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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-874/25

Order of the Court of 24 June 2026. — MeSoFa Vermögensverwaltungs AG v Single Resolution Board. — Appeal – Economic and monetary union – Banking union – Regulation (EU) No 806/2014 – Single Resolution Mechanism for credit institutions and certain investment firms (SRM) – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-874/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere con l’impugnazione proposta da MeSoFa Vermögensverwaltungs AG contro una sentenza del Tribunale in materia di accesso ai documenti del SRB. Ha ritenuto che i sette motivi dedotti non dimostrassero, con il grado di precisione richiesto, l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata ammessa e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di accesso ai documenti SRB non ammesso al procedimento perché il ricorrente non ha dimostrato che i motivi sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE.

La questione giuridica

Se l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale, relativa a decisioni del SRB e dell’Appeal Panel sull’accesso a documenti concernenti la risoluzione di Sberbank d.d., sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, con riguardo in particolare: alla sostituzione di decisioni amministrative/quasi giurisdizionali; alla portata dei motivi di illegittimità ex articolo 277 TFUE; alla durata del riesame amministrativo; alla nozione di domanda confermativa in materia di accesso ai documenti; all’eccezione di tutela della politica economica/monetaria; all’interesse pubblico prevalente; e all’onere probatorio per il diniego fondato su pressioni esterne.

Principio di diritto

Ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto, un’impugnazione avverso una decisione del Tribunale relativa a una decisione dell’Appeal Panel dell’SRB è autorizzata a procedere solo se il ricorrente dimostra, in modo specifico e dettagliato, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; non sono sufficienti affermazioni generali, contestazioni di fatto o deduzioni che non spieghino l’incidenza dell’errore di diritto sul dispositivo della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che nessuno dei motivi illustrati soddisfacesse tale onere e ha quindi rifiutato di ammettere l’impugnazione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184(1) del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 13(2) TUE
  • Articolo 19 TUE
  • Articoli 256 e 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 85(8) del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4(1)(a), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4(2), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4(2), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4(2), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 8(3) del regolamento (CE) n. 1049/2001

Ricorso per cassazione non ammesso in materia di accesso ai documenti SRB

La Corte di giustizia, in composizione competente a decidere se un’impugnazione possa essere esaminata, ha esaminato la domanda di MeSoFa Vermögensverwaltungs AG volta a ottenere l’autorizzazione a procedere contro la sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2025, causa T-290/23. La controversia riguardava cinque decisioni del SRB e del suo Appeal Panel adottate nell’ambito di una richiesta di accesso a documenti relativi all’adozione di un regime di risoluzione per Sberbank d.d.

Contesto fattuale e procedimento principale

La ricorrente aveva chiesto l’annullamento di:

  • una prima decisione confermativa del SRB del 28 luglio 2022;
  • una prima decisione dell’Appeal Panel dell’8 marzo 2023;
  • una risposta negativa del SRB ai sensi dell’articolo 8(3) del regolamento n. 1049/2001;
  • una seconda decisione confermativa del SRB del 21 dicembre 2023;
  • una seconda decisione dell’Appeal Panel del 22 maggio 2024.

Il Tribunale aveva respinto il ricorso. La ricorrente ha quindi proposto impugnazione, ma poiché si trattava di una decisione del Tribunale concernente una decisione di un board of appeal indipendente dell’SRB, si applicava il meccanismo di filtro dell’articolo 58a dello Statuto.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia, che subordina l’esame dell’impugnazione alla dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE;
  • gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di illustrare in modo chiaro e dettagliato tale questione;
  • l’articolo 56 dello Statuto, quale base dell’impugnazione;
  • il regolamento n. 806/2014, in particolare l’articolo 85(8), invocato dalla ricorrente;
  • il regolamento n. 1049/2001, soprattutto l’articolo 4(1)(a), quarto trattino, e l’articolo 4(2), nonché l’articolo 8(3).

