Corte di giustizia, Sentenza C-277/25
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 giugno 2026. — Helpfind Funding SARL e a. contro Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A. e a. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 1, punto 2, nonché articoli 3, 18 e 28 – Nozione di “persona lesa” – Cessione a un professionista di crediti sorti a titolo di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli da parte di persone che hanno subito danni alle cose a causa di sinistri stradali – Legittimazione ad agire del cessionario al fine di chiedere il pagamento del credito ceduto alle imprese di assicurazione interessate. — Causa C-277/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva 2009/103 tutela le vittime della circolazione stradale, ma non armonizza la disciplina nazionale della cessione dei crediti risarcitori. Un cessionario che acquisti il credito residuo da una persona danneggiata non diventa una "persona lesa" ai sensi della direttiva e non può invocare l’azione diretta dell’articolo 18. Spetta quindi al diritto nazionale stabilire se tali cessioni siano valide ed esecutive e se il cessionario possa agire contro l’assicuratore.
La direttiva 2009/103/CE osta a una cessione a terzi del credito risarcitorio derivante da danni materiali da circolazione stradale, con conseguente legittimazione del cessionario ad agire direttamente contro l’assicuratore?
La questione giuridica
Se gli articoli 1, punto 2, 3, 18 e 28 della direttiva 2009/103/CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente alla persona danneggiata in un sinistro stradale, dopo aver ricevuto un risarcimento ritenuto insufficiente, di cedere a un terzo il credito residuo verso l’assicuratore, e se il cessionario possa essere qualificato come "persona lesa" e, quindi, titolare del diritto di azione diretta contro l’assicuratore.
Principio di diritto
La direttiva 2009/103/CE non disciplina la cessione, da parte della persona danneggiata in un sinistro stradale, del credito risarcitorio residuo verso l’assicuratore, né attribuisce al cessionario la qualità di "persona lesa" ai fini della direttiva o il diritto di azione diretta previsto dall’articolo 18. Ne consegue che gli Stati membri restano liberi, nel rispetto del diritto dell’Unione, di ammettere la cessione di tali crediti e di riconoscere al cessionario la legittimazione ad agire in nome proprio contro l’impresa di assicurazione.
Norme richiamate
- Direttiva 2009/103/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 1, punto 2, direttiva 2009/103/CE
- Articolo 3, direttiva 2009/103/CE
- Articolo 12, direttiva 2009/103/CE
- Articolo 18, direttiva 2009/103/CE
- Articolo 28, direttiva 2009/103/CE
- Articolo 509 codice civile polacco
- Articolo 822 codice civile polacco
- Articolo 19 legge polacca sull’assicurazione obbligatoria
Cessione di crediti risarcitori da sinistri stradali e legittimazione del cessionario
La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dal Sąd Rejonowy w Gdyni, riguarda la possibilità che la persona danneggiata in un incidente stradale ceda a un professionista il credito residuo nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile auto, quando ritenga insufficiente il risarcimento già percepito. La Corte è chiamata a stabilire se la direttiva 2009/103/CE osti a tale meccanismo e se il cessionario possa essere qualificato come persona lesa con diritto di azione diretta.
Fatti e procedimento principale
In cinque controversie, persone che avevano subito danni materiali a veicoli a seguito di sinistri stradali hanno concluso contratti di cessione con soggetti che acquistano e recuperano crediti. I cessionari hanno poi agito contro le imprese di assicurazione dei responsabili, chiedendo il pagamento della differenza tra il risarcimento integrale stimato e quanto già versato. Le assicurazioni hanno contestato la legittimazione ad agire dei cessionari e hanno sostenuto, in sostanza, che il diritto nazionale non potesse consentire una simile operazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare la direttiva 2009/103/CE e, segnatamente:
- l’articolo 1, punto 2, che definisce la "persona lesa" come ogni persona avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli;
- l’articolo 3, che impone la copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli;
- l’articolo 18, che riconosce alle persone lese un diritto di azione diretta contro l’assicuratore;
- l’articolo 28, che consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli alla persona lesa.
Sono inoltre richiamate le disposizioni del diritto polacco sulla cessione del credito e sull’azione diretta dell’assicurato o del danneggiato contro l’assicuratore.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che nessuna disposizione della direttiva 2009/103/CE disciplina la cessione di crediti risarcitori derivanti da sinistri stradali né la legittimazione processuale del cessionario. La direttiva mira a garantire che la responsabilità civile da circolazione di veicoli sia coperta da assicurazione e a proteggere le vittime degli incidenti, ma non armonizza i regimi nazionali di responsabilità civile, che restano di competenza degli Stati membri.
La Corte distingue tra:
- l’obbligo, imposto dal diritto UE, di assicurare la copertura di determinati danni entro minimi prestabiliti;
- la determinazione, rimessa al diritto nazionale, dei danni risarcibili, della misura del risarcimento e dei soggetti aventi diritto.
Richiamando la giurisprudenza precedente, la Corte precisa che la protezione della direttiva si estende alle persone che, secondo il diritto nazionale della responsabilità civile, hanno diritto al risarcimento. Tuttavia, i cessionari dei crediti non traggono il loro diritto dal fatto dannoso e dal regime di responsabilità civile, ma dal contratto di cessione stipulato con la vittima. Per questo motivo non possono essere assimilati a una "persona lesa" ai sensi dell’articolo 1, punto 2.
Di conseguenza, l’articolo 18, che riconosce il diritto di azione diretta alle persone lese, non si applica ai cessionari. Anche l’articolo 28, riferito alle misure più favorevoli alla persona lesa, non può giovare a soggetti che non rientrano in tale nozione.
Decisione
La Corte conclude che la direttiva 2009/103/CE non osta a una normativa nazionale che consenta alla persona danneggiata di cedere, dietro corrispettivo, il credito residuo verso l’assicuratore e permetta al cessionario di agire in nome proprio per il pagamento. In altre parole, il diritto dell’Unione lascia agli Stati membri la facoltà di disciplinare la validità e gli effetti di tali cessioni.
Principio ricavabile
Il cessionario di un credito risarcitorio derivante da danni materiali subiti in un sinistro stradale non è una "persona lesa" ai sensi della direttiva 2009/103/CE e non gode del diritto di azione diretta previsto dall’articolo 18; tuttavia, il diritto dell’Unione non impedisce agli Stati membri di ammettere la cessione di quel credito e la conseguente azione del cessionario contro l’assicuratore.
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