Corte di giustizia, Sentenza C-623/24
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 giugno 2026. — UJ e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Funzione pubblica – Concorso generale EPSO/AD/380/19 – Concorsi per l’assunzione di amministratori nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi – Ripetizione delle prove scritte – Decisione di non iscrivere i nomi dei ricorrenti nell’elenco di riserva – Principio della parità di trattamento – Principio della concordanza tra reclamo amministrativo e ricorso contenzioso – Ricorso di annullamento. — Causa C-623/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie in larga parte l’impugnazione dei candidati del concorso EPSO/AD/380/19 e annulla la sentenza del Tribunale per sette ricorrenti, confermando però il rigetto per UT. Ritiene che la soluzione adottata dalla commissione giudicatrice per rimediare ai problemi tecnici delle prove scritte abbia creato una disparità di trattamento non proporzionata, soprattutto perché alcuni candidati hanno beneficiato di una seconda occasione e di un tempo di preparazione maggiore. Respinge invece la censura sul principio di concordanza tra reclamo e ricorso, confermando l’irricevibilità del motivo non dedotto in sede amministrativa.
Impugnazione in materia di concorso EPSO: la Corte chiarisce i limiti del potere correttivo della commissione giudicatrice in presenza di irregolarità tecniche e il principio della concordanza tra reclamo amministrativo e ricorso.
La questione giuridica
Se la ripetizione delle prove scritte del concorso, offerta a tutti i candidati che avevano partecipato alla prima sessione, abbia violato il principio della parità di trattamento perché ha consentito a taluni candidati di beneficiare di una seconda o terza possibilità e di un tempo di preparazione maggiore; se la diversa calendarizzazione e le condizioni delle sessioni successive abbiano alterato l’equivalenza delle prove; e se il Tribunale abbia applicato in modo eccessivamente rigoroso il principio della concordanza tra reclamo amministrativo e ricorso contenzioso, dichiarando irricevibile un motivo relativo alla violazione del bando di concorso.
Principio di diritto
In presenza di irregolarità tecniche che incidono sullo svolgimento di un concorso, la commissione giudicatrice dispone di un ampio margine di discrezionalità per adottare misure correttive, ma tali misure devono restare proporzionate e non possono creare una nuova disparità di trattamento tra candidati. È quindi illegittimo offrire una seconda prova a tutti i candidati della prima sessione quando ciò consenta ad alcuni di ottenere un vantaggio sostanziale, ad esempio un tempo di preparazione sensibilmente maggiore su uno scenario già noto, senza adottare misure idonee a ristabilire l’uguaglianza. Inoltre, nel contesto dell’articolo 90 e 91 dello Statuto, il reclamo amministrativo e il ricorso contenzioso devono restare concordanti quanto a oggetto e causa, e la mancata risposta al reclamo non attenua tale requisito.
Norme richiamate
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione su concorso EPSO e ripetizione delle prove scritte
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da candidati al concorso generale EPSO/AD/380/19 per l’assunzione di amministratori AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi. La Corte esamina la legittimità delle misure adottate dalla commissione giudicatrice dopo i problemi tecnici emersi durante le prove scritte, nonché la ricevibilità di un motivo relativo alla violazione del bando di concorso.
Fatti e procedimento
I ricorrenti avevano partecipato al concorso e alle prove del centro di valutazione. La prima sessione delle prove scritte si era svolta il 9 settembre 2021, ma a causa di problemi tecnici l’EPSO aveva offerto a tutti i candidati la possibilità di conservare il risultato o ripetere le prove in una seconda sessione, svoltasi il 10 novembre 2021. Alcuni candidati, tra cui UJ, UL, UP, UU e UV, parteciparono alla seconda sessione; UJ partecipò poi anche a una terza sessione il 10 dicembre 2021. Il 5 maggio 2022 la commissione giudicatrice decise di non iscrivere i nomi dei ricorrenti nell’elenco di riserva; solo UJ e UL presentarono poi domanda di riesame, respinta il 15 luglio 2022.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 27 dello Statuto dei funzionari, sul reclutamento di funzionari dotati delle più alte qualità e su base geografica ampia;
- gli articoli 90 e 91 dello Statuto, relativi al reclamo amministrativo e al successivo ricorso giurisdizionale;
- l’articolo 20 della Carta, sul principio di uguaglianza;
- l’articolo 47 della Carta, sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva;
- l’articolo 270 TFUE, quale base del contenzioso in materia di funzione pubblica;
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte e gli articoli 61, 138 e 184 del regolamento di procedura.