La Corte richiama inoltre gli articoli 13(2) TUE, 19 TUE, 256 e 263 TFUE, 277 TFUE e gli articoli 41 e 47 della Carta, tutti evocati dalla ricorrente a sostegno dei motivi di impugnazione.

Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità

La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare, in modo specifico e con argomentazioni dettagliate, perché ciascun motivo sollevi una questione rilevante ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione. Il semplice richiamo a principi generali, come la tutela giurisdizionale effettiva o il riparto di competenze tra organi amministrativi e giudice dell’Unione, non basta.

La Corte precisa anche che il ricorso per autorizzazione deve indicare con precisione:

  • il motivo di impugnazione;
  • la norma o giurisprudenza asseritamente violata;
  • la natura dell’errore di diritto imputato al Tribunale;
  • l’incidenza di tale errore sull’esito della sentenza impugnata.

Esame dei singoli motivi

La Corte ha esaminato i sette motivi e li ha ritenuti tutti insufficienti ai fini dell’ammissione.

Primo e secondo motivo: la ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse sostituito indebitamente la prima decisione dell’Appeal Panel con la seconda, eccedendo i propri poteri e violando i diritti di difesa e la tutela giurisdizionale effettiva. La Corte osserva che tali censure sono formulate in termini generali e non spiegano perché la questione sarebbe significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE.

Terzo motivo: relativo alla durata del procedimento dopo il rinvio al SRB. La Corte afferma che il fatto che la questione sia stata esaminata dall’Appeal Panel e non dal Tribunale non incide di per sé sul meccanismo di filtro. Inoltre, l’articolo 47 della Carta non garantisce l’accesso a un secondo grado di giudizio, ma solo a un giudice.

Quarto motivo: la ricorrente denunciava una distorsione delle prove sulla portata di una domanda confermativa di accesso ai documenti. La Corte ricorda che una censura di mera distorsione dei fatti e delle prove, anche se fondata, non è di regola idonea a fondare l’ammissione dell’impugnazione; inoltre non è stata dimostrata una distinta questione di diritto.

Quinto motivo: la ricorrente contestava il fatto che il SRB avesse invocato di nuovo l’eccezione relativa alla politica economica/monetaria di cui all’articolo 4(1)(a), quarto trattino, del regolamento n. 1049/2001. La Corte rileva che la ricorrente non spiega in che modo l’eventuale errore avrebbe inciso sull’esito della sentenza, anche perché il Tribunale aveva osservato che il SRB aveva fondato il diniego anche su un’altra eccezione del medesimo regolamento.

Sesto motivo: concernente il mancato riconoscimento di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. La Corte ritiene che la censura presupponga, ancora una volta, la dimostrazione che la ricorrente avesse interesse ad agire avverso la prima decisione dell’Appeal Panel; poiché tale dimostrazione non è stata fornita, il motivo resta inefficace ai fini dell’ammissione.

Settimo motivo: relativo all’onere probatorio quando l’istituzione invoca una pressione esterna per negare l’accesso. La Corte osserva che la ricorrente non ha dimostrato la comparabilità delle situazioni con la giurisprudenza invocata, né spiegato perché un’eventuale divergenza costituirebbe una questione significativa per il diritto UE.

Decisione e conseguenze

Concludendo che la domanda non dimostrava l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, la Corte ha deciso di non ammettere l’impugnazione. Quanto alle spese, ha stabilito che MeSoFa Vermögensverwaltungs AG sopporti le proprie spese, poiché la decisione è stata adottata prima della notifica del ricorso alla controparte.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce in modo netto che il meccanismo di filtro dell’articolo 58a dello Statuto richiede una dimostrazione concreta e rigorosa della rilevanza sistemica della questione di diritto dedotta; non basta contestare la correttezza della sentenza del Tribunale, né invocare genericamente la tutela giurisdizionale effettiva, principi costituzionali o la possibile rilevanza per altri settori del diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentiunione bancariarisoluzione bancariaimpugnazioni e filtro di ammissibilitàtutela giurisdizionale effettiva

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