Corte di giustizia, Ordinanza C-875/25
Order of the Court of 24 June 2026. — MeSoFa Vermögensverwaltungs AG v Single Resolution Board. — Appeal – Economic and monetary union – Banking union – Regulation (EU) No 806/2014 – Single Resolution Mechanism for credit institutions and certain investment firms (SRM) – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-875/25 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in composizione filtro ex articolo 58a dello Statuto, ha respinto la richiesta di MeSoFa Vermögensverwaltungs AG di far proseguire l’appello contro la sentenza del Tribunale in materia di accesso ai documenti dell’SRB. I sei motivi dedotti sono stati ritenuti troppo generici o comunque privi della necessaria dimostrazione della loro rilevanza per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La Corte ha quindi negato l’autorizzazione al proseguimento del ricorso e posto le spese a carico della ricorrente.
Ricorso in materia di accesso ai documenti SRB: la Corte nega l’autorizzazione al proseguimento dell’impugnazione per mancata dimostrazione di una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE.
La questione giuridica
Se l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale, in una controversia sull’accesso ai documenti dinanzi all’SRB, sollevi effettivamente una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e dell’articolo 170b del regolamento di procedura; in particolare, se i sei motivi dedotti dalla ricorrente soddisfino l’onere di specificità e rilevanza richiesto per consentire il proseguimento dell’impugnazione.
Principio di diritto
Ai fini dell’ammissione di un appello a proseguire ex articolo 58a dello Statuto della Corte, non basta invocare in termini generici errori di diritto, novità della questione o pretesi profili costituzionali: il ricorrente deve dimostrare in modo preciso e dettagliato che ciascun motivo solleva una questione realmente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE e spiegare l’incidenza dell’errore denunciato sull’esito della sentenza impugnata. Poiché MeSoFa non ha assolto tale onere, la Corte ha rifiutato di autorizzare il proseguimento dell’appello e ha condannato la ricorrente alle proprie spese.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 85, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 13, paragrafo 2, TUE
- Articolo 19 TUE
- Articoli 256 e 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Ricorso in materia di accesso ai documenti SRB: diniego di autorizzazione al proseguimento dell’appello
La decisione riguarda un appello proposto da MeSoFa Vermögensverwaltungs AG contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso di annullamento avverso varie decisioni dell’SRB e del suo Appeal Panel relative a una richiesta di accesso ai documenti concernente l’adozione di un piano di risoluzione nei confronti di Sberbank banka d.d. La Corte interviene nella fase preliminare prevista dall’articolo 58a dello Statuto, ossia la fase in cui deve stabilire se l’appello possa essere esaminato nel merito.
Contesto processuale e oggetto del contenzioso
La ricorrente chiedeva l’annullamento di cinque atti: la prima decisione confermativa dell’SRB del 19 agosto 2022, la prima decisione dell’Appeal Panel dell’8 marzo 2023, un diniego dell’SRB ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, la seconda decisione confermativa del 21 dicembre 2023 e la seconda decisione dell’Appeal Panel del 22 maggio 2024. La controversia è quindi collocata nel quadro dell’accesso ai documenti e della disciplina dell’Unione bancaria, in particolare del regolamento n. 806/2014 sul Single Resolution Mechanism.
Normativa rilevante richiamata dalla Corte
La Corte richiama il meccanismo di filtro per gli appelli introdotto dall’articolo 58a dello Statuto e attuato dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura. Richiama inoltre:
- il regolamento n. 1049/2001, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, primo e quarto trattino, e l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino;
- il regolamento n. 806/2014, in particolare l’articolo 85, paragrafo 8, e l’articolo 18;
- disposizioni del TUE e del TFUE invocate dalla ricorrente, tra cui gli articoli 13, paragrafo 2, e 19 TUE, nonché gli articoli 256, 263 e 277 TFUE;
- gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali.
Questioni sollevate dalla ricorrente
La ricorrente sosteneva che sei motivi di appello presentassero questioni significative per il diritto dell’Unione. In sintesi, lamentava:
- che il Tribunale avesse sostituito la prima decisione dell’Appeal Panel con la seconda, incidendo sui diritti di difesa e sul controllo giurisdizionale effettivo;
- che il Tribunale avesse ecceduto i propri poteri nel ritenere sostituita una decisione quasi giurisdizionale da un’altra;
- che i motivi di illegittimità ex articolo 277 TFUE non fossero stati esaminati correttamente;
- che il Tribunale avesse trascurato il tema del tempo trascorso dopo il rinvio della causa all’SRB;
- che avesse erroneamente escluso un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, anche in relazione alla policy exception dell’articolo 4, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento n. 1049/2001;
- che non avesse rilevato d’ufficio la pendenza di procedimenti paralleli dinanzi all’Appeal Panel e al Tribunale.
Ragionamento della Corte sul filtro dell’appello
La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare, con informazioni chiare, precise e dettagliate, che i motivi di appello sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. Il semplice richiamo a formule generali, alla natura costituzionale del problema o alla possibile applicabilità ad altre agenzie dell’Unione non basta.
Quanto ai primi due motivi, la Corte osserva che la ricorrente si è limitata a formulare argomentazioni generali sulla divisione dei poteri e sulla tutela giurisdizionale, senza spiegare concretamente in che modo l’errore asserito inciderebbe sull’unità, sulla coerenza o sullo sviluppo del diritto dell’Unione.
Sul terzo motivo, la Corte ribadisce che il fatto che una questione sia stata esaminata dal solo Appeal Panel e non anche dal Tribunale non è sufficiente per superare il filtro dell’articolo 58a: ciò che conta è la dimostrazione della rilevanza sistemica della questione. La Corte esclude inoltre che il meccanismo di filtro leda il diritto di tutela giurisdizionale effettiva, poiché l’articolo 47 della Carta non garantisce un diritto a un doppio grado di giudizio.
Sul quarto motivo, la Corte rileva che il Tribunale aveva ritenuto sufficiente, da solo, il motivo di diniego fondato sulla protezione degli interessi commerciali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. La ricorrente, tuttavia, non aveva spiegato perché tale premessa giuridica fosse errata; perciò il motivo non mostrava la necessaria incidenza sull’esito della sentenza impugnata.
Sul quinto motivo, la Corte osserva che esso presupponeva la dimostrazione dell’interesse a contestare la prima decisione dell’Appeal Panel, ma tale dimostrazione non era stata fornita. Le richieste di divulgazione basate su un preteso interesse pubblico prevalente non erano quindi idonee a giustificare l’ammissione dell’appello.
Sul sesto motivo, la Corte giudica insufficiente l’affermazione relativa alla mancata rilevazione d’ufficio di un procedimento parallelo: la ricorrente non chiarisce in modo preciso perché i passaggi della sentenza impugnata avrebbero imposto al Tribunale di affrontare tale profilo.
Decisione e spese
La Corte conclude che la richiesta non dimostra l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’appello non è autorizzato a proseguire. Poiché la decisione è stata adottata prima della notifica alla controparte, la Corte dispone che MeSoFa sopporti le proprie spese.
Principio desumibile dalla pronuncia
La pronuncia conferma che il filtro di ammissibilità degli appelli ex articolo 58a dello Statuto è applicato in modo rigoroso: non sono sufficienti censure ampie o astratte, neppure quando evocano tutela giurisdizionale, separazione delle competenze tra organi amministrativi e giudici UE o effetti potenzialmente sistemici. È necessario che il ricorrente colleghi ciascun errore di diritto denunciato a un problema davvero decisivo per la struttura e l’evoluzione del diritto dell’Unione.
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