.

    È la norma invocata dai ricorrenti per contestare i criteri di determinazione della pena; la Corte rileva che la doglianza, così formulata, non integra di per sé un vizio di illegalità della sanzione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    È la qualificazione giuridica attribuita al fatto in appello, come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Il ricorso è stato trattato secondo il rito camerale previsto per questa tipologia di impugnazione.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama il principio per cui, nel concordato in appello, non è deducibile in cassazione la mancata valutazione delle cause di proscioglimento di immediata evidenza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per doglianze che investano la validità del consenso, il consenso del pubblico ministero o la conformità della decisione all'accordo intervenuto tra le parti.
  • Non sono deducibili in cassazione, contro una sentenza emessa in concordato, le censure che investano motivi rinunciati o il mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che emerga un profilo di immediata evidenza rilevabile d'ufficio nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena sono inammissibili quando non evidenzino un'illegalità della sanzione, cioè una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; la mera contestazione del criterio di commisurazione ex art. 133 c.p. non basta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che può essere aumentata entro i limiti consentiti dalla legge in ragione delle cause dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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