Corte di giustizia, Sentenza C-343/25
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 giugno 2026. — Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde contro LX. — Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Ambito di applicazione – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Normativa nazionale che stabilisce le condizioni di accesso al settore a onorari differenti dei medici che esercitano come liberi professionisti – Medico che ha conseguito una qualifica presso una struttura ospedaliera situata in un altro Stato membro – Requisito di un’esperienza biennale in qualità di “assistente ospedaliero” che esercita la propria attività presso tale struttura nell’ambito di un contratto di lavoro – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento. — Causa C-343/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha escluso che la direttiva 2005/36 si applichi alle regole francesi che disciplinano l’accesso dei medici liberi professionisti al settore 2, perché il titolo di assistente ospedaliero senior non corrisponde a una qualifica professionale ai sensi della direttiva, ma a un’esperienza che consente l’accesso a un determinato regime tariffario. La Corte ha invece ritenuto applicabile l’articolo 49 TFUE: lo Stato membro deve valutare l’esperienza acquisita in un altro Stato membro senza discriminare in base alla forma contrattuale, salvo giustificazione proporzionata. Ne deriva che il solo fatto che l’attività sia stata svolta come libero professionista non basta a negare l’equivalenza.
Riconoscimento di un’esperienza ospedaliera svolta in un altro Stato membro ai fini dell’accesso dei medici liberi professionisti al settore a onorari differenti: esclusione della direttiva 2005/36, ma rilevanza dell’articolo 49 TFUE.
La questione giuridica
1) Se la direttiva 2005/36/CE si applichi a una normativa nazionale che subordina l’accesso dei medici liberi professionisti al settore a onorari differenti al riconoscimento di una qualifica acquisita mediante attività svolta presso una struttura ospedaliera di un altro Stato membro come equivalente al titolo di "assistente ospedaliero". 2) In caso negativo, se l’articolo 49 TFUE osti a che tale accesso sia negato perché l’attività ospedaliera nello Stato membro di origine è stata svolta in qualità di libero professionista e non nell’ambito di un contratto di lavoro.
Principio di diritto
La direttiva 2005/36 non si applica a una disciplina nazionale che regola l’accesso dei medici liberi professionisti a un settore tariffario convenzionato, perché il titolo di "assistente ospedaliero" non costituisce una "qualifica professionale" ai sensi della direttiva ma attesta una determinata esperienza utile all’accesso a un regime di remunerazione. Tuttavia, l’articolo 49 TFUE impone allo Stato membro di prendere in considerazione l’esperienza professionale acquisita in un altro Stato membro e vieta di escludere automaticamente tale esperienza solo perché maturata in regime di libera professione, se essa è stata svolta in condizioni equivalenti a quelle richieste agli assistenti ospedalieri del primo Stato membro; un rifiuto è compatibile con il Trattato solo se fondato su un esame comparativo oggettivo e su ragioni proporzionate di interesse generale, come la tutela della sanità pubblica.
Norme richiamate
- Direttiva 2005/36/CE
- Direttiva 2013/55/UE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 53 TFUE
- Considerando 38 della direttiva 2005/36/CE
- Articolo 1 della direttiva 2005/36/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), della direttiva 2005/36/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE
Riconoscimento dell’esperienza ospedaliera ai fini dell’accesso al settore a onorari differenti
La causa, decisa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Cour de cassation francese, riguarda una medico specialista che ha esercitato in una struttura ospedaliera italiana in qualità di libera professionista e che chiede l’autorizzazione a esercitare in Francia nel settore 2, cioè a onorari differenti rispetto alle tariffe regolamentate.
Fatti e procedimento principale
LX aveva chiesto alla CPAM de la Gironde l’autorizzazione ad accedere al settore 2. La domanda era stata respinta perché l’interessata aveva maturato la sua esperienza ospedaliera in Italia non come lavoratrice subordinata, ma come libera professionista. Il tribunal de grande instance de Bordeaux e poi la cour d’appel de Bordeaux avevano accolto la pretesa, ritenendo che l’attività svolta fosse equivalente a quella di un assistente ospedaliero francese. La CPAM ha quindi proposto ricorso per cassazione.
Normativa nazionale rilevante
Il sistema convenzionale francese distingue tra settore 1, con tariffe regolamentate, e settore 2, nel quale i medici convenzionati possono praticare onorari differenti. La convenzione del 2016 consente l’accesso al settore 2, tra gli altri, ai medici titolari del titolo ospedaliero di "assistente ospedaliero senior" o di titoli equivalenti acquisiti all’estero, purché l’equivalenza sia riconosciuta dalla CPAM previa valutazione del Conseil national de l’ordre des médecins. Il codice della sanità pubblica precisa inoltre che gli assistenti ospedalieri sono assunti con contratto scritto e che il titolo senior richiede due anni di funzioni effettive.
Prime questione pregiudiziale: ambito della direttiva 2005/36
La Corte ha ricordato che la direttiva 2005/36 si applica ai cittadini che intendano esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello di origine e che la nozione di professione regolamentata richiede che l’accesso o una modalità di esercizio siano subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali. Nel caso di specie, però, il titolo di assistente ospedaliero senior non prepara specificamente all’esercizio di una determinata professione: serve piuttosto a consentire l’accesso a un regime tariffario favorevole. Di conseguenza, tale titolo non integra una "qualifica professionale" nel senso della direttiva e la disciplina francese non rientra nel suo ambito di applicazione.
Seconda questione pregiudiziale: libertà di stabilimento ex articolo 49 TFUE
Esclusa l’applicabilità della direttiva, la Corte ha applicato i principi derivanti dall’articolo 49 TFUE. Gli Stati membri devono prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, dei certificati, degli altri titoli e dell’esperienza professionale del richiedente, confrontandoli con i requisiti nazionali. Una normativa che subordini l’equivalenza dell’esperienza ospedaliera estera alla sola esistenza di un contratto di lavoro può ostacolare l’accesso al settore 2, specialmente per chi ha lavorato in un altro Stato membro con forme contrattuali diverse.
Giustificazione e proporzionalità
La tutela della sanità pubblica può costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che un requisito automatico e sistematico di contratto di lavoro non sia né necessario né proporzionato: non si può escludere che un medico libero professionista abbia maturato un’esperienza sostanzialmente equivalente a quella richiesta ai medici che hanno lavorato come subordinati. Solo differenze oggettive possono essere prese in considerazione nell’esame comparativo.
Dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che:
- la direttiva 2005/36 non si applica alla normativa francese in questione;
- l’articolo 49 TFUE osta al rifiuto dell’accesso al settore a onorari differenti quando il medico abbia svolto all’estero l’attività di assistente in condizioni equivalenti a quelle degli assistenti ospedalieri francesi, anche se in regime di libera professione.
Principio affermato
La forma del rapporto contrattuale nello Stato membro di origine non può, da sola, escludere il riconoscimento dell’esperienza professionale ai fini della libertà di stabilimento, se l’attività svolta presenta caratteristiche equivalenti a quelle richieste dall’ordinamento nazionale; la verifica deve essere concreta, oggettiva e proporzionata.
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