Corte di giustizia, Sentenza C-14/25
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 giugno 2026. — Thüringer Aufbaubank contro LN. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Articolo 25 – Atti pubblici – Atto certificato come titolo esecutivo europeo – Procedimento di esecuzione – Articolo 21, paragrafo 2 – Divieto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione della certificazione – Atto notarile redatto prima dell’entrata in vigore di tale regolamento – Violazione dell’ambito di applicazione ratione temporis del suddetto regolamento da parte delle autorità competenti dello Stato membro d’origine. — Causa C-14/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha confermato che, nel sistema del regolamento n. 805/2004, la verifica della legittimità della certificazione di un atto pubblico come titolo esecutivo europeo spetta allo Stato membro d’origine. Lo Stato membro dell’esecuzione non può sindacare la certificazione, nemmeno quando l’atto sia stato redatto prima della data di applicazione temporale del regolamento. Resta però possibile per il debitore chiedere la revoca del certificato nello Stato d’origine e, in presenza dei presupposti, la sospensione dell’esecuzione nello Stato richiesto.
Titolo esecutivo europeo: il giudice dello Stato membro di esecuzione non può sindacare la certificazione di un atto pubblico come TEE, anche se l’atto è stato certificato in violazione dell’ambito temporale del regolamento n. 805/2004.
La questione giuridica
Se l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 805/2004, in combinato disposto con l’articolo 25, osti a che il giudice o l’autorità dello Stato membro dell’esecuzione riesaminino la certificazione come titolo esecutivo europeo di un atto pubblico esecutivo rilasciata nello Stato membro d’origine, quando tale atto sia stato redatto o registrato prima della data di entrata in vigore del regolamento, in violazione dell’articolo 26.
Principio di diritto
Il regolamento n. 805/2004 attribuisce allo Stato membro d’origine il controllo sulla sussistenza delle condizioni per la certificazione di un atto pubblico come titolo esecutivo europeo, incluso il rispetto dell’ambito temporale di applicazione di cui all’articolo 26; di conseguenza, il giudice dello Stato membro dell’esecuzione non può riesaminare nel merito tale certificazione, neppure se essa sia stata rilasciata in violazione di detto ambito temporale. Il debitore deve far valere l’errore nello Stato d’origine mediante domanda di revoca del certificato e può chiedere nello Stato dell’esecuzione, ricorrendone i presupposti, la sospensione o la limitazione dell’esecuzione ex articolo 23.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 21 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 23 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 25 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 26 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 33 del regolamento (CE) n. 805/2004
Titolo esecutivo europeo e limiti al controllo nello Stato membro di esecuzione
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in materia di regolamento (CE) n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. La Corte è stata chiamata a chiarire se il giudice dell’esecuzione possa verificare la legittimità della certificazione di un atto pubblico come titolo esecutivo europeo quando l’atto risulti redatto prima dell’entrata in vigore del regolamento.
Fatti e procedimento principale
La Thüringer Aufbaubank aveva chiesto in Austria l’esecuzione forzata su beni di LN sulla base di un atto notarile tedesco del 1999, certificato nel 2021 come titolo esecutivo europeo. Il giudice di appello austriaco aveva ritenuto che l’atto non rientrasse nell’ambito temporale del regolamento, poiché l’articolo 26 limita l’applicazione agli atti pubblici redatti o registrati dopo il 21 gennaio 2005, e aveva quindi escluso l’applicazione del meccanismo semplificato europeo.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 1 del regolamento n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per favorire la libera circolazione dei crediti non contestati;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), che considera non contestato il credito espressamente riconosciuto in un atto pubblico;
- l’articolo 25, che disciplina la certificazione e l’esecuzione degli atti pubblici come TEE;
- l’articolo 21, paragrafo 2, che vieta in ogni caso il riesame del merito nello Stato membro dell’esecuzione;
- l’articolo 10, che consente la rettifica o revoca del certificato nello Stato membro d’origine quando esso sia stato concesso per errore;
- l’articolo 23, che permette, in certi casi, la sospensione o limitazione dell’esecuzione;
- l’articolo 26, che pone il limite temporale di applicazione del regolamento agli atti pubblici redatti o registrati dopo la sua entrata in vigore.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il sistema del regolamento si fonda su una netta ripartizione di competenze: lo Stato membro d’origine valuta il credito, l’atto e i presupposti della certificazione; lo Stato membro dell’esecuzione cura l’esecuzione, senza poter sindacare nel merito il titolo certificato. Il divieto di riesame del merito dell’articolo 21, paragrafo 2, è interpretato in senso ampio e assoluto, coerentemente con l’obiettivo di semplificare e accelerare l’esecuzione transfrontaliera.
La Corte precisa che il rispetto dell’articolo 26 costituisce una condizione di applicazione del regolamento e, dunque, la certificazione di un atto redatto prima del 21 gennaio 2005 è una certificazione "concessa per errore" ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b). Tuttavia, l’eventuale errore deve essere corretto esclusivamente nello Stato membro d’origine mediante revoca del certificato. Consentire al giudice dell’esecuzione di controllare questa violazione comporterebbe infatti un riesame del merito vietato e comprometterebbe l’impianto sistematico del regolamento.
Soluzione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, letto con l’articolo 25, osta al riesame del merito, nello Stato membro di esecuzione, della certificazione come titolo esecutivo europeo di un atto pubblico esecutivo rilasciata dall’autorità dello Stato membro d’origine, anche quando l’atto sia stato redatto o registrato prima della data di entrata in vigore del regolamento, in violazione dell’articolo 26.
Rilievi pratici
Per i professionisti, la pronuncia conferma che eventuali vizi della certificazione del TEE devono essere fatti valere nel solo Stato membro d’origine. Nello Stato di esecuzione resta possibile, se ne ricorrono i presupposti, chiedere la sospensione o limitazione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 23, ma non contestare la validità sostanziale della certificazione.
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