Primo motivo: parità di trattamento nelle prove scritte
La Corte esamina anzitutto la censura secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente escluso una violazione della parità di trattamento. Ricorda che i candidati a un concorso devono essere sottoposti a prove equivalenti secondo modalità equivalenti, con sostanziale identico grado di difficoltà, e che la commissione giudicatrice deve limitare il rischio di diseguaglianza oltre quello normalmente inerente a ogni esame.
Quanto alla seconda sessione delle prove scritte, la Corte osserva che offrire una nuova possibilità a tutti i candidati della prima sessione ha finito per avvantaggiare alcuni candidati che non avevano subito problemi tecnici, o ne avevano subiti solo di modesta entità, rispetto ad altri candidati gravemente penalizzati da difficoltà tecniche non imputabili a loro. La misura, pur perseguendo un obiettivo legittimo di ripristino di condizioni corrette di concorso, è stata ritenuta sproporzionata perché la commissione avrebbe potuto annullare la prima sessione e organizzarne una nuova aperta a tutti, senza attribuire un vantaggio differenziato. La Corte censura quindi il Tribunale per aver ritenuto non violato il principio di parità di trattamento.
La Corte precisa poi che solo i candidati che hanno effettivamente scelto di partecipare alla seconda sessione possono invocare l’errore di diritto relativo al vantaggio derivante dal tempo supplementare di preparazione sullo scenario della prova scritta nel settore interessato. Ritiene che il Tribunale abbia errato nel valutare irrilevante il fatto che tale scenario fosse stato pubblicato in anticipo e che i candidati della seconda sessione avessero avuto più di due mesi per familiarizzarvi: ciò poteva costituire un vantaggio significativo, indipendentemente dall’intenzione della commissione. Per UN e US, che non avevano partecipato alla seconda sessione, la Corte accoglie quindi la censura; per UT, che non aveva raggiunto i punteggi minimi richiesti, manca invece un interesse personale a far valere una disparità che avrebbe favorito altri candidati che avevano comunque superato la soglia minima.
Quanto alla terza sessione, la Corte respinge la censura: il principio della parità di trattamento non impone che tutte le prove si svolgano necessariamente lo stesso giorno, poiché possono essere ammesse misure correttive per rimediare a irregolarità del concorso. In assenza di argomenti specifici che dimostrino uno svantaggio per tutti i ricorrenti, il Tribunale non ha commesso errore nel ritenere legittima l’organizzazione di una terza sessione.
Secondo motivo: concordanza tra reclamo amministrativo e ricorso
La Corte conferma l’orientamento secondo cui, quando si è scelto il reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il successivo ricorso deve avere lo stesso oggetto e la stessa causa del reclamo, pur potendo sviluppare argomenti strettamente collegati. Il procedimento precontenzioso mira a consentire una composizione amichevole della controversia e presuppone che l’APN sia messa in condizione di conoscere con sufficiente precisione le censure.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva accertato che il reclamo non conteneva alcuna censura sulla valutazione della capacità di gestire un gruppo di lavoro per i candidati AD 7, né un motivo strettamente collegato a quello dedotto poi in giudizio. La Corte ritiene pertanto corretta la dichiarazione di irricevibilità. Aggiunge che il mancato riscontro espresso al reclamo non incide sulla regola di concordanza, poiché il silenzio dell’amministrazione equivale a rigetto implicito.
Decisione finale e conseguenze
La Corte annulla la sentenza del Tribunale nei confronti di UJ, UL, UN, UP, US, UU e UV, respingendo l’impugnazione soltanto per UT. Decidendo definitivamente sul merito, annulla le decisioni del 5 maggio 2022 che avevano escluso tali candidati dall’elenco di riserva e, per UJ e UL, annulla anche le decisioni del 15 luglio 2022 che avevano respinto le domande di riesame. La Commissione è condannata alle spese per i ricorrenti vittoriosi, mentre UT sopporta le proprie spese e quelle della Commissione.
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