Corte di giustizia, Sentenza C-622/24
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 giugno 2026. — VT contro Commissione europea. — Impugnazione – Funzione pubblica – Concorso generale EPSO/AD/380/19 – Concorso per l’assunzione di amministratori nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi – Ripetizione delle prove scritte – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Principio della parità di trattamento. — Causa C-622/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie l’impugnazione di un candidato al concorso EPSO/AD/380/19 e censura la gestione delle prove scritte ripetute dopo problemi tecnici nella prima sessione. Ribadisce che la parità di trattamento richiede condizioni oggettivamente equivalenti tra tutti i candidati, non essendo sufficiente la mera assenza di un intento discriminatorio. La decisione di non iscrivere VT in lista di riserva viene quindi annullata, insieme alla sentenza del Tribunale.
Impugnazione in materia di concorso EPSO: la Corte annulla la sentenza del Tribunale e la decisione della commissione giudicatrice per violazione del principio di parità di trattamento nelle prove scritte ripetute.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere compatibile con il principio della parità di trattamento la ripetizione delle prove scritte del concorso, nonostante i candidati delle sessioni successive avessero avuto più tempo per prepararsi sullo stesso scenario della prova; e, conseguentemente, se la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere VT nell’elenco di riserva dovesse essere annullata.
Principio di diritto
Nel caso in cui, per rimediare a irregolarità sopravvenute in un concorso, vengano organizzate più sessioni di prova, la commissione giudicatrice deve garantire prove equivalenti e condizioni sostanzialmente identiche per tutti i candidati; è quindi illegittima una situazione in cui i candidati di sessioni successive dispongano di un tempo supplementare significativo per conoscere e prepararsi sullo stesso scenario della prova, poiché ciò crea un vantaggio oggettivo non giustificato, in violazione dell’articolo 20 della Carta. L’intenzione della commissione di non limitare quel tempo non basta a escludere la disparità di trattamento.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione VT/Commissione sul concorso EPSO/AD/380/19
La Corte, in sede di impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, esamina la sentenza del Tribunale del 10 luglio 2024 nella causa T-216/23. La controversia riguarda la decisione della commissione giudicatrice di un concorso EPSO di non iscrivere VT nell’elenco di riserva per amministratori AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi.
Fatti e svolgimento della procedura
L’EPSO aveva pubblicato il bando di concorso generale EPSO/AD/380/19 il 5 dicembre 2019. VT aveva superato le fasi iniziali e partecipato alle prove del centro di valutazione, comprese le prove scritte svoltesi il 9 settembre 2021. A causa di problemi tecnici, l’EPSO offrì a tutti i candidati la possibilità di conservare i risultati della prima sessione oppure ripetere le prove in una seconda sessione, tenutasi il 10 novembre 2021. VT scelse di non parteciparvi.
La commissione giudicatrice, con decisione del 5 maggio 2022 confermata in riesame il 15 luglio 2022, non iscrisse il nome di VT nell’elenco di riserva. Dopo un reclamo amministrativo rimasto senza risposta esplicita, VT propose ricorso dinanzi al Tribunale, che lo respinse integralmente.
Motivi di impugnazione
In Cassazione, VT deduce due motivi:
- violazione del principio della parità di trattamento, perché i candidati delle sessioni successive avevano avuto più tempo per prepararsi sullo stesso scenario della prova e le prove non sarebbero state equivalenti;
- violazione del bando di concorso nella valutazione delle competenze, con particolare riferimento alla diversa difficoltà delle prove scritte.
Ricevibilità
La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione. Precisa che VT non chiedeva una nuova valutazione dei fatti, ma denunciava un errore di diritto del Tribunale nella lettura del principio di parità di trattamento. Inoltre, il richiamo al bando di concorso era funzionale a sostenere la censura principale e non costituiva un motivo nuovo.
Ragionamento della Corte sul principio di parità di trattamento
La Corte ricorda che l’articolo 20 della Carta consacra il principio generale della parità di trattamento: situazioni analoghe non possono essere trattate in modo diverso e situazioni diverse non possono essere trattate allo stesso modo, salvo giustificazione obiettiva e proporzionata. Richiama anche la giurisprudenza secondo cui, nei concorsi, tutti i candidati devono essere sottoposti a prove equivalenti con modalità equivalenti, cioè sostanzialmente dello stesso grado di difficoltà.
La Corte riconosce che la commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione delle prove e nel rimediare a irregolarità, ma tale potere è limitato dall’obbligo di garantire l’uguaglianza di opportunità tra candidati. Non è quindi sufficiente verificare che la commissione non abbia voluto limitare il tempo di preparazione: occorre valutare oggettivamente se il tempo supplementare abbia conferito un vantaggio significativo.
Nel caso concreto, i candidati della seconda sessione avevano avuto oltre due mesi in più per familiarizzare con lo stesso scenario della prova scritta nel settore interessato, già pubblicato prima della prima sessione. Per la Corte, ciò ha creato una differenza significativa nelle condizioni di partecipazione e un vantaggio oggettivo incompatibile con la parità di trattamento.
Conseguenze sulla decisione di esclusione dall’elenco di riserva
Poiché la disparità di trattamento ha inciso sulle condizioni di svolgimento delle prove, la decisione del 15 luglio 2022 è viziata da illegittimità. La Corte richiama anche la possibilità, in astratto, di adottare misure compensative o di organizzare una nuova prova equivalente, ma rileva che nel caso di specie la commissione non ha adottato alcuna misura idonea a ristabilire l’uguaglianza tra i candidati.
Dispositivo
Accolta la seconda parte del primo motivo, la Corte annulla la sentenza del Tribunale e, decidendo definitivamente sulla controversia, annulla anche la decisione della commissione giudicatrice del 15 luglio 2022. La Commissione europea è condannata a sopportare le spese del primo grado e dell’impugnazione.
